Cass. civ. Sez. III, Sent., 19-05-2011, n. 10994 Provvedimenti impugnabili per Cassazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La corte di appello di Catania, pronunciando sul gravame proposto da C.F. avverso la sentenza 280/02 del GOA di Modica, dichiarò, con pronuncia non definitiva, G.C. responsabile dei danni subiti dall’appellante a seguito di un incidente stradale, rinviandone la quantificazione alla sentenza definitiva.

All’esito di indagini peritali, il danno, patrimoniale e non patrimoniale, fu quantificato e liquidato, con pronuncia definitiva del luglio 2006, in Euro 9695,00.

Entrambe le sentenze sono state impugnate da G.C. con ricorso per cassazione sorretto da 2 motivi, oltre ad un terzo relativo alle spese processuali.

Resiste C.F. con controricorso corredato da ricorso incidentale.

Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Va preliminarmente disattesa l’eccezione di nullità del controricorso sollevata con la memoria dalla difesa della G., che risulta prenditrice del relativo plico presso l’ufficio postale in data 15.1.06.

Il ricorso è inammissibile.

Inammissibile deve, difatti, esser dichiarata l’impugnazione della sentenza non definitiva della corte di appello di Catania del dicembre 2005 in conseguenza della violazione dell’art. 361 c.p.c., essendo stata omessa la rituale dichiarazione di riserva di impugnazione.

La mancanza di una valida dichiarazione di riserva di impugnazione avverso la predetta sentenza non definitiva rende, per costante giurisprudenza di questa corte regolatrice, conseguentemente inammissibile il ricorso avverso la pronuncia della corte territoriale che ha poi definito il giudizio.

Inammissibile risulta, del pari, il ricorso incidentale che, nel lamentare, dell’impugnata sentenza, un vizio di falsa applicazione di legge in conseguenza della omessa liquidazione delle spese che si asserisce sostenute in conseguenza dell’incidente, omette del tutto, in spregio al principio dell’autosufficienza del ricorso, di indicare il contenuto dei relativi atti dimostrativi rilevanti in parte qua ai fini del decidere, ed omette altresì di indicare in quale fase del giudizio di merito la relativa istanza sia stata tempestivamente introdotta e illegittimamente disattesa.

La disciplina delle spese segue – attesa la reciproca soccombenza – come da dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale e quello incidentale. Spese del giudizio di cassazione compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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