T.A.R. Calabria Reggio Calabria Sez. I, Sent., 10-03-2011, n. 162 Forze armate

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con la determinazione n. 122451/09 del 6 aprile 2009 il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria disponeva il trasferimento d’autorità "per esigenze di servizio" del ricorrente, App. Sc. CAO P.G. dal Nucleo di PT di Reggio Calabria al Comando Provinciale – Ufficio Operazioni, Sala Operativa – stessa sede.

Avverso il predetto provvedimento, con atto notificato il 16 aprile 2009 e ritualmente depositato, il P. proponeva ricorso, deducendo i seguenti motivi:

1) DIFETTO DI MOTIVAZIONE – La più recente giurisprudenza include i trasferimenti d’autorità del personale dei Corpi di polizia ad ordinamento militare, nell’ambito di applicabilità della L.n. 241/1990 e quindi, tra l’altro, all’assoggettamento all’obbligo di motivazione ex art. 3 della l. n. 241 cit.. Nel caso de quo il provvedimento impugnato enuncia, invece, un generico riferimento alle esigenze di servizio non meglio specificate, manca del tutto una qualsiasi enunciazione nell’atto impugnato da cui far in qualche modo discendere la motivazione del trasferimento.

2) – 3) – 4) DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7, 8 E 9 L.N. 241/90 – È mancata un’adeguata partecipazione, in quanto è stata omessa la previa comunicazione di avvio del procedimento di trasferimento.

5) VIOLAZIONE DELL’ART. 17 DELLA L. 382/1978, NONCHÉ ECCESSO DI POTERE, SVIAMENTO, ARBITRARIETÀ, SPROPORZIONE, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ E DEL MINIMO MEZZO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, OMESSA COMPARAZIONE DI TUTTI GLI INTERESSI IN GIOCO – Il provvedimento avversato si appalesa sfornito di un adeguato enunciato motivatorio che lo supporti ed è privo anche di una valutazione comparativa degli interessi del militare e quelli dell’Amministrazione stessa secondo una scala di valori che privilegi l’interesse al buon andamento dell’Amministrazione, ma non ignori interessi qualificati del Militare, al quale peraltro non è stata garantita alcuna forma partecipativa al procedimento.

6) ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DEL TRAVISAMENTO DEI FATTI, ISTRUTTORIA INSUFFICIENTE E CARENTE, ERRORE DI FATTO, VIOLAZIONE DELL’ART. 7 DELLA L. 25/1997, DIFETTO DEI PRESUPPOSTI – ILLOGICITÀ MANIFESTA – Il ricorrente è militare appartenente alla Guardia di Finanza, con il grado di Appuntato Scelto, e ha operato nel Corpo a far data dal 1988, sempre applicato in Reparti Speciali della GdF, ricevendo innumerevoli riconoscimenti di carattere morale (Encomi Solenni, Encomi Semplici ed Elogi) per l’eccezionale attività di servizio svolta. Nel corso di questo ventennio, ha compiuto centinaia di interventi operativi, ha partecipato attivamente alla cattura di ben quattro latitanti, e ha altresì provveduto personalmente alla gestione di collaboratori di giustizia. Presso la sede dello S.C.I.C.O.G.I.C.O. (Gruppo Investigativo sulla Criminalità Organizzata) di Milano – dal 1991 al 1994 – ha ricoperto incarichi di particolare rilevanza ed assoluta riservatezza, collaborando con la BKA (Reparti Speciali della Polizia Tedesca), con la DCSA italiana (Direzione Centrale per i servizi Antidroga) e con la DEA americana con sede in Milano. Sino al 2006 ha prestato servizio presso il predetto Reparto Speciale GICO, per poi passare al G.O.A. (Gruppo Operativo Antidroga), ove ha conseguito ottimi risultati di servizio. Nell’ambito della propria attività lavorativa, il ricorrente ha sempre lavorato con impegno e dedizione e non ha mai subito alcun provvedimento disciplinare. Lo specchio valutativo redatto dal Comandante p.t. è sempre stato "eccellente": viene elogiato, in particolare, per il proprio senso del dovere e della disciplina, rappresentato come "altissimo", per l’"elevato" rendimento in servizio, nonché per l’"impegno e competenza" notevoli dimostrati in servizio, tanto che il rendimento complessivo viene descritto come "costantemente elevato meritevole di vivissimo apprezzamento". Tant’è che ha ottenuto l’avanzamento all’attuale grado per benemerenze di servizio. Per la formazione del ricorrente finalizzata allo svolgimento dell’attività operativa, lo Stato ha investito moltissimo in termini economici, predisponendo continui corsi di formazione che gli appartenenti a tali particolari reparti costantemente frequentano, oltre che gli ulteriori e specifici (corso di guida veloce, corso di formazione di lingua e cultura araba, di polizia giudiziaria, recentemente il corso di tecniche di Polizia ad Orvieto, presso il Centro di Addestramento e Specializzazione della Guardia di Finanza) che lo stesso ha brillantemente frequentato e conseguito.

A fronte di tale eccellente valutazione, dell’impegno economico assunto dalla Stato per la sua formazione, dell’esperienza operativa accumulata negli anni dal Militare, nonché dell’assoluta mancanza di provvedimenti disciplinari, il Comando Provinciale nella persona del Colonnello Reda ha disposto l’impugnato trasferimento d’autorità dal reparto del G.O.A. per "esigenze di servizio" non meglio motivate, al reparto sala operativa, ove il Militare deve, in buona sostanza, rispondere unicamente al telefono.

Risulta nondimeno manifestamente illogico e contraddittorio che l’Amministrazione abbia disposto il trasferimento d’autorità di un militare da un reparto operativo altamente specializzato, in cui vi è cronica carenza di uomini, alla sala operativa, se non per un malcelato intento punitivo intrapreso dal nuovo Comandante Provinciale Reda, il quale ha in più occasioni esternato il proprio intendimento di trasferire il Militare, ritenendo la presenza dello stesso di "turbativa" nelle varie operazioni di polizia ed esternando pregiudizi infondati ed ingiustificati agli stessi superiori del ricorrente, T. Col. Luca Cervi, nonché al M.llo A. Natale Calì.

Per quanto ora detto, il trasferimento disposto – incongruente, illogico e contraddittorio – reca in sé un’intrinseca illegittimità, che fa sorgere l’illazione di un’impropria funzione punitiva del trasferimento stesso, o – come più credibilmente – dettata da un infondato ed ingiustificato pregiudizio formatosi in seno al Comandante sin dal suo insediamento.

7) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.R. 545/1986 – Pur considerando il dovere di pronta esecuzione dell’ordine che incombe sul Militare, si insiste nel correlato dovere di una chiara formulazione dello stesso, gravante sul soggetto che lo impartisce, affinché venga eseguito senza dubbi od esitazioni (cfr., rispettivamente, gli artt. 25 e 23 del d.P.R. n. 545/1986): doveri la cui inosservanza è sanzionata anche dalle norme speciali del codice penale militare (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 14 gennaio 2005, n. 83).

Concludeva il ricorrente per l’annullamento del trasferimento, formulando anche richieste istruttorie e domanda di condanna dell’amministrazione alla corresponsione dell’indennità di cui all’art.1, co. 1, l.n. 100/87, oltre che domanda di risarcimento del danno.

Si costituiva l’amministrazione, depositando relazione del Comandante Provinciale e numerosi documenti.

Con ordinanza n. 177/09 il Tribunale, rilevato che il trasferimento "d’autorità" è comunque avvenuto nell’ambito della stessa sede, respingeva la domanda cautelare, per difetto di pregiudizio grave ed irreparabile.

Con atto notificato il 5 giugno 2009 e depositato il 23 giugno 2009 il militare,.premesso di aver conosciuto le motivazioni poste a base dell’impugnato trasferimento, contenute nella "proposta di trasferimento ad incarico "non operativo" dell’App. sc. (CAO) P.G. "881089K" in forza alla sezione GOA del Nucleo di Polizia Tributaria di Reggio Calabria – Motivazioni" Prot. num. 0121543/09 del 6 aprile 2009, a seguito della costituzione in giudizio dell’amministrazione, presentava motivi aggiunti, contenenti nuove argomentazioni volte a dar prova dell’intento punitivo e discriminatorio del trasferimento, già denunciato nel ricorso principale.

Acquisite le ulteriori difese dell’amministrazione il Tribunale respingeva la nuova domanda cautelare, sempre evidenziando il difetto di danno grave ed irreparabile.

Con ordinanza collegiale n. 38 dell’1 luglio 2010 il Tribunale chiedeva alle parti documentati chiarimenti su alcuni punti significativi della controversia.

Le parti adempivano, depositando memorie e documenti, ed all’udienza pubblica del 28 gennaio 2011 la causa è stata chiamata e posta in decisione.

2. Occorre prima brevemente ricostruire i passaggi fondamentali della vicenda che si è conclusa con il trasferimento del ricorrente dal Nucleo di PT di Reggio Calabria al Comando Provinciale – Ufficio Operazioni, Sala Operativa, sempre di Reggio Calabria.

Con nota del 24 marzo 2009 prot. n. 0104470/09, avente ad oggetto "impiego del personale", il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza chiedeva al Nucleo P.T. ed alla Compagnia della Guardia di Finanza di segnalare, entro il 27 marzo 2009, i nominativi di militari, del ruolo Appuntati/Finanzieri, idonei ad essere impiegati nella Sala Operativa. Evidenziava che la necessità di individuare almeno un militare, nasceva a) dal recente congedo di un Ispettore in forza alla Sala Operativa; b) in considerazione di futuri eventi destinati a provocare un ulteriore depauperamento delle risorse umane della citata articolazione; c) in vista di una iniziativa di revisione dei turni di servizio ivi svolti.

Con nota in pari data il Comandante della Compagnia di Reggio segnalava l’impossibilità di privarsi di una propria unità operativa.

Con nota del 6 aprile 2009 prot. n. 0121075/09 il Comandante del Nucleo PT segnalava due graduati, tra cui il P., precisando che entrambi i militari sono in possesso della qualifica C.A.O. (conduttore automobili operative). Concludeva indicando che "seguono relazioni relative alle motivazioni sottese alla presente segnalazione".

Con Riservata personale di pari data, indirizzata al Comandante Provinciale, il Comandante del Nucleo P.T. esplicitava le motivazioni poste a base della segnalazione del P..

Si dava atto in particolare: a) che nel corso del 2007 il militare era stato coinvolto in una vicenda di carattere penale, per la quale aveva riportato la condanna, insieme ad altri militari in forza al Nucleo P.T., ad un anno di reclusione per i reati di cui agli artt. 61 n. 9, 112, 479 e 610 c.p.; b) che dal 16 luglio 2008, data dalla quale il P. è alle dipendenze del Ten. Col. Luca Cervi, in diverse occasioni il militare ha tenuto "comportamenti connotati da irruenza ed impulsività non sempre giustificati dalle situazioni contingenti", che soprattutto "in contesti esterni, pur non evidenziando elementi di gravità tale da essere ritenuti meritevoli di attenzione da un punto di vista disciplinare hanno spesso indotto lo scrivente a richiamare lo stesso militare a comportamenti più consoni al proprio status di appartenente alle Forze dell’Ordine". Proprio per l’esistenza di questi "limiti comportamentali e relazionali" il militare P. viene segnalato per il trasferimento ad un incarico "non operativo".

In pari data, e con analoga decorrenza, con determinazione n. 122451/09 il Comandante Provinciale disponeva il trasferimento "d’autorità" per esigenze di servizio dell’App.Sc. P. dal Nucleo P.T. alla Sala Operativa.

Con nota prot. n. 127248/09 del 9 aprile 2009 il Comandante provinciale inoltrava al Comando generale richiesta di ratifica del trasferimento, nella quale si segnalava a) che la Sala operativa mancava già di una unità a seguito del congedo a domanda di un militare e prossimamente di altro militare; b) che, di contro, il Nucleo P.T. è stato di recente rinforzato con dieci nuove unità; c) che il militare ha già maturato il periodo minimo d’impiego nella qualifica, conseguita il 29 giugno 1990 e che la Sezione G.O.A. non ha più in uso l’unica autovettura operativa, ormai rottamata; d) è più proficuo l’impiego del Graduato in altre attività di servizio per le quali è divenuta stringente la necessità di ripianare l’organico.

Con nota prot. 0124047/09 del 10 aprile 2009 il Comando generale ratificava il trasferimento, rilasciando il previsto "nulla osta tecnico".

3. In ottemperanza all’istruttoria disposta dal Tribunale, al fine di acquisire ulteriori elementi sulla situazione dell’organico della Sala operativa e della sezione G.O.A. del Nucleo P.T., il Comando provinciale rispondeva con una relazione del 13 ottobre 2010, trattando, tuttavia, i dati richiesti in modo anonimo, sì da evitare la diffusione di informazioni riservate concernenti l’ordine e la sicurezza pubblica.

Dai dati forniti si evince, per quanto qui interessa, che alla data della richiesta del 24 marzo 2009 prot. n. 0104470/09, per lo specifico ruolo di Appuntati scelti due unità furono trasferite tra giugno ed agosto, sicché – come nella stessa relazione si afferma (pag. 3) – fin dal 24 marzo era possibile rilevare, nel breve termine, a seguito di procedure già note al Comando, un deficit di due unità. Per gli altri ruoli si sarebbero verificate alcune carenze, tra il dicembre 2009 ed il luglio 2010 (due Marescialli e due Brigadieri in meno).

Di contro, il Nucleo P.T., sezione G.O.A., risultava al 24 marzo 2009 "a pieno organico" (pag. 4) e già con decorrenza 22 novembre 2008 ad esso erano stati assegnati 10 ispettori della Scuola Ispettori e Sovrintendenti de L’Aquila direttamente dal Comando Generale del Corpo.

Il Tribunale ritiene che questi dati siano sufficienti a dar conto e comprovare le dichiarate esigenze di servizio, intese come necessità organiche, a giustificazione della richiesta di trasferimento di personale d’autorità ed in via d’urgenza, come emergenti da tutti gli atti sopra indicati.

4. E’ vero, tuttavia, che nel caso di specie nel disposto trasferimento, sotto l’etichetta "esigenze di servizio" sono confluite valutazioni diverse ed ulteriori rispetto alle necessità organiche, che pure appaiono sufficientemente dimostrate.

Al momento dell’individuazione dell’unità da trasferire il Comandante del Nucleo P.T. ha segnalato due nominativi, sottolineando però l’opportunità di trasferire, tra i due, l’odierno ricorrente, in modo da non mantenerlo in compiti operativi.

Tale modus procedendi non è da ritenere viziato.

Difatti, secondo un consolidato insegnamento giurisprudenziale, le esigenze di servizio, sulla base delle quali può essere disposto il trasferimento d’autorità di un militare, non devono riguardare esclusivamente necessità organiche o impegni tecnicooperativi, ma possono altresì ricondursi a tutti i motivi di opportunità connessi con vicende attinenti alla possibile compromissione del prestigio e dell’ordinato svolgimento dei compiti istituzionali, quali quelle relative ad ipotesi di incompatibilità ambientale (cfr. Cons. Stato, IV, 11 novembre 2010 n. 8022; id, 5 settembre 2008 n. 4231; id., 12 maggio 2007 n. 2377; id., 20 marzo 2001 n. 1677; Tar Napoli, VI, 25 ottobre 2010 n. 21353; 29 gennaio 2009 n. 487). Va ricordato, infatti, che per i dipendenti militari le ipotesi di incompatibilità ambientale sono riconducibili a movimenti derivanti da ragioni di servizio e non denotano una fattispecie autonoma di trasferimento (Cons. St., IV, 4 maggio 2010 n. 2569; id, 21 febbraio 2005 n. 566; 9 marzo 2004 n. 1013; id, 16 ottobre 2001 n. 5458; id, 29 gennaio 1996 n. 85).

Sul punto, non è neppure fuori luogo richiamare anche il pacifico indirizzo in ordine all’ampia discrezionalità che connota i trasferimenti d’autorità dei militari, e quindi alla non necessità di una estesa e analitica motivazione a sostegno degli stessi (cfr. Cons. Stato, IV, 21 maggio 2010 n. 3227; id., 6 maggio 2010 n. 2620; id., 31 dicembre 2007 n. 6817) o in più in generale alla loro non assoggettabilità alla disciplina della l.n. 241/90 (cfr, tra le tante, Tar Napoli, I, 22 settembre 2003 n. 11545).

Pertanto, nel caso in esame, alle ravvisate esigenze di incremento dell’organico della Sala operativa, si sono unite anche ragioni di opportunità che hanno consigliato lo spostamento del P., sottraendogli i compiti operativi propri della sezione G.O.A..

Nella stessa nota riservata del 6 aprile 2009 si rappresenta, infatti, la intervenuta condanna del P. ad un anno di reclusione, oltre ad alcuni limiti caratteriali e relazionali.

Dagli atti di causa è emerso più precisamente che con sentenza del 6 settembre 2007 il P. è stato condannato per violenza privata e falsità ideologica in atto pubblico, aggravati ed in concorso, commessi, nel 2004, nel corso di una perquisizione domiciliare.

Sull’apposita richiesta istruttoria del Tribunale, con memoria del 6 settembre 2010, la difesa di parte ricorrente precisava che la sentenza di primo grado era stata appellata; nel corso della discussione dell’udienza di merito, essa ha aggiunto che la Corte d’Appello aveva di recente confermato la condanna e che anche detta sentenza era stata fatta oggetto di gravame in Cassazione.

Nel caso in esame concorrono, dunque, a supportare il trasferimento d’autorità esigenze di servizio tanto di tipo oggettivo, con riguardo a necessità organiche di un certo ambito del Comando Provinciale, quanto di tipo soggettivo, con riguardo a motivi di opportunità legati alla persona del trasferito, connessi con vicende attinenti a possibilità di compromissione del prestigio e dell’ordinato svolgimento dei compiti istituzionali.

Il provvedimento di trasferimento in questione non può, dunque, intendersi come finalizzato a scopi di tipo sanzionatorio o punitivo, apparendo, invece, coerente con plurime esigenze di servizio dell’Amministrazione militare.

5. Con la memoria da ultimo proposta la difesa di parte ricorrente pone all’attenzione del Tribunale altre due circostanze, che, a suo dire, comproverebbero l’illegittimità degli atti impugnati.

Viene evidenziato in detto scritto difensivo, in primo luogo, che il ricorrente è sprovvisto del c.d. N.O.S. (Nulla Osta di Segretezza), né è in condizione di conseguirlo proprio per la pendenza penale; in secondo luogo che le "vere motivazioni" del trasferimento sarebbero riconducibili a gravi fatti, ancora coperti dal segreto istruttorio, concernenti due procedimenti penali D.D.A. per traffico di sostanze stupefacenti ancora pendenti. Con riferimento alla prima circostanza viene altresì allegata una domanda di conferimento del P., datata 7 giugno 2010, con la quale si chiede di conoscere alcune circostanze attinenti proprio al rilascio del N.O.S..

Ritiene il Collegio che tali circostanza non possano influire sulla legittimità degli atti impugnati.

Verificata, nei limiti del consentito sindacato giurisdizionale, la sussistenza delle esigenze di servizio, la concreta assegnazione del P. ad un ruolo che necessitava di uno specifico titolo, nella specie mancante, o ancora il ritardo – denunziato nella suddetta domanda di conferimento, di cui comunque si sconosce l’esito – nell’instaurazione della pratica per il suo rilascio sono fatti che, se dovessero essere verificati, potrebbero dar luogo a responsabilità di altro tipo, accertabili in altra sede, ma che non escludono, nonostante le indiscusse doti del militare risultanti dagli specchi valutativi, la legittimità per motivi di opportunità di una sua assegnazione, nella stessa città, ma a compiti non operativi, dopo una condanna, sia pure con sentenza ancora non definitiva, in sede penale, per comportamenti assunti proprio in un’operazione esterna.

Analogamente per le possibili ulteriori "vere motivazioni" sottese al trasferimento: si tratta di fatti che esorbitano dalla presente controversia, sui quali opportunamente il ricorrente ha mantenuto il riserbo, trattandosi di vicende in fase di indagini e sui quali questo giudice non è chiamato a intervenire.

6. Da rigettare in ultimo la domanda di condanna dall’amministrazione alla corresponsione dell’indennità di cui all’art.1, co. 1, l.n. 100/87, essendo il ricorrente rimasto ad operare nel Comune di Reggio Calabria e non essendovi stato, quindi, un trasferimento di sede (cfr. Tar Lazio, II, 16 aprile 2010 n. 7244).

7. La particolarità e complessità della vicenda costituisce giusto motivo per disporre la integrale compensazione delle spese della lite.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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