Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
il ricorrente impugna l’ordinanza n. 56 del 2.11.2010 con cui il Comune di Scandriglia ha ordinato la demolizione delle opere ivi indicate;
Considerato, in diritto, che il ricorso è fondato e merita accoglimento secondo quanto in prosieguo specificato;
Considerato che con la seconda censura, avente carattere preliminare, il ricorrente prospetta la violazione dell’art. 7 l. n. 241/90 per non avere ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento perfezionatosi con l’adozione dell’atto impugnato;
Ritenuta la fondatezza del motivo in esame;
Considerato che dagli atti di causa non risulta che l’amministrazione intimata abbia adempiuto all’onere procedimentale previsto dall’art. 7 l. n. 241/90 né nell’ordinanza di demolizione sono anche solo prospettate eventuali esigenze di celerità che impongano la deroga a tale incombente;
Considerato che la violazione della norma in questione comporta l’illegittimità dell’atto impugnato;
Considerato, poi, che nella fattispecie non sussiste la preclusione all’annullamento giurisdizionale prevista dall’art. 21 octies comma 2° l. n. 241/90;
Considerato, infatti, che l’applicabilità della disposizione da ultimo richiamata è impedita dall’inesistenza di elementi certi comprovanti la correttezza sostanziale dell’atto impugnato;
Considerato, con riferimento a tale ultimo profilo, che l’amministrazione risulta avere sanzionato con la prescrizione demolitoria anche opere interne che potrebbero rientrare nell’ambito applicativo dell’art. 6 d.p.r. n. 380/01, come novellato dal decreto legge n. 40/2010, secondo cui possono essere eseguiti senza titolo abilitativo "gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle munita immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici";
Considerato, nella medesima ottica, che non risultano specificate le ragioni per cui la fattispecie, in relazione alla concreta entità e natura degli abusi contestati, è stata dal Comune sussunta nell’ambito applicativo dell’art. 31 d.p.r. n. 380/01 (come si evince dall’acquisizione preannunciata nella parte dispositiva che, per altro, prevede per la demolizione un termine superiore a quello massimo stabilito dall’art. 31 citato) anziché 33 del medesimo testo normativo;
Considerato che la fondatezza della censura esaminata comporta l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’atto impugnato con salvezza degli ulteriori provvedimenti che l’amministrazione, sulla base delle indicazioni provenienti dalla presente sentenza, riterrà di adottare in sede di riesercizio del potere di vigilanza e repressione urbanistico – edilizia ad essa riconosciuto dalla normativa vigente;
Ritenuto, infine, di dovere, in relazione alla peculiarità della fattispecie, dichiarare l’irripetibilità delle spese processuali sostenute dal ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione;
2) dichiara l’irripetibilità delle spese processuali sostenute dal ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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