Cass. civ. Sez. III, Sent., 19-05-2011, n. 11003 Trattamento economico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’Università degli Studi del Molise propose opposizione avverso due distinti decreti ingiuntivi emessi (per L. 20 milioni) a favore dei professori B. e P., le cui somme concernevano i compensi dagli stessi pretesi per corsi di insegnamento tenuti nell’anno accademico 1989/1990. Il Tribunale di Campobasso revocò i decreti ingiuntivi (già dichiarati esecutivi) e condannò gli opposti a restituire all’Università la somma di L. 8 milioni ciascuno. La Corte d’appello di Campobasso respinse l’appello principale dei docenti ed accolse quello incidentale dell’Università, condannando i primi a restituire alla seconda la somma di L. 20 milioni ciascuno.

Propone ricorso per cassazione l’Università a mezzo di un solo motivo. Rispondono con controricorso il B. ed il P., i quali propongono ricorso incidentale attraverso tre motivi.

L’Università risponde con controricorso.
Motivi della decisione

I ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., siccome proposti contro la medesima sentenza. Preliminare è la trattazione del ricorso incidentale. Infondati sono i primi due motivi del ricorso. Quanto al primo, i professori pongono questioni di inammissibilità dell’appello incidentale dell’Ateneo senza neppure censurare la sentenza per vizio del procedimento ( art. 360 c.p.c., n. 4) e senza specificamente porre in evidenza l’eventuale omessa pronunzia sul punto da parte della sentenza impugnata.

Quanto al secondo motivo, i ricorrenti non articolano argomentazioni valide a sostegno della denunciata violazione del D.P.R. n. 382 del 1980, art. 25. Sul punto la sentenza correttamente rileva il tenore testuale della disposizione, dalla quale si ricava che contratti del genere del quale si discute possono essere stipulati soltanto dal Rettore, quale legale rappresentante dell’Università.

Infondato è anche il terzo motivo, siccome nella giurisprudenza di legittimità è consolidata l’individuazione della peculiarità, per petitum e per causa petendi, dell’azione ex art. 2041 c.c., con conseguente sua inammissibilità se proposta (come nella specie) per la prima volta in appello (tra le più recenti, cfr. Cass. SU n. 19448/09). Nel ricorso principale l’Università fa presente che: la prima sentenza aveva condannato i professori a restituirle ciascuno la somma di L. 8 milioni, pari alla differenza tra quanto percepito e quanto a loro effettivamente dovuto sulla scorta del provvedimento ministeriale; sul punto ella propose appello incidentale per ottenere la restituzione degli interi importi versati ai docenti a seguito della provvisoria esecuzione dei decreti opposti, ossia L. 30.806.544, quanto al prof. P., e L. 31. 569.255, quanto al prof. B.; ciononostante, la sentenza impugnata condannò gli opposti a restituire solo L. 20 milioni ciascuno, evidentemente ripetendo in maniera pedissequa gli importi indicati nella sentenza del Tribunale. Chiede, pertanto, la cassazione sul punto della sentenza impugnata, riproducendo brani degli atti di causa nei quali erano formulate tali richieste e facendo presente che erano stati depositati in giudizio i mandati di pagamento. Il ricorso incorre in un duplice profilo d’inammissibilità: per un verso, propone un’istanza di tipo revocatorio e non cassatorio, posto che adombra un errore di fatto nel quale sarebbe incorso il giudice del merito; per altro verso, anche a prescindere dalla precedente ragione, il ricorso si prospetta privo d’autosufficienza, siccome fa mero riferimento a documenti e ad atti non riprodotti nell’atto d’impugnazione.

In conclusione, i ricorsi devono essere respinti, con conseguente, totale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

LA CORTE riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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