T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 10-03-2011, n. 2193 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato all’Amministrazione di Lariano in data 17 giugno 2010 e depositato il successivo 3 luglio 2010 la ricorrente impugna l’ordinanza meglio in epigrafe indicata con la quale l’Ente le ha ingiunto la demolizione di alcune opere abusivamente realizzate.

Avverso tale provvedimento l’interessata deduce:

1) violazione degli articoli 23, 31 e 37 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, eccesso di potere per travisamento dei fatti.

2) violazione di legge ed in particolare dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3) violazione dell’art. 10 del d.P.R. n. 380 del 2001, dell’art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e dell’art. 25 della legge 28 febbraio 1985, n.47.

4) violazione dell’art. 31, comma 2 del d.P.R. n. 380 del 2001.

5) eccesso di potere per travisamento dei fatti, per sviamento di potere, per manifesta ingiustizia e per contraddittorietà della motivazione.

Conclude chiedendo la sospensione del provvedimento impugnato e l’accoglimento del ricorso.

In assenza di costituzione dell’Amministrazione comunale, alla Camera di Consiglio del 28 luglio 2010 è stata disposta un’istruttoria e alla successiva del 4 novembre 2010 l’incombente è stato reiterato, risultando infine eseguito.

Alla Camera di Consiglio del 3 marzo 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione in forma semplificata, avvertitene sul punto le parti costituite.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto in relazione alla prospettata risalenza delle realizzazioni sanzionate dall’ordinanza di demolizione impugnata e consistenti in "un piccolo fabbricato in muratura delle dimensioni di circa ml. 4,45 x 4,50 e per un’altezza max di circa ml. 3,50 e di due piccole strutture precarie ad uso rimessaggio legna e attrezzi da lavoro con struttura portante in paletti di legno e lamierino metallico ondulato complessivamente occupanti una superficie di mq. 27,85", realizzate senza DIA e/o senza permesso a costruire.

2. Avverso tale provvedimento in sostanza l’interessata lamenta che le due piccole realizzazioni effettuate costituiscono una pertinenza del fabbricato distinto in catasto al FG 18 particella 2348 ex part. 491 e 915 per il quale a suo tempo ella aveva ottenuto la concessione edilizia e successivamente aveva presentato una DIA in sanatoria. L’Amministrazione nell’ordinanza indica come particelle impegnate dalle opere asseritamente abusive le stesse particelle dell’edificio principale, mentre dette opere insisterebbero su quelle n. 894 e 2350 del medesimo FG 18. Per l’esattezza la particella 894 altro non era che un magazzino mentre la 2350 aveva addirittura la funzione di pollaio, sicchè del tutto compatibili appaiono i lavori effettuati che non modificano la funzione delle opere preesistenti.

Lamenta ancora che non è stata data notizia dell’avvio del procedimento sanzionatorio.

L’interessata rileva poi che, una volta precisata l’esatta identificazione delle particelle interessate alle due realizzazioni, comunque queste preesistono dal 1967, come da planimetrie allegate, per cui nessun condono ella doveva chiedere.

La ricorrente lamenta, ancora, che nessun accertamento è stato effettuato dal Comune sulla esecuzione delle opere in assenza di permesso a costruire.

Insiste che la particella 2350 è stata ricavata dalla 894 e su di essa è collocato un semplice pollaio, attualmente in uso quale magazzino.

3. In ordine alla collocazione temporale delle opere abusive, meglio sopra descritte, a fronte della produzione di parte ricorrente che ha esibito in atti le planimetrie del 1917, del 1977 e del 1995 del Comune di Lariano e dalle quali si evince che sulla particella 894 in questione esisteva una costruzione da data antecedente al 1967, l’Amministrazione comunale, ancorchè interpellata specificamente sulla preesistenza della costruzione sulla detta particella n. 894 nulla ha specificato in merito, limitandosi a raccogliere la dichiarazione del figlio della ricorrente, secondo cui il manufatto di ml. 4,45 x 4,50 risultava costituire una vecchia costruzione per la quale non erano state presentate richieste di licenza edilizia o di regolarizzazione urbanistica.

Nel prosieguo della relazione redatta in risposta all’istruttoria, il Comune precisa pure che a nome della ricorrente esistono due pratiche edilizie delle quali una Denuncia Inizio Attività in sanatoria presentata il 21 marzo 2003 a prot. 5193 relativa alla sanatoria dell’edificio adibito ad abitazione della ricorrente, situato in Via Manzoni, n. 34 ed il cui ampliamento era stato autorizzato con concessione edilizia n. 76 del 1983; ed una richiesta di sanatoria presentata ai sensi della legge n. 326 del 2003, riferita però ad un magazzino situato in Via Napoli 810, deducendo da ciò che per "nessuno dei manufatti di cui al provvedimento n. 15 del 16 ottobre 2009 risultava essere stata presentata istanza di sanatoria edilizia al fine di regolarizzarli", come se tale conclusione potesse suffragare la notizia sulla data della loro realizzazione, secondo quanto, invece, opposto e documentato dalla ricorrente e pure richiesto dal TAR.

Ciò significa che se la ricorrente ha fornito almeno un principio di prova della risalenza della costruzione insistente sulla particella n. 894, secondo la pur costante giurisprudenza sulla materia, (TAR Puglia, Lecce, sezione III, 9 novembre 2010, n. 2631, TAR Campania, Salerno, sezione II, 18 dicembre 2007, n. 3224) invece l’Amministrazione comunale non l’ha contestata neppure effettuando una visura catastale storica della detta particella, posto che la ricorrente ha pure insistito che oramai detta particella non esiste più per essere stata trasformata in quella n. 2350, come dimostrato dalla visura catastale del 2007, dalla quale si ricava, inoltre, che la detta trasformazione è stata causata dalla voltura a nome suo e del marito della n. 894 per costituzione del diritto di superficie sulla costruzione ivi insistente, sempre fermo restando che i manufatti in legno e lamierino metallico ondulato non risultano dalle planimetrie allegate dalla parte e necessitano di idoneo titolo abilitativo.

A questo punto, malgrado la giurisprudenza seguita pure dalla sezione e per la quale nei provvedimenti vincolati come è solitamente la demolizione non vi è necessità della comunicazione di avvio del procedimento, nel caso in specie non può non rilevarsi che il lungo tempo trascorso tra la realizzazione del manufatto e l’assenza di documentazione su precedenti interventi del Comune sulle stesse opere, impedisce di ritenere le ragioni di urgenza tali da giustificare la mancanza del detto avviso, come posto in rilievo in analoghe occasioni dai TAR, (TAR Calabria, Catanzaro, sezione II, 20 gennaio 2009, n. 53).

L’accoglimento delle due censure principalmente proposte, una volta chiarito che in realtà non vi è alcun equivoco sulla particella indicata nel provvedimento esaminato, nel quale essa è tuttavia denominata con riferimento alla sua precedente numerazione e che pertanto la relativa doglianza finisce per svuotarsi di significato, rende superflua la contestazione delle altre proposte.

4. Per le superiori considerazioni il ricorso va accolto come sopra indicato e per l’effetto va annullata l’ordinanza di demolizione del Comune di Lariano al n. 15 in data 16 ottobre 2009, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione comunale.

5. Le spese vanno dichiarate irripetibili, non essendosi costituito il Comune di Lariano.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come in motivazione indicato e per l’effetto annulla l’ordinanza di demolizione del Comune di Lariano al n. 15 in data 16 ottobre 2009, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione comunale.

Spese irripetibili.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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