T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 10-03-2011, n. 2189 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2011 il dott. Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Uditi altresì i difensori delle parti come da verbale di udienza, anche in relazione alla possibilità di decisione della causa mediante sentenza in forma semplificata;

RILEVATO che il presente giudizio può essere definito nel merito ai sensi degli articoli 60 e 74 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, previo accertamento della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, e sentite sul punto le parti costituite;

RILEVATO che col ricorso l’interessato impugna il diniego di visto di ingresso per lavoro subordinato motivato in base alla circostanza secondo la quale sussisterebbero "fortissimi dubbi circa la vera identità" dell’assistito del ricorrente, dal momento che sul Nulla Osta "è indicato un passaporto avente un numero diverso da quello presentato";

AVUTO riguardo alla eseguita istruttoria depositata dalla difesa dell’Amministrazione in data 28 dicembre 2010;

ATTESO che il ricorso appare infondato in ordine alle censure proposte di:

1) eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti in ordine alla motivazione del diniego di visto di ingresso per lavoro subordinato impugnato, sopra riportata. Espone il ricorrente che il suo assistito in data 12 giugno 2009 smarriva il passaporto A3465240A mediante il quale aveva presentato richiesta di nulla osta per lavoro subordinato domestico presso la Prefettura di Vicenza e successivamente egli richiedeva un nuovo passaporto all’Autorità competente che gli veniva rilasciato al n. A01264284. Ciò premesso quando egli si recava alla sezione visti del Consolato il funzionario addetto non richiedeva spiegazioni in merito al nuovo passaporto di cui risultava titolare l’assistito del ricorrente, che, quindi, nel prosieguo, si vedeva opporre il diniego avversato, in maniera del tutto apodittica e senza alcuna spiegazione;

2) motivazione: illogicità e insufficienza della motivazione. Secondo le prospettazioni dell’interessato la motivazione sopra riportata non offre sufficienti ragioni che giustifichino il diniego opposto dall’Amministrazione; anche la circostanza che è mancato il preavviso di provvedimento negativo ex art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 gli ha impedito di rappresentare le ragioni della discrasia tra i due passaporti;

RILEVATO che parte ricorrente precisa, in particolare che, la circostanza che il numero del passaporto recato dal Nulla Osta sia diverso da quello presentato con la richiesta di visto è dovuta allo smarrimento del primo al n. A3465240A, a seguito del quale gli è stato rilasciato il passaporto ECOWAS A01264284;

RILEVATO che a seguito dell’istruttoria disposta dal TAR, l’Amministrazione ha rappresentato che la nota del Servizio Immigrazione della Nigeria in data 10 giugno 2010 che ha confermato la corrispondenza dei dati anagrafici con l’identità del soggetto titolare del passaporto ECOWAS A01264284, non appare chiarire le circostanze dello smarrimento del primo passaporto, limitandosi l’Ufficio Immigrazione nigeriano a riportare quelle riferite dal ricorrente, senza effettuare propri accertamenti al riguardo; e che l’affidavit di un pubblico notaio in Nigeria in ordine al detto smarrimento, pure prodotto in atti, non risulta sottoscritto dall’interessato;

CONSIDERATO che anche il difetto di motivazione, pure dedotto, non appare condivisibile alla luce della giurisprudenza della sezione che pone in evidenza la vincolatezza del provvedimento di diniego di visto (TAR Lazio, sezione I ter, 9 settembre 2009, n. 8425) con la conseguenza che alla stregua dell’art. 21 octies della legge 7 agosto 1990, n. 241 il giudice non può più adottare l’annullamento del provvedimento per vizi formali, laddove non sia palese che il suo contenuto dispositivo avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, mentre, per le superiori considerazioni tale prova non appare, nel caso, raggiunta;

RILEVATO, in ordine alla dedotta violazione dell’art. 10 bis che la giurisprudenza equipara alla mancata comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241 del 1990 il preavviso di provvedimento negativo ex art. 10 bis della medesima legge ai fini dell’annullamento in giudizio (TAR veneto, sezione III, 4 giugno 2007, n. 1752) quando l’Amministrazione fornisca la dimostrazione anzidetta, come è avvenuto nel caso in esame con la ridetta istruttoria, con conseguente rigetto della relativa censura;

CONSIDERATO che pertanto il provvedimento impugnato va trovato scevro dalle dedotte censure;

RITENUTO che pertanto il ricorso va respinto;

CONSIDERATO che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna O.D.C. al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 750,00 a favore del Ministero degli Affari Esteri.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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