T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 10-03-2011, n. 2194 Trasferimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 104/2010, stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

che sono state espletate le formalità stabilite dall’art. 60 del citato D.Lgs. n. 104/2010;

Rilevato:

che con il ricorso in esame si impugna il provvedimento di diniego di trasferimento, ai sensi dell’art. 33 della legge n. 104/1992, fondato sull’asserita assenza dell’esclusività nell’assistenza della persona affetta da grave handicap;

Considerato:

che, differentemente da quanto assunto nell’atto di ricorso, la modifica apportata dalla legge n. 183/2010 non ha fatto venir meno il presupposto dell’esclusività in detta assistenza per poter fruire del trasferimento;

che in proposito deve evidenziarsi che il comma 5 del citato art. 33 della legge n. 104/1992 e s.m.i. va letto ed interpretato unitamente al comma 3 della medesima disposizione normativa, stante il rinvio espresso con riguardo all’individuazione del soggetto legittimato a chiedere il beneficio;

che, ciò posto, al pari di quanto era previsto nel testo previgente, si riconosce la possibilità di avanzare domanda di trasferimento de quo in capo "al lavoratore dipendente che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine", con la sola diversa previsione in relazione al grado di parentela o affinità rilevante, il che, tuttavia, non incide sul caso di specie;

che è chiaro che l’espressione adoperata comporta la necessità dell’assistenza in via esclusiva;

che, stante il richiamato quadro giuridico vigente, correttamente l’Amministrazione ha contestato l’assenza dell’esclusività nell’assistenza del proprio padre, da parte del ricorrente;

che, infatti, oltre al ricorrente, vi sono due fratelli ed una sorella, parenti di primo grado della persona affetta da grave malattia, i quali hanno allegato impedimenti che in realtà non sono ostativi all’assistenza, senza contare altri parenti ed affini entro il secondo grado, di cui non si ha contezza;

Ritenuto:

che, pertanto, correttamente sia stata contestata al ricorrente l’assenza dell’esclusività nell’assistenza per denegare il richiesto trasferimento;

che la dedotta violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i. non valga a determinare l’annullamento del provvedimento gravato, atteso che, stante il difetto di tale requisito (in assenza di prova dell’impedimento di parenti ed affini ad assistere l’invalido), il contenuto di tale atto non sarebbe potuto essere differente;

che conseguentemente il ricorso debba essere rigettato;

che, stante una difesa non articolata da parte dell’Amministrazione resistente (solo costituzione formale), si ravvisino i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio, degli onorari di difesa e dei diritti;
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *