T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 10-03-2011, n. 2195 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorso appare manifestamente infondato;

RILEVATO che i ricorrenti impugnano la determinazione a demolire, sostanzialmente, la sopraelevazione realizzata sul terrazzo di pertinenza delle due sottostanti unità immobiliari di loro proprietà, per una superficie di circa mq. 65,00 rispetto a quella occupata dal detto terrazzo di circa mq. 150,00;

RILEVATO che essi oppongono: violazione di legge ed in particolare dell’art. 33 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, eccesso di potere e falsa applicazione, ponendo in rilievo come l’Amministrazione comunale non avrebbe valutato le conseguenze della rimozione dell’opera mediante demolizione, dal momento che essi hanno realizzato anche consolidamenti statici su vecchio immobile situato in Roma, Via Mariano di Sarno, come risulta dalla perizia di parte acclusa al ricorso; e che l’Ente non ha fornito una congrua motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (l’esistenza di vincoli) destinate a sorreggere l’adozione di un provvedimento grave di demolizione;

RILEVATO che, pur nella valutazione di quanto offerto con la perizia allegata dai ricorrenti, il Comune ha rappresentato, in esito all’istruttoria, di non ritenere necessario il ricorso alla procedura ex art. 33 del d.P.R. n. 380 del 2001, escludendo la sussistenza di elementi che ne motivassero l’applicazione;

E RILEVATO, infine, che la sopraelevazione realizzata comporta un incremento del carico urbanistico, una modificazione della sagoma e della volumetria dell’edificio sul quale essa insiste, di tal che necessitava di idoneo titolo abilitativo, del quale, come rappresentato dalla relazione dell’Amministrazione non risulta proprio presentata la relativa richiesta neppure in sanatoria;

CONSIDERATO che per giurisprudenza costante della sezione "il citato art. 33, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001 non impone che il motivato accertamento tecnico sulla impossibilità di ripristino sia effettuato in ogni caso." (TAR Lazio, sezione I quater, 11 dicembre 2009, n. 12793);

RITENUTO che, pertanto, il provvedimento impugnato vada trovato scevro dalle dedotte censure ed il ricorso vada pertanto respinto;

CONSIDERATO che quanto alle spese di lite queste seguano la soccombenza e vadano liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna T. A. e T. A. al pagamento di Euro 2000,00 per spese di giudizio ed onorari a favore dell’Amministrazione comunale di Roma.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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