Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
ott. MONETTI Vito che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale per i Minorenni di Brescia in funzione di Giudice del Riesame, con ordinanza del 25 ottobre 2010, ha confermato l’ordinanza del 1 ottobre 2010 del GIP del Tribunale per i Minorenni di Brescia con la quale era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di R.V., indagato per i delitti di furto e di tentato furto in abitazione.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando una motivazione illogica, incompleta e insufficiente nonchè una violazione di legge sia quanto alla sussistenza dei gravi indizi per l’applicazione della misura cautelare sia quanto all’esatta individuazione del reato ascritto all’imputato. Viene, altresì, censurata la mancata concessione della permanenza presso una comunità per i minori.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è, all’evidenza, da rigettare.
2. Le doglianze del ricorrente tendono infatti a rendere accreditarle una diversa ricostruzione delle emergenze di causa sulla base di ipotesi le quali, a prescindere dal relativo grado di plausibilità, non possono essere devolute all’apprezzamento del Giudice di legittimità.
La Cassazione, infatti, non valuta nuovamente i risultati delle prove nè persegue la ricostruzione più aderente ad essi per la qualificazione della fattispecie sottoposta al suo esame e neppure può entrare ancora una volta nella ricostruzione dei gravi indizi di colpevolezza per l’emanazione dei provvedimenti cautelari ma è deputata unicamente a verificare che il ragionamento seguito dal Giudice di merito sia razionale e non soffra di vistose incertezze su elementi decisivi.
3. Tutto ciò premesso, si osserva come correttamente il Tribunale del Riesame abbia affermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nel ritenuto concorso dell’imputato, in uno con gli altri coimputati maggiorenni, relativamente ai delitti di furto e di tentato furto in abitazione aggravato sulla base della presenza degli stessi sul luogo del delitto, a bordo di un’autovettura guidata dallo stesso odierno ricorrente sulla quale vennero rinvenuti arnesi da scasso e dal cui finestrino vennero lanciati, alla vista dei Carabinieri, gli oggetti rubati in una delle abitazioni.
4. Del pari, la sussistenza delle esigenze cautelari è stata improntata non solo ai principi in genere applicabili alle misure personali (v. da ultimo Cass. Sez. 5, 17 aprile 2009 n. 21441) ma è stata, del pari, calibrata alla gravità dei fatti ascritti e alla personalità dell’odierno ricorrente (v. pagine 4 e 5 dell’ordinanza).
Senza alcun salto logico e con motivazione pienamente congrua si è, poi, giustificato il rigetto della concessione della misura della permanenza presso una comunità di minori, di cui al D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 19, in considerazione della mancanza di un processo educativo in atto nei confronti dell’indagato, la cui interruzione soltanto avrebbe consentito, al contrario, di valutare la possibilità di giungere ad una conclusione del suddetto percorso educativo presso le apposite strutture pubbliche minorili.
5. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Deve procedersi, altresì, alle comunicazioni di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p. e in caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni ex art. 94 disp. att. c.p.p..
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