T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 10-03-2011, n. 2192 Sanzioni amministrative e pecuniarie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 104/2010, stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

che sono state espletate le formalità stabilite dall’art. 60 del citato D.Lgs. n. 104/2010;

Rilevato:

che con il ricorso in esame si impugna il provvedimento con cui s’ingiunge, nei confronti del ricorrente, il pagamento di una sanzione pecuniaria di 1.500,00 Euro, per aver realizzato, in assenza di titolo, 2 gradini in porfido sul foglio 10, particella 51;

che risulta dimostrato che il ricorrente non è proprietario dell’area su cui insistono i contestati gradini, essendo tali i Sigg. Ungheri;

che, quanto al verbale n. 2, assunto a presupposto, esso è contraddittorio, atteso che, pur individuando quale committente il Sig. M.M., odierno istante, sub "contestazione" indica il Sig. G.M.;

Ritenuto:

che, pertanto, in presenza di tale contraddittorietà, il provvedimento sia illegittimo, non risultando la legittimazione passiva del ricorrente;

che la censura concernente il mancato rispetto dei termini per l’adozione del provvedimento sia, invece, priva di fondamento, avendo detto termine solo carattere ordinatorio, tenuto conto che si è in presenza di esercizio di potere sanzionatorio, che non si consuma;

che, in ordine al dedotto difetto di motivazione, debba rilevarsi che il verbale, inequivocabilmente individuato, essendo indicati la data ed il soggetto che l’ha redatto, integrante una motivazione per relationem, debba essere unicamente reso disponibile per l’interessato;

che in conclusione il ricorso debba essere accolto, nei limiti suindicati, ed il provvedimento gravato debba essere annullato, fatti, tuttavia, salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, nei confronti del ricorrente, ove ne accerti la responsabilità per le opere contestate, o altrimenti di altri soggetti;

che, in presenza dei presupposti per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio, degli onorari e dei diritti, in considerazione della motivazione a fondamento dell’accoglimento del gravame, nulla debba disporsi, in assenza di costituzione del Comune intimato;
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, fatti salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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