Cons. Stato Sez. VI, Sent., 10-03-2011, n. 1527 Radio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1). Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia accoglieva il ricorso proposto dalla s.n.c. R.S.I. – titolare di concessione per la radiodiffusione sonora di carattere commerciale in ambito locale – avverso il provvedimento del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Ufficio circoscrizionale di Bari, n. prot. isp/dfr/711 del 16 gennaio 1997, con il quale era stata ordinata la disattivazione di impianto ubicato in Bari, via Niccolai, operante sulla frequenza 91.700 MHz.

A motivazione di detto provvedimento era posto in rilievo l’ accertata inattività dell’ impianto, in assenza di giustificato motivo, nel periodo ottobre 1992 – ottobre 1995.

Appella il Ministero delle comunicazioni che, a sostegno della riforma della sentenza impugnata, ha dedotto:

– la natura meramente confermativa dell’ ordine di disattivazione del 16 gennaio 1997 di precedente atto di diffida dell’ 11 giugno 1996 a non proseguire le trasmissione sulla frequenza 91.700 MHz, non tempestivamente impugnato, con consolidamento, quindi, della misura di interdittiva;

– la sussistenza delle condizioni previste dall’ art. 32, comma 5, l. 6 agosto 1990, n. 223, per ordinare la disattivazione dell’ impianto.

Resiste R.S.I. s.n.c. che ha contraddetto in controricorso i motivi di gravame e concluso per la conferma della sentenza impugnata.

2). L’ appello è infondato.

2.1). Diversamente da quanto dedotto con il primo motivo, il ricorso avanti al Tribunale regionale non è stato indirizzato contro un provvedimento meramente confermativo di precedente determinazione dell’ Amministrazione (atto di diffida dell’ 11 giugno 1996 a non proseguire le trasmissioni sulla frequenza 91.700 MHz), restata inoppugnata, con ogni effetto sull’ ammissibilità del gravame.

L’ ordine di disattivazione dell’ impianto sito in Bari, via Nicolai, 63, operante su detta frequenza, non costituisce una mera conferma del precedente invito a cessare le trasmissioni, ma è espressione del potere repressivo dell’Ufficio circoscrizionale dell’Amministrazione delle telecomunicazioni nei confronti dell’ utilizzo dello spettro radioelettrico ritenuto indebito, con compiuta esternazione dei presupposti e delle ragioni del provvedere, nonché delle disposizioni di legge cui viene data applicazione.

Nessuna preclusione alla sua impugnativa può ricondursi all’ atto di diffida dell’ 11 giugno 1996, non sussistendo alcuna identità formale e sostanziale del primo atto con il successivo provvedimento del 16 gennaio 1997 che, nel suo contento motivazionale e dispositivo, ha esplicato nuove ed autonome potenzialità lesive nella sfera soggettiva del titolare della concessione di radiodiffusione sonora in ambito locale da esso inciso.

2.1). Quanto al secondo motivo di appello non ha pregio il richiamo dell’ Amministrazione ricorrente, a sostegno della misura di disattivazione, all’ art. 32, comma 5, l.6 agosto 1990, n. 223 del 1990.

Detta disposizione riguarda lo speciale e temporaneo regime autorizzatorio dei privati esercenti in fatto impianti di radiodiffusione televisiva e sonora alla data di entrata in vigore della legge n. 223 del 1990, recante la nuova disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato, fino al perfezionamento dei provvedimento di rilascio dei provvedimenti concessori alle condizioni e modalità stabilite dall’ art. 16 della legge.

In contrario R.S.I. 2, alla data di adozione dell’ ordine di disattivazione impugnato, esercitava l’ attività di radiodiffusione sonora a carattere commerciale in ambito locale in virtù di provvedimento di concessione rilasciato il 4 marzo 1994, comprensivo dell’ impianto ubicato in Bari, operante sulla frequenza 91.700 MHz, debitamente indicato nell’ allegato A alla concessione medesima.

La cessazione dell’ utilizzo dell’ impianto non può, quindi, trarre giustificazione nel richiamo contenuto nel provvedimento dell’ Ispettorato territoriale all’ art. 30, comma 7, della legge n. 223 del 1990, che sanziona con la disattivazione o rimozione l’ installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione senza concessione od autorizzazione.

Il primo giudice, con ordine argomentativo non contraddetto in sede di appello, ai fini dell’ obbligo del concessionario di mantenere costantemente gli impianti assentiti in stato di corretto funzionamento, ha esattamente assunto a riferimento l’ art. 3, comma 4, del titolo concessorio che, in caso di inosservanza delle prescrizioni sull’ esercizio dell’ attività di radiodiffusione, abilita l’ organo periferico dell’ Amministrazione delle comunicazioni a ordinare la "disattivazione dell’ impianto fino al ripristino delle corrette modalità di esercizio".

Nella specie, come posto in rilievo dal Tribunale regionale, l’ atto impugnato è incorso in un duplice profilo di illegittimità, sia per il carattere di definitività della misura di spegnimento, sia perché adottata quando l’ impianto era in funzione e con richiamo ad un periodo di non utilizzo risalente nel tempo, cui la stessa emittente locale aveva di sua iniziativa posto termine.

Né – stante il richiamo nel provvedimento impugnato a situazioni di interferenza con le trasmissioni irradiate da altre due emittenti locali sulle frequenze 91.700 e 92.00 MHz – il provvedimento di disattivazione può assolvere funzione di verifica dell’ iniziale regolarità del censimento degli impianti ai sensi dell’ art. 32 della legge n. 223 del 1990 innanzi richiamato, in presenza del provvedimento ministeriale di concessione del 4 marzo 1994, il cui eventuale riesame di legittimità, con le garanzie del contrarius actus, non rientra nella competenza dell’ Ispettorato preposto al controllo ed alla vigilanza sulle attività di telecomunicazioni nel proprio ambito territoriale.

Il ricorso va, quindi, respinto.

In relazione ai profili della controversia spese ed onorari del giudizio possono essere compensati fra le parti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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