T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. II, Sent., 10-03-2011, n. 219 Ricorso giurisdizionale collettivo e cumulativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Col ricorso in epigrafe viene impugnata l’ordinanza n. 91 del 3/3/2009 che ha per oggetto la disciplina sul territorio comunale degli orari di apertura e di chiusura delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nella parte in cui (articolo otto) autorizza un numero massimo di interventi annui superiore a quello previsto dalla tabella 2 allegata alla delibera della Giunta regionale n. 45/2002 e nella parte in cui disciplina gli orari in deroga consentendo alle manifestazioni temporanee di svolgersi in orari diversi rispetti a quelli ordinari previsti dalla suddetta delibera che prevedono quale orario di chiusura per le attività all’aperto le ore 23. 30.

Con ricorso viene altresì:

– impugnata la nota del 20/4/2009 con cui la Regione EmiliaRomagna ha respinto la richiesta – formulata dalla ricorrente – di attivazione di poteri sostitutivi previsti dall’articolo 14 della legge regionale 15/2001 in relazione alle problematiche relative all’inquinamento acustico in località Lido di Spina;

– impugnato il silenzio del comune di Comacchio in ordine alla richiesta di adozione dei piani di risanamento acustico ai sensi dell’articolo sette della legge n. 447/1995;

– impugnato il silenzio rifiuto del comune di Comacchio in ordine alla richiesta della realizzazione della zonizzazione acustica ai sensi dell’articolo quattro della legge 447/1995.

In udienza la controinteressata F. dichiara di rinunciare alle eccezioni formulate.

Il ricorso ha carattere cumulativo, sia perché riguarda due amministrazioni (comune di Comacchio e regione EmiliaRomagna), sia perché esercita due distinte azioni, assoggettate a riti diversi, una concernente l’annullamento di atti amministrativi, l’altra concernente l’accertamento del silenzio dell’amministrazione dinanzi alla richiesta di adozione di specifici atti, assoggettata al rito speciale di cui all’articolo 21 bis della legge 1034/1971 all’epoca vigente.

Ciò posto deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità formulata dal comune di Comacchio.

La giurisprudenza (C. St. IV, n. 8251/2010) ha chiarito che il divieto di ricorso cumulativo è finalizzato ad evitare confusione tra controversie del tutto differenti o innescate da atti amministrativi promananti da autorità diverse e senza collegamento tra loro.

Peraltro tali principi vanno intesi senza formalismi, in termini di ragionevolezza e di giustizia sostanziale (v. C.d.S., IV, 24.2.2000 n. 1018; 3.11.1998 n. 1421; 11.6.1997 n. 629 e più recentemente, C.d.S., IV, n. 1617/2010).

Per quanto riguarda la proposizione di azioni diverse nel medesimo processo la Giurisprudenza ritiene che non debba dichiararsi l’inammissibilità del ricorso nel suo complesso, ma che debba considerarsi ammissibile l’azione alla quale il ricorrente risulta avere maggiore interesse (cfr. C. di S., IV n. 8251/2010 e C.d.S, VI, n. 6896/2004).

Peraltro i suesposti principi giurisprudenziali sono stati pienamente recepiti dal nuovo codice del processo amministrativo, entrato in vigore il 16 settembre 2010, il quale, all’art. 32, dispone che è sempre ammesso il cumulo di domande connesse, chiarendo inoltre che se le azioni proposte sono soggette a riti differenti, si applica il rito ordinario.

Nel caso di specie l’azione principale, come risulta dalla stessa memoria del 26/1/2011 della ricorrente, è quella volta all’annullamento dell’ordinanza del comune di Comacchio 91/2009.

Per quanto sopra, quindi, l’eccezione di inammissibilità deve essere accolta con riferimento alle azioni per la dichiarazione del silenzio disciplinate con rito speciale e con riferimento all’impugnazione della nota della regione EmiliaRomagna, sia in quanto amministrazione diversa rispetto al comune di Comacchio, sia in quanto la richiesta di attivazione dei poteri sostitutivi ha presupposti normativi e di fatto diversi rispetto a quelli concernenti la regolamentazione degli orari di apertura e di chiusura delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande del territorio del comune di Comacchio, oggetto principale del ricorso all’esame.

L’eccezione non deve essere accolta con riferimento all’impugnazione dell’ordinanza n. 91/2009.

Le censure sul punto riguardano l’art. 8 nella parte in cui autorizza un numero massimo di interventi annui superiore a quello previsto dalla tabella 2 allegata alla delibera della Giunta regionale n. 45/2002 e nella parte in cui disciplina gli orari in deroga consentendo alle manifestazioni temporanee di svolgersi in orari diversi rispetti a quelli ordinari previsti dalla suddetta delibera che prevedono quale orario di chiusura le ore 23.30.

Per questo aspetto il ricorso e fondato, in quanto la normativa sovraordinata (deliberazione della Giunta della regione EmiliaRomagna n. 45/2002, in particolare l’articolo cinque, e le tabelle n. 1 e n. 2 allegate alla stessa) prevede espressamente che il numero massimo di eventi per sito non deve superare le 16 giornate annue, mentre l’art. 8 dell’ordinanza aggiunge ai 16 eventi quelli effettuati dal 10 al 16 di agosto, la notte rosa e quelli previsti per il 31/12 (25 eventi).

Per quanto riguarda gli orari delle manifestazioni temporanee il punto 3 dell’articolo otto consente in via generalizzata il superamento quale orario di chiusura delle ore 23.30 indicato dalla suddetta deliberazione n. 45/2002, mentre l’articolo cinque della stessa consente il superamento del previsto limite solo per motivi eccezionali e documentabili sulla base di singole e specifiche autorizzazioni in deroga da disporsi almeno 60 giorni prima dell’inizio della manifestazione.

Il comune nella memoria depositata in data 17/1/2011 sostiene che l’articolo otto deve essere interpretato in modo diverso nel senso che gli orari in deroga ivi previsti sarebbero ulteriori limiti massimi riferibili alle autorizzazioni in deroga singole che comunque devono essere disposte secondo la procedura indicata dalla direttiva regionale.

Tale interpretazione, peraltro, non può essere accolta, in quanto il richiamo (disposto dall’art. 8 di cui si discute all’interno del punto n. 2) alla necessità di richiedere l’autorizzazione per lo svolgimento delle manifestazioni secondo le tempistiche e le modalità previste dall’articolo cinque della direttiva regionale n. 45/2002 e la modulistica predisposta non è sufficiente a rendere esplicito che, in assenza di autorizzazioni in deroga, il limite di chiusura delle manifestazioni è fissato alle ore 23.30 come previsto dall’allegato 2 alla direttiva regionale sopra richiamata.

Per quanto sopra il ricorso, nella parte concernente l’ordinanza n. 91/2009, deve essere accolto con conseguente annullamento, nei limiti di cui si è detto, dell’articolo 8 della suddetta ordinanza.

Tenuto conto dei caratteri complessivi della controversia e dell’inammissibilità di parte del ricorso sussistono giusti motivi per compensare integralmente fra tutte le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’EmiliaRomagna – Bologna, Sezione II:

– dichiara inammissibile il ricorso nelle parti indicate in motivazione;

– accoglie il ricorso nella parte concernente l’ordinanza n. 91/2009, con conseguente annullamento di parte dell’articolo 8 della suddetta ordinanza secondo quanto previsto in motivazione,.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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