Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con sentenza in data 12 gennaio 2009 la Corte d’Appello di Venezia, in ciò confermando la decisione assunta dal Tribunale di Verona (invece rifermata in ordine ad altre imputazioni), ha riconosciuto B.F. responsabile dei delitti di lesione, minaccia e violenza privata in danno di D.V.L. e R. D., unificati dal vincolo della continuazione; ha quindi tenuto ferma la sua condanna alla pena di legge e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili.
La prova di colpevolezza è stata ravvisata, malgrado l’inattendibilità della persona offesa D.V., nelle ammissioni di responsabilità provenienti dallo stesso imputato.
Ha proposto ricorso per cassazione il B., per il tramite del difensore, affidandolo a due motivi.
Col primo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione osservando che la confessione dell’imputato, se assunta a prova della sua colpevolezza, avrebbe dovuto essere valutata entro i precisi limiti della sua estensione, che non dava conto delle reiterate violenze e del profilo vessatorio addotti a motivazione del diniego delle attenuanti generiche; deduce, al contempo, carenza di motivazione sull’entità della pena.
Col secondo motivo il B. denuncia omessa motivazione in ordine alla liquidazione del danno.
Il ricorso è fondato nel primo motivo, con efficacia assorbente nei confronti del secondo.
Pur escludendo l’attendibilità intrinseca della persona offesa D.V.L. e pur riconoscendo l’opacità della lettura della vicenda desumibile dalle deposizioni dei testi Bo., L. e C., la Corte d’Appello ha raggiunto il convincimento circa la colpevolezza dell’imputato in base all’ammissione, da lui stesso resa, di aver "messo le mani addosso alla moglie" in due occasioni, e cioè il 12 agosto 1995 e il 3 marzo 2004.
Orbene, l’aver ravvisato in tale dichiarazione confessoria la prova del fatto-reato di cui al capo c) è, indubbiamente, operazione logica non censurabile: tant’è che nel ricorso non si muovono contestazioni sul punto; ma il discorso giustificativo si rende poi vistosamente carente là dove, sulla base della stessa ammissione (nel cui tenore, così come riferito nella sentenza, non si coglie alcun’altra connotazione riferibile alle modalità di esecuzione del reato), il giudice di appello sviluppa un apprezzamento della condotta di così penetrante negatività da definirla esplosiva e violenta, fino a ravvisarvi un profilo vessatorio incompatibile con l’applicazione delle attenuanti generiche e con l’invocata moderazione della pena: il tutto in assenza di qualsiasi elemento descrittivo dal quale possa trarsi un collegamento logico col giudizio così formulato.
Il vizio motivazionale che ne deriva impone l’annullamento della sentenza.
Il giudice di rinvio, che si designa in altra sezione della Corte d’Appello di Venezia, sottoporrà a rinnovata disamina le richieste di applicazione delle attenuanti generiche e di rideterminazione della pena, in piena libertà decisionale e col solo obbligo di dare adeguata motivazione al deliberato.
La liquidazione del danno sarà consequenziale.
P.Q.M.
la Corte annulla la sentenza impugnata, limitatamente all’entità della pena e del risarcimento del danno, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’Appello di Venezia.
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