Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 19-01-2011) 14-03-2011, n. 10157

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Latina – sezione distaccata di Gaeta confermava la sentenza del 19 maggio 2008, con la quale il Giudice di pace di Gaeta aveva dichiarato R.L.A.A. colpevole del reato di cui all’art. 594 c.p., per avere rivolto espressioni ingiuriose all’indirizzo di V.N. e, per l’effetto, previa concessione delle attenuanti generiche, l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia nonchè al risarcimento dei danni in favore della persona offesa, costituitasi parte civile.

Avverso la sentenza anzidetta il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
Motivi della decisione

1. – Con unico motivo d’impugnazione parte ricorrente denuncia violazione degli artt. 90, 192 e 194 c.p.p. nonchè mancanza od insufficienza di motivazione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e). Si duole, in particolare, dell’ingiusto credito accordato alle dichiarazioni della persona offesa, ancorchè contrastanti con quelle rese dai testi ing. P. ed avv. D.B., che avevano negato di aver sentito espressioni ingiuriose, con ciò smentendo il V.. Nessuna motivazione era stata resa sul punto dal Tribunale, che, peraltro, non aveva considerato il rapporto di conflittualità esistente con la persona offesa, che inquinava la relativa attendibilità. 2. – Il ricorso è, decisamente, inammissibile per evidente genericità. Ed invero, l’impugnazione si limita a riproporre in questa sede questioni di merito afferenti alla valutazione delle risultanze di causa, senza alcun specifico rilievo critico alle argomentazioni in forza delle quali il giudice di appello ha ribadito il giudizio si colpevolezza a carico del R.. Non è vero, del resto, che lo stesso giudice non si sia fatto carico di valutare le dichiarazioni dei testi indicati, avendo invece motivatamente negato che le stesse potessero smentire l’affermazione della persona offesa, di cui costituivano, anzi, significativo riscontro, nella parte in cui confermavano l’avvenuto diverbio tra le parti, anche se i dichiaranti non erano stati in grado di percepire le ingiurie denunciate, trovandosi ad una certa distanza dai litiganti.

3. – Per quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed alla relativa declaratoria conseguono le statuizioni espresse in dispositivo, anche in ordine alla condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di parte civile, determinate come da dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende ed alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate in complessivi Euro 1.150,00, oltre accessori come per legge.

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