Cons. Stato Sez. VI, Sent., 10-03-2011, n. 1529 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Confederazione Generale della Industria Italiana (CONFINDUSTRIA), la Confederazione Generale della Agricoltura Italiana (CONFAGRICOLTURA), la Associazione Bancaria Italiana (ABI), la Banca Nazionale del Lavoro (BNL) e la N.N. S.p.a., con ricorsi n. 2532 del 2004 e n. 9497 del 2004, proposti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, hanno chiesto, con il primo ricorso, l’annullamento della circolare dell’Istituto Nazionale per la Assicurazione degli Infortuni sul Lavoro (INAIL) n. 71 del 17 dicembre 2003, avente ad oggetto i disturbi psichici da costrittività organizzativa sul lavoro, il relativo rischio e diagnosi di malattia professionale, nonché le modalità di trattamento delle relative pratiche, e, con il secondo, l’annullamento del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 27 aprile 2004 (G.U. 10 giugno 2004, n. 139), recante l’elenco delle malattie per cui è obbligatoria la denuncia ex art. 139 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui inserisce nella lista II) il gruppo 7) "Malattie psichiche e psicosomatiche da disfunzioni nell’organizzazione del lavoro".

2. Il Tribunale amministrativocon la sentenza n. 5454 del 2005, ha cosi disposto: "A) riunisce i due ricorsi in epigrafe; B) accoglie il ricorso n. 2532/2004 in epigrafe e per l’effetto annulla per quanto di ragione e nei sensi di cui in motivazione, l’impugnata circolare INAIL n. 71/2003, meglio indicata in premessa"; C) respinge il ricorso n. 9497 del 2004, in epigrafe; D) dispone l’integrale compensazione inter partes delle spese di giudizio".

3. Con l’appello in epigrafe è chiesto l’annullamento della sentenza di primo grado "limitatamente al capo della medesima contraddistinto al numero 4 (lett c del dispositivo) di rigetto della richiesta di annullamento del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 27 aprile 2004 recante elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 139 del T.U. di cui al D.P.R. 30.6.1965, n. 1124, impugnato con il ricorso n. 9497/2004".

4. All’udienza dell’8 febbraio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

1. In data 28 gennaio 2011 il difensore degli appellanti ha depositato istanza "per cessata materia del contendere" poiché "La questione è stata decisa dalla medesima Sezione Sesta con sentenza nr. 1576/2009, in sede di esame del ricorso incidentale presentato dalle stesse parti già ricorrenti in via autonoma con il ricorso in oggetto".

Il Collegio ritenuto che: a) la Confindustria, l’A.B.I. e la N.N. S.p.a con l’appello in epigrafe hanno chiesto l’annullamento del capo della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. 5454 del 2005, recante il rigetto del ricorso n. 9497 del 2004 avverso il citato decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 27 aprile 2004, nella parte in cui inserisce nella lista II) il gruppo 7); b) le stesse parti hanno chiesto l’annullamento del detto capo della medesima sentenza con appello incidentale proposto nel giudizio instaurato con l’appello n. 118 del 2006, con cui l’INAIL ha impugnato la sentenza dello steso giudice n. 5454 del 2005 nella parte in cui ha accolto il ricorso n. 2532 del 2004; c) la Sezione, con la sentenza 17 marzo 2009, n. 1576, respinto l’appello principale n. 118 del 2006, ha accolto il suddetto appello incidentale, "annullandosi in parte qua il decreto impugnato con il ricorso di primo grado n. 9497/2004 RG.";

– visti gli articoli 34, comma 5, e 38 del codice del processo amministrativo, dichiara, di conseguenza, la cessazione della materia del contendere.

Sussistono motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.

dichiara la cessazione della materia del contendere.

Compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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