T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 10-03-2011, n. 2190 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza n. 380/2010, prot. n. 79127 del 12.10.2010, notificata in data 13.10.2010, il Comune di Guidonia Montecelio ha ordinato al ricorrente di provvedere, a propria cura e spese, alla demolizione di una serie di opere abusive.

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato il predetto provvedimento e ha prospettato i seguenti motivi di diritto:

1). Violazione art. 7 L. 241/1990;

2). Eccesso di potere per travisamento dei fatti e falsità del presupposto, eccesso di potere per disparità di trattamento;

3). Eccesso di potere per difetto di motivazione.

In data 25.2.2011 si è costituito il Comune che ha eccepito, in via preliminare, la tardività del ricorso.

Il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa, oltre che la manifesta infondatezza del ricorso; di ciò sono stati resi edotti i difensori delle parti.

Controparte eccepisce che il ricorso sarebbe irricevibile per tardività (atteso che il provvedimento è stato notificato al ricorrente in data 13.10.2010 e il ricorso è stato notificato in data 11.1.2011).

L’eccezione è fondata.

Come noto, in primo luogo, è principio da tempo acquisito nella giurisprudenza del giudice amministrativo che l’irricevibilità, per tardività, del ricorso giurisdizionale può essere rilevata d’ufficio (anche in mancanza di un’eccezione di parte) tutte le volte che essa risulti provata con certezza dai documenti agli atti del processo (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, VI Sez., 22 maggio 1992 n. 410; V Sez. 17 marzo 1998 n. 392; Csi. 18 dicembre 1986 n. 268; T.A.R. Molise 1 febbraio 1988 n. 5; T.A.R. Brescia 13 novembre 1989 n. 1058; T.A.R. Marche 8 giugno 1990 n. 241; T.A.R. Piemonte, I Sez., 9 aprile 1998 n. 249).

Inoltre, l’eccezione può essere, ovviamente, sollevata anche dalla controparte (come nel caso di specie) a condizione che la dimostrazione della irricevibilità del ricorso venga fornita attraverso mezzi probatori univoci e chiari, diretti ad accertare in modo sicuro ed inconfutabile che l’attore ha proposto il ricorso dopo la scadenza del termine decadenziale decorrente dall’effettiva conoscenza del provvedimento.

Al riguardo, secondo un indirizzo interpretativo assolutamente incontrastato (cfr., Cons. Stato, sez. VI, n. 1763 dell’1/12/97; TAR Puglia, Lecce, II, n. 786 del 30/9/95; e, da ultimo, Consiglio Stato, sez. IV, 15 dicembre 2003, n. 8219; T.A.R. Basilicata, 18 luglio 2003, n. 781; T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 21 ottobre 2003, n. 4852) l’onere della prova della avvenuta piena conoscenza del provvedimento impugnato dal ricorrente e della relativa data grava sulla parte che eccepisce la tardività del ricorso.

Tanto precisato, nel caso di specie, come emerge per tabulas, il ricorso è incontestabilmente tardivo e, dunque, deve essere dichiarato inammissibile.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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