Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 19-01-2011) 14-03-2011, n. 10155

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

a del Sostituto Dr. Gioacchino Izzo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Vicenza – sezione distaccata di Schio confermava la sentenza del 21 gennaio 2009, con la quale il Giudice di pace di Thiene aveva dichiarato C.L. colpevole del reato di cui all’art. 594 c.p. per avere rivolto espressioni ingiuriose all’indirizzo di Ca.

R., sputandogli in faccia e, per l’effetto, l’aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia nonchè al risarcimenti del danno in favore della persona offesa costituitasi parte civile.

Avverso la sentenza anzidetta il difensore dell’imputata ha proposto ricorso per Cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo d’impugnazione parte ricorrente denuncia mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e). Si duole, in particolare, della valutazione delle risultanze di causa, segnatamente delle testimonianze dei due testi di parte civile, c.B. e Co.Cl..

Il secondo motivo denuncia inosservanza od erronea applicazione di legge penale, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b), per mancato riconoscimento dell’esimente della legittima difesa, di cui sussistevano i presupposti, quanto meno a livello putativo.

2. – Il ricorso è senz’altro inammissibile e tale va, dunque, dichiarato.

Ed invero, le censure che sostanziano i motivi di impugnazione sono meramente reiterative di doglianze già prospettate in sede di gravame, senza alcun specifico rilievo critico alle pertinenti e plausibili argomentazioni in forza delle quali il giudice a qua le ha rigettate.

Ad ogni modo, le doglianze sono pure manifestamente infondate, in quanto il Tribunale ha spiegato, adeguatamente, i motivi per i quali le dichiarazioni dei testi Co. e c. fossero da ritenere attendibili e, in quanto tali, potessero costituire valida conferma delle dichiarazioni della persona offesa.

Con insindacabile apprezzamento di merito, maturato sulla base di attenta valutazione del compendio probatorio, lo stesso giudice ha, poi, escluso che fosse in alcun modo imputabile al Ca. un atteggiamento minaccioso ed aggressivo, tale da far ritenere in alcun modo scriminata la condotta della C., quanto meno in termini di mera putatività. 3. – Alla declaratoria di inammissibilità conseguono le statuizioni dettate in dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 500 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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