T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 10-03-2011, n. 2181 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ricorso notificato in data 23 luglio 2010 e depositato il successivo 6 agosto 2010 la S.E.C. s.p.a. ha impugnato il diniego, opposto dall’I.N.P.S. di Parma il 25 giugno 2010 sull’istanza di accesso ai documenti del 10 maggio 2010 e chiede la condanna all’esibizione dei documenti contenuti nel fascicolo del procedimento amministrativo concluso con il verbale di accertamento n. 56 00 00003327 N. 0999, redatto nei confronti della ditta F.A. s.r.l. (d’ora in poi, F.).

Espone, in fatto, che con il verbale di accertamento n. 56 00 00003327 N. 0999, redatto nei confronti della ditta F. a conclusione di accertamenti amministrativi svolti nei confronti della sola ditta F., ha ricevuto richiesta di pagamento di una somma di denaro a titolo di responsabilità solidale per alcune asserite violazione e di sanzioni amministrative per altre violazioni. Ha dunque chiesto, con istanza del 10 maggio 2010, l’accesso a tutti i documenti del relativo procedimento. Con nota del 25 giugno l’I.N.P.S. ha respinto l’istanza sul rilievo che avrebbe ad oggetto documenti sottratti all’accesso.

2. La ricorrente deduce l’illegittimità del diniego, essendo titolare di un interesse concreto ed attuale all’ostensione documentale. Gli atti richiesti sono infatti necessari per potersi difendere.

Chiede altresì la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno corrispondente alla somma riportata nel verbale di accertamento 56 00 00003327 N. 0999 redatto nei confronti della F. pari ad Euro 122.603,00 ovvero a quella superiore che verrà determinata in corso di causa e al risarcimento del lucro cessante, della perdita di chance, del mancato possibile esercizio del diritto alla difesa e del danno moraleesistenziale.

3. Si è costituito in giudizio l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, che ha preliminarmente eccepito l’improcedibilità del ricorso per mancata evocazione in giudizio dei controinteressati, mentre nel merito ha sostenuto l’infondatezza del ricorso.

4. L’l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Direzione provinciale di Parma, non si è costituito in giudizio.

5. La Ditta F.A. s.r.l. non si è costituita in giudizio.

6. All’udienza del 9 marzo 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

1. Preliminarmente il Collegio dà atto che la presente causa è trattata in pubblica udienza e non in camera di consiglio, avendo ad oggetto non solo il diniego di accesso ai documenti ma anche la richiesta di condanna dell’Amministrazione al risarcimento danni, la cui cognizione deve avvenire in udienza pubblica. Trova infatti applicazione l’art. 32, primo comma, c.p.a., secondo cui è sempre possibile il cumulo di azioni e se queste sono soggette a riti diversi si applica quello ordinario.

Ancora in via preliminare il Collegio – la cui competenza territoriale a conoscere la causa in esame è legata all’impugnazione, unitamente al diniego di accesso opposto dall’I.N.P.S. di Parma, anche della determinazione del Commissario Straordinario n. 1951 del 16 febbraio 1994 – afferma la tempestività della notifica e del deposito del gravame, messa in dubbio dalla stessa ricorrente che, in data 21 dicembre 2010, ha chiesto la concessione dell’errore scusabile in considerazione delle ancora recenti modifiche introdotte dal Codice del processo amministrativo. Rileva infatti il Collegio che, a prescindere dalla circostanza che il gravame è stato proposto prima del 16 settembre 2010 (data di entrata in vigore del Codice) e, quindi, nella vigenza della pregressa disciplina, è assorbente la considerazione che il ricorso è stato notificato e depositato nei termini di legge.

Infine, priva di pregio è l’eccezione di inammissibilità del ricorso per non essere stato notificato ad alcun lavoratore. E’ sufficiente sul punto richiamare la sentenza della VI Sezione del Consiglio di Stato n. 9102 del 16 dicembre 2010, secondo cui la S.E.C. s.p.a. ha ricevuto la notifica del menzionato verbale (per cui era stato chiesto l’accesso) soltanto quale chiamata in solido ("a titolo di solidarietà") e non anche nella qualità di datrice di lavoro di soggetti da essa dipendenti, essendo i detti "lavoratori coinvolti" appartenenti alle distinte società Excel e Consorzio S.A.C.; sicché deve ritenersi priva di pregio la tesi dell’I.N.P.S. circa la necessità che l’originario gravame dovesse notificarsi anche ai lavoratori dipendenti dalle società anzidette, da considerarsi come contro interessati; detti dipendenti, d’altro canto, non avrebbero potuto ricevere alcun immediato pregiudizio alla loro posizione soggettiva dalla conoscenza degli elementi oggetto della richiesta di accesso da parte della società istante.

Priva di pregio è anche l’eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità della domanda di accesso. In primo luogo occorre rilevare che l’eventuale genericità della domanda di ostensione documentale potrebbe, al più, legittimare il diniego di accesso e, dunque, la reiezione del ricorso ma non la sua inammissibilità. Aggiungasi, ed il rilievo è assorbente di ogni altra considerazione, che l’onere di specificazione dei documenti per i quali si esercita il diritto di acceso non implica la formale indicazione di tutti gli estremi identificativi (organo emanante, numero di protocollo, data di adozione dell’atto), ma può ritenersi assolto anche solo con l’indicazione dell’oggetto e dello scopo proprio dell’atto in questione ove, nei singoli casi di specie, risulti formulata in modo tale da mettere l’Amministrazione in condizione di comprendere la portata ed il contenuto della domanda (Cons.Stato, VI Sez., 27 ottobre 2006 n. 6441; T.A.R. Lazio, III Sez., 16 giugno 2006 n. 4667).

Nel merito, il ricorso è fondato.

Come ha recentemente chiarito la Sezione VI del Consiglio di Stato con sentenza n. 9102 del 16 dicembre 2010 in relazione ad una fattispecie analoga, l’accesso agli atti amministrativi previsto dall’art. 22 L. 7 agosto 1990 n. 241 può essere escluso solo ed esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge stessa (art. 24 L. n. 241 del 1990; art. 8 D.P.R. n. 352 del 1992 e art. 4 D.L.vo n. 39 del 1997), casi che non ricorrono nel caso in esame nel quale non è stato ravvisato alcun segreto epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale ovvero commerciale riguardante la vita privata e la riservatezza dei lavoratori suddetti.

Ciò posto, non emergono motivi rilevanti per discostarsi dalla giurisprudenza consolidata della VI Sezione del Consiglio di Stato in tema di diniego di accesso opposto dall’Amministrazione sulla base di norme (nel caso di specie l’art. 17, comma 2, del regolamento dell’I.N.P.S. n. 1951 del 1994) che precludono l’accesso alla documentazione contenente le dichiarazioni rese in sede ispettiva da dipendenti delle imprese che richiedono l’accesso. In tali ipotesi, le finalità che sostengono tale tipo di disposizioni preclusive – fondate su un particolare aspetto della riservatezza, quello cioè attinente all’esigenza di preservare l’identità dei dipendenti autori delle dichiarazioni allo scopo di sottrarli a potenziali azioni discriminatorie, pressioni indebite o ritorsioni da parte del datore di lavoro – recedono a fronte dell’esigenza contrapposta di tutela della "difesa" dei propri interessi giuridici, essendo la realizzazione del diritto alla difesa garantita "comunque" dall’art. 24, settimo comma, L. n. 241 del 1990 (tra le tante, cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 10 aprile 2003 n. 1923; 3 maggio 2002 n. 2366 e 26 gennaio 1999 n. 59).

Va rilevato, infine, che la prevalenza del diritto di difesa, in proiezione giurisdizionale, dei propri interessi giuridicamente rilevanti non necessita, nel caso, di specificazione ulteriore delle concrete esigenze di difesa perseguite, essendo tale specificazione sufficientemente contenuta nell’allegazione, a base della richiesta di accesso effettivamente inoltrata, che la conoscenza delle dichiarazioni è necessaria per approntare la difesa in sede di azione di accertamento della legittimità dell’operato dell’Amministrazione.

L’accoglimento del ricorso nella parte volta ad ottenere copia della documentazione oggetto del’istanza comporta l’obbligo dell’I.N.P.S. di rilasciare i documenti richiesti entro venti giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

3. Deve essere invece rigettata l’istanza di risarcimento danni, non essendo accompagnata da alcuna prova del danno effettivamente subito.

Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l’integrale compensazione fra le parti costituite, in considerazione i precedenti di questa.Sezione (solo recentemente annullati dal giudice di secondo grado) di rigetto dei gravami proposti dalla stessa ricorrente, che possono aver ingenerato nell’I.N.P.S. la convinzione di agire correttamente.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina l’esibizione dei documenti richiesti nei termini di cui in motivazione.

Respinge la domanda di risarcimento danni.

Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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