Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-12-2010) 14-03-2011, n. 10145

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di pace di Corigliano Calabro dichiarava non doversi procedere nei confronti di M.N., imputato dei reati di ingiuria e di lesioni personali in danno dell’ex coniuge C.P. perchè gli stessi erano estinti per intervenuta remissione di querela. Riteneva il giudicante che la mancata comparizione delle parti, previo avvertimento alla persona offesa che la perdurante assenza sarebbe stata intesa come tacita remissione di querela e contestuale notifica del verbale all’imputato per consentirgli di formalizzare l’accettazione, consentisse la declaratoria di non doversi procedere per remissione tacita di querela e tacita accettazione della stessa da parte del querelato rimasto contumace.

Avverso la pronuncia anzidetta il PG di Catanzaro ha proposto ricorso per Cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
Motivi della decisione

1. – Con unico motivo d’impugnativa il PG ricorrente deduce violazione dell’art. 155 c.p., in relazione all’art. 340 c.p.p., comma 2, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), contestando l’interpretazione del giudice di pace secondo cui la contumacia dell’imputato potesse valere come tacita accettazione di remissione querela, trattandosi di comportamento processualmente neutro.

2. – E’, certamente, erronea la preliminare affermazione del giudice a quo secondo cui la mancata comparizione della persona offesa, ancorchè avvisata del significato che sarebbe stato attribuito alla sua persistente assenza, possa essere intesa come tacita remissione di querela.

Ed invero, secondo indiscusso insegnamento di questa Corte regolatrice, nella sua più autorevole espressione a Sezioni Unite, nel procedimento davanti al giudice di pace, instaurato (come nel caso di specie) a seguito di citazione disposta dal PM, ex D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 20, la mancata comparizione del querelante – pur previamente avvisato che la sua assenza sarebbe stata ritenuta concludente nel senso della remissione tacita della querela – non costituisce fatto incompatibile con la volontà di persistere nella stessa, si da integrare la remissione tacita, ai sensi dell’art. 152, comma 2, (cfr. Cass. Sez. Un. n. 46088 del 30.10.2008, rv. 241357, PM c. Fiele).

Deve, dunque, ritenersi che, ingiustificatamente, sia stato attributo ad un comportamento meramente passivo – come la mancata comparizione della persona offesa, di per sè oggettivamente equivoco – l’implicito rilievo abdicativo della volontà di ottenere la punizione dell’imputata.

L’errore di giudizio inficia il processo decisionale e comporta la nullità della sentenza impugnata, che va, dunque, dichiarata nei termini indicati in dispositivo.

2. – La sentenza in esame deve, dunque, essere annullata con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.

Annulla l’impugnata sentenza con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Corigliano Calabro.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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