Cass. civ. Sez. III, Sent., 19-05-2011, n. 11006 Sanità e igiene

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Casa di cura prof. Brodetti spa ha citato in giudizio la Regione Puglia per il risarcimento dei danni da mancato adeguamento delle tariffe delle prestazioni dì assistenza ospedaliera.

Il Tribunale di Bari ha accolto la domanda e, disapplicando l’intera Delib. regionale n. 995 del 1995, ha condannato la Regione al pagamento in favore dell’attrice della somma di Euro 14.730,18.

La Corte d’appello di Bari, parzialmente accogliendo la domanda della Casa di cura ha disapplicato la predetta deliberazione solo nella parte in cui sforava i limiti di discrezionalità dati alle amministrazioni regionali dalla L. n. 549 del 1995. Sulla scorta della esperita CTU ha, dunque, condannato la Regione al pagamento dell’importo di Euro 211.068,72 (compreso quello già riconosciuto dal primo giudice).

Propone ricorso per cassazione la Regione Puglia a mezzo di un solo motivo. Risponde con controricorso la Casa di cura.
Motivi della decisione

La ricorrente censura la sentenza per violazione della L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 9, premettendo che i giudici del merito hanno erroneamente disapplicato la Delib. regionale 8 marzo 1995, n. 995 la quale era invece conforme alla normativa in vigore al momento della sua adozione e che poteva, semmai, essere dichiarata inefficace per contrasto con lo jus superveniens costituito dalla menzionata L. n. 549 del 1995.

A tale premessa segue l’esposizione del motivo ed, infine, il quesito di diritto (posto a pena d’inammissibilità, in relazione alla data di deposito della sentenza impugnata) attraverso il quale si chiede di sapere "se, in mancanza di emanazione, da parte della Regione, della normativa con il quale venga fissato il limite massimo delle tariffe da corrispondere nel proprio territorio ai soggetti erogatori delle prestazioni sanitarie, la misura del 20%, prevista quale riduzione massima dalla L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 9 operi o meno quale limite rispetto al solo fatturato complessivo della struttura erogatrice, e se, pertanto, rispetto a tale limite, debbano ritenersi del tutto irrilevanti le precedenti disposizioni che prevedevano regressioni tariffarie in misura via via crescente in ragione del raggiungimento di quantità prestabilite di prestazioni ragguagliate al fatturato di riferimento (quello dell’anno 1994)".

Quanto alla premessa, lo stesso ricorso la ritiene del tutto priva di conseguenze pratiche, siccome la disapplicazione della deliberazione compiuta dal giudice è risultata di fatto equipollente alla dichiarazione d’inefficacia della deliberazione stessa, che, secondo la ricorrente, si sarebbe dovuto dichiarare.

Quanto al quesito di diritto, esso manca dei requisiti minimi fissati dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale esso deve consistere in una "sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità" (cfr. soprattutto Cass. SU n. 19444/09).

Il quesito sopra riportato, infatti, lungi dal caratterizzarsi come originale, rispetto all’argomentazione contenuta nel motivo, sicuramente non è autosufficiente, ossia non è in grado da solo di consentire al giudice di legittimità di delibare la critica mossa alla sentenza impugnata. In questo senso, esso non è "funzionalizzato" a consentire una risposta che, a sua volta, si sintetizzi nel principio di diritto.

Per aggiunta, le stesse argomentazioni contenute nel motivo (come esposto dalla pag. 71 alla pag. 78 del ricorso) non scolpiscono con chiarezza le censure mosse dalla Regione alle conclusioni raggiunte dal giudice.

La disposizione normativa della quale si discute stabilisce che "… le regioni fissano il livello massimo delle tariffe da corrispondere nel proprio territorio ai soggetti erogatori entro un intervallo di variazione compreso tra il valore delle tariffe individuate dal Ministro della Sanità, con propri decreti, … ed una riduzione di tale valore non superiore al 20% …".

Tenendo presente tale riferimento normativo, nonchè l’espletata CTU, la Corte barese ha ritenuto fondata la tesi della Casa di cura secondo cui la disapplicazione della menzionata Delib. regionale del 1995 doveva essere effettuata solo nella parte in cui violava la L. n. 549, ossia laddove prevedeva, dal 95% in su della spesa riconosciuta come spettante per ciascuna singola struttura nell’anno 1994, un abbattimento superiore al 20%. Disapplicazione parziale (nella parte in cui la delibera sforava i limiti dì discrezionalità concessi dalla legge all’amministrazione regionale) che, peraltro, costituiva oggetto della domanda.

Interpretazione, questa, che appare affatto coerente con il dettato normativo e rispetto alla quale la ricorrente Regione non contrappone (come s’è detto) validi argomenti di censura.

Il ricorso deve essere, pertanto respinto, con condanna della ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5200,00, di cui Euro 5000,00 per onorari, oltre spese ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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