Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 14-12-2010) 14-03-2011, n. 10149

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 19-11-2009 la Corte di Appello di Potenza confermava nei confronti di F.G. e F. C. la sentenza emessa dal Tribunale di Melfi, in data 3-11-2008 con la quale gli imputati erano stati condannati perchè ritenuti responsabili del reato di furto in concorso, esclusa l’aggravante di cui all’art. 625 c.p., n. 7 (per essersi impossessati di un’auto di proprietà di S.M., come descritto in rubrica, fatto avvenuto in data (OMISSIS)).

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione il difensore degli imputati, deducendo che il giudice di primo grado aveva escluso l’aggravante inerente alla esposizione della cosa sottratta alla pubblica fede,onde il furto risultava semplice e perseguibile a querela di parte.

Nella specie,pertanto, si rilevava la mancanza della querela.

In base a tali premesse la difesa riteneva che la Corte territoriale avesse ritenuto – in assenza del gravame proposto dal PM. l’imputazione rispondente alla originaria contestazione, violando la disposizione enunciata dall’art. 597 c.p.p., comma 3.

A riguardo il ricorrente rilevava la violazione del limite dell’effetto devolutivo del gravame,richiamando l’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. A) e C).

2 – Con altro motivo rilevava che la sentenza non era basata su elementi di prova certi, onde ravvisava la violazione dell’art. 533 c.p.p., comma 1. 3 – Con il terzo motivo deduceva che il reato risultava estinto per prescrizione, avendo la difesa evidenziato che erano decorsi cinque anni dalla emissione del decreto di citazione a giudizio alla data della sentenza di appello.

Per tali motivi chiedeva dunque l’annullamento della sentenza impugnata nell’interesse di entrambi gli imputati.

– Altro ricorso veniva proposto dal difensore di F. G., per la mancanza e/o contraddittorietà della motivazione, rilevandosi che la motivazione non era esaustiva in ordine a tutti gli elementi costitutivi del reato ed alla insussistenza dei presupposti di cui all’art. 129 c.p.p..
Motivi della decisione

La Corte rileva il fondamento del primo motivo di ricorso,formulato per la dedotta improcedibilità dell’azione penale.

Invero la sentenza impugnata risulta fondata su erronea valutazione della fattispecie contestata come perseguibile d’ufficio,atteso che il furto commesso dai prevenuti era stato valutato dal primo giudice con la concessione delle attenuanti generiche,e dunque restando priva di incidenza l’aggravante menzionata solo formalmente in rubrica,richiamando l’art. 625 c.p..

Conseguentemente le doglianze difensive,con le quali si evidenzia che la Corte ha giudicato il fatto in assenza dell’impugnazione del PM attribuendo maggiore gravità allo stesso,rispetto a quanto aveva deciso il primo Giudice,devono ritenersi dotate di fondamento,mancando una specifica contestazione dell’aggravante ex art. 625 c.p., n. 7 che la Corte ritiene erroneamente configurabile, non essendo stata valutata dal primo giudice.

Pertanto deve ritenersi violato il disposto dell’art. 597 c.p.p. e la Corte deve pronunziare – in accoglimento del ricorso per entrambi gli imputati – l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata risultando improcedibile l’azione penale per difetto di querela.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Annulla senza rinvio l’impugnata sentenza perchè l’azione non poteva essere iniziata per mancanza di querela.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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