Cons. Stato Sez. VI, Sent., 10-03-2011, n. 1531 Mansioni e funzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La signora M.T.R. chiede la riforma della sentenza con la quale il Tribunale amministrativo regionale della Puglia ha respinto il ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento di attribuzione delle mansioni superiori di capo del settore marcaggio, sezione II, del centro compartimentale servizi banco posta di Bari al signor F.C., e per l’assegnazione delle predette mansioni.

1) Il Tribunale amministrativo ha dichiarato improcedibile il ricorso ex art. 24, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, notificato in riassunzione in data 17 e 18 febbraio 2004 a seguito dell’interruzione del giudizio dichiarata con sentenza n. 2942 notificata il 14 agosto 2004, sul presupposto del venir meno della rappresentanza processuale in capo all’Avvocatura dello Stato in dipendenza della trasformazione dell’Amministrazione postale in società per azioni.

Il primo giudice ha rilevato la tardività della notificazione dell’atto di riassunzione, avvenuta oltre il termine semestrale indicato dalla norma citata, e ha computato la decorrenza del termine dal momento della pubblicazione della sentenza dichiarativa dell’interruzione, avvenuta il 9 luglio 2004.

Di tale sentenza l’appellante deduce l’erroneità, con argomentazioni dalle quali il Collegio ritiene di prescindere, essendo il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado infondato nel merito.

2) L’appellante, dipendente dell’Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni con la qualifica di dirigente di esercizio (VI livello) presso il centro compartimentale servizi banco posta, sezione II, settore marcaggio di Bari, espone che, data la perdurante assenza del titolare delle funzioni apicali di tale settore, nel settembre 1992 le relative mansioni sono state temporaneamente affidate al controinteressato, signor F.C. il quale, peraltro, aveva la qualifica di operatore specializzato, V livello professionale. L’interessata ha rappresentato all’Amministrazione che la propria superiore qualifica e la maggiore anzianità di servizio evidenziavano l’anomalia dell’attribuzione delle mansioni superiori al Colonna; con provvedimento in data 3 dicembre 1992 tali mansioni le venivano assegnate, ma successivamente sono state nuovamente attribuite al controinteressato, che nel frattempo aveva raggiunto la stessa qualifica professionale della R.. Avendo la stessa R. rappresentato all’Amministrazione la propria maggiore anzianità di servizio, con il provvedimento impugnato in primo grado la Direzione compartimentale giustificava la scelta, che la ricorrente censura in quanto contraddittoria e violativa del criterio dell’anzianità di servizio, non risultando neppure veritiero quanto asserito nel provvedimento stesso circa l’attribuzione fin dal 1980 delle suddette mansioni al Colonna, che dal 1986 al 1992 non era in servizio presso il settore marcaggio e che, quindi, non avrebbe potuto acquisire la specifica professionalità asserita. Né l’Amministrazione ha stilato la graduatoria prevista dal decreto ministeriale 28 aprile 1983, n. 178 per la scelta del soggetto al quale affidare le mansioni di caposettore.

3) Le censure svolte dalla ricorrente non sono condivisibili.

Come ha rappresentato la società intimata, la ricorrente risulta assegnata al servizio di cui è causa in data 28 dicembre 1987, a distanza di ben sette anni dal momento in cui le funzioni rivendicate erano state assegnate una prima volta al controinteressato. Giustificata, quindi, appare la considerazione, addotta dall’Amministrazione con il provvedimento oggetto del giudizio di primo grado, che fa perno sulla maggiore professionalità riconoscibile in capo al Colonna rispetto a quella vantata dalla ricorrente che, pur dipendente dell’Amministrazione postale da un numero maggiore di anni (la difesa resistente non contesta tale circostanza, asserita dalla interessata), era stata assegnata allo specifico servizio dopo il controinteressato, non valendo a colmare la differenza il periodo (inferiore) in cui questi non vi ha prestato servizio.

Infondato è anche il motivo che deduce la violazione del decreto ministeriale 28 aprile 1983, n. 178, poiché lo stesso provvedimento impugnato attesta che la sostituzione del capo servizio con il controinteressato non era mai stata formalizzata: sotto tale profilo, neppure può dirsi esattamente individuato l’oggetto del giudizio, dal momento che l’attribuzione di mansioni superiori sconta pur sempre l’esistenza della vacanza del posto, accertata e rimediata con provvedimento formale ai sensi dell’art. 42 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, norma speciale che regola il rapporto di impiego dei dipendenti postelegrafonici.

4) In conclusione, l’appello è infondato e deve essere respinto, con conseguente reiezione del ricorso di primo grado.

Le spese del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza, e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe indicato, lo respinge e, per l’effetto, respinge il ricorso di primo grado.

Condanna l’appellante a rifondere alla società appellata le spese del secondo grado del giudizio, nella misura di 2.000 (duemila) euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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