Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 19-01-2011) 14-03-2011, n. 10154 Bancarotta fraudolenta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Cagliari confermava la sentenza del 29 maggio 2005, con la quale il Tribunale di quella stessa città aveva dichiarato L.A. colpevole del reato di bancarotta fraudolenta, in qualità di amministratore unico della 3C Arredamenti srl ed amministratore di fatto della stessa società dal 25 luglio 1994, per aver distratto mobili costituenti il magazzino per un importo di L. 850.000.000 e tenuto le scritture contabili in modo da impedire la ricostruzione del movimento degli affari ed aver causato il fallimento della società;

e di identici addebiti, nella qualità di amministratore di altra società, la GSM; e, per l’effetto, l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia.

Avverso la sentenza anzidetta il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo d’impugnazione parte ricorrente deduce inosservanza dell’art. 530 c.p.p., comma 2 e art. 533 c.p.p; con il secondo difetto di motivazione della sentenza impugnata. In particolare, contesta il complesso motivazionale in virtù del quale l’imputato era stato ritenuto amministratore di fatto per il periodo in considerazione e contesta, al riguardo, la valutazione delle risultanze di causa, segnatamente delle raccolte testimonianze.

2. – Le ragioni di censura si collocano, decisamente, in area assai prossima all’inammissibilità, involgendo questioni di merito che non possono costituire oggetto di esame in questa sede di legittimità a fronte di motivazione corretta ed affatto adeguata.

Ad ogni modo, le stesse doglianze sono prive di fondamento.

Ed invero, il processo giustificativo in virtù del quale la Corte di merito ha ribadito il giudizio di colpevolezza non merita le censure di parte ricorrente, avendo indicato, con argomenti adeguati e pertinenti, le ragioni per le quali si è ritenuto che, nell’arco di tempo in considerazione, l’imputato avesse assunto la qualità di amministratore di fatto. Ed infatti, sono state puntualmente indicate le emergenze di causa, segnatamente le acquisite testimonianze, che deponevano per l’attività di gestione svolta direttamente dal L., ove invece gli amministratori formali erano meri prestanome, peraltro nominati dallo stesso imputato.

Del pari ineccepibile, in quanto plausibilmente giustificato, è il convincimento della Corte distrettuale in merito alla piena idoneità delle emergenze processuali a dimostrare la sussistenza dei reati in contestazione.

3. – Per quanto precede, il ricorso – globalmente considerato – deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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