Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 19-01-2011) 14-03-2011, n. 10156

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Reggio Calabria confermava la sentenza del Tribunale monocratico di quella stessa città, che aveva dichiarato Z.A. colpevole del resto di cui all’art. 594 c.p. per avere rivolto espressioni offensive all’indirizzo del fratello Z.S..

Avverso la sentenza anzidetta il difensore dell’imputata ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
Motivi della decisione

1. – Con unico motivo d’impugnazione parte ricorrente denuncia erronea od omessa applicazione degli artt. 129 e 157 c.p., sul rilievo che il giudice di appello, nel confermare la pronuncia di primo grado, non si era avveduto che il reato in questione era ormai prescritto, come concordemente rilevato dal difensore e dal rappresentante del P.G. all’udienza dell’11.2.2010, all’atto di rendere le conclusioni da sottoporre alla Corte.

2. – La censura è fondata e merita, pertanto, accoglimento.

Ed invero, al momento della pronuncia di appello, era già maturato il termine prescrizionale, avuto riguardo alla data del commesso reato ((OMISSIS)), pur tenendosi conto dei periodi di sospensione (pari, complessivamente, a mesi quattro e giorni sei: dal 23.11.04 al 31.3.2005, a seguito di astensione del difensore dall’udienza per lo sciopero di categoria). Detto termine era, infatti scaduto il 10.6.2007, di talchè il giudice di appello avrebbe dovuto prenderne atto e far luogo alla relativa declaratoria di estinzione del reato con formula corrispondente.

A siffatta pronuncia deve, ora, provvedere questa Corte, non ravvisandosi in atti, tanto più a fronte di doppia conforme, l’evidenza di elementi che, a norma dell’art. 129 c.p.p., comma 2, possano giustificare una più favorevole pronuncia di proscioglimento.

3. – Inoltre, nel dichiarare la prescrizione, il giudice di appello avrebbe dovuto comunque pronunciarsi sul merito dell’impugnazione ai soli effetti delle statuizioni civili, a mente dell’art. 578 c.p.p..

Ove avesse proceduto alla relativa valutazione, non avrebbe potuto che rigettare il ricorso, per identiche ragioni a quelle che, erroneamente, lo avevano indotto a ritenere infondata l’impugnazione ai fini della penale responsabilità. In particolare, la Corte distrettuale aveva rigettato il gravame dell’imputata ritenendo che le risultanze di causa fossero idonee a dimostrare la sua colpevolezza, con particolare riferimento alle dichiarazioni della persona offesa, ritenute riscontrate dalle dichiarazioni rese da Z.D. e dalle parziali ammissioni dell’odierna ricorrente.

A rigetto del ricorso agli effetti civili può, allora, provvedersi in questa sede, nei termini di cui in dispositivo.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il reato è estinto per prescrizione.

Rigetta il ricorso agli effetti civili.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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