T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, Sent., 10-03-2011, n. 1400 Carenza di interesse sopravvenuta Interesse a ricorrere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto notificato in data 11/06/1992 e depositato il successivo 16 giungo A.M.L.G. ha impugnato l’ordinanza sindacale n. 264 del 30.05.1992del Comune di Massa Lubrense, con cui le si ordinava la sospensione di lavori asseritamente abusivi, realizzati sull’immobile di sua proprietà, sito nel Comune medesimo, località Sant’Agata, via Campi n. 26, consistenti in opere di straordinaria manutenzione, realizzate in zona sottoposta a vincolo ai sensi della legge 29/06/1939 n. 1497 e successive modifiche ed integrazioni, in assenza della necessaria asseverazione ex artt. 26 l. 47/85.

A sostegno del ricorso ha dedotto diverse censure di violazione di legge e di eccesso di potere, articolate in due motivi di ricorso.

L’Amministrazione resistente non si è costituita.

Con ordinanza presidenziale n. 62/2010 si è disposta istruttoria, in considerazione del lungo lasso di tempo trascorso dalla proposizione del ricorso e delle probabili mutazioni intervenute sulla situazione di fatto e di diritto, non avendo parte ricorrente nulla specificato al riguardo nell’istanza di fissazione di udienza a firma congiunta, depositata ai sensi dell’art. 9 comma 2, l. 205/2000, ordinando all’Amministrazione di fornire chiarimenti in merito alle eventuali sopravvenienze, con deposito dei relativi atti.

In ottemperanza alla citata ordinanza il Comune di Massa Lubrense ha depositato l’atto prot. n. 1470 del 29 giungo 1992, relativo all’accertamento del ripristino dello stato dei luoghi di cui ai lavori edili abusivi oggetto dell’ordinanza di sospensione dei lavori de qua.

Il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione all’udienza pubblica del 10 febbrario 2011, nella cui sede il difensore di parte ricorrente, esaminata la documentazione depositata dalla resistente Amministrazione, ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso.

Pertanto nel caso di specie non può che essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in considerazione della documentazione depositata dall’Amministrazione resistente e della dichiarazione resa dal difensore di parte ricorrente.

Come noto l’interesse al ricorso, in quanto condizione dell’azione, deve sussistere sia al momento della proposizione del gravame, che al momento della decisione, con conseguente attribuzione al giudice amministrativo del potere di verificare la persistenza della predetta condizione in relazione a ciascuno di tali momenti (cfr. C.d.S., Sez. V, 14 novembre 2006, n. 6689).

In considerazione delle ragioni meramente procedurali della decisione e della circostanza che pur dopo l’accertamento del ripristino dello stato dei luoghi parte ricorrente ha depositato istanza di fissazione di udienza a firma congiunta, sussistono eccezionali e gravi ragioni per ritenere irripetibili le spese di lite sopportate dalla medesima ricorrente.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese irripetibili

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *