Corte Costituzionale ordinanza N. 192 26 – 28 maggio 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 22 del 3-6-2010

Ordinanza nel giudizio di legittimita’ costituzionale degli artt. 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) e dell’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254 (Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell’articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private), promosso dal Giudice di pace di Prato nel procedimento vertente tra Basile Giuseppe e la Navale Assicurazioni s.p.a. con ordinanza del 23 marzo 2009, iscritta al n. 12 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, 1ª serie speciale, dell’anno 2010. Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 12 maggio 2010 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro. Ritenuto che nel corso di un giudizio per il risarcimento del danno, promosso da B.G., nei confronti di Navale Assicurazioni s.p.a., in qualita’ di compagnia assicuratrice dello stesso attore, il Giudice di pace di Prato, con ordinanza depositata il 23 marzo 2009, ha sollevato, su richiesta della convenuta, questione di legittimita’ costituzionale degli artt. 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), per violazione degli artt. 3, 24 e 76 Cost.; che il rimettente assume la rilevanza della questione, per il fatto che, in assenza delle norme censurate o nell’ipotesi della loro dichiarata incostituzionalita’, l’azione risarcitoria si sarebbe dovuta esercitare nei confronti del responsabile del danno o, anche, della sua compagnia assicuratrice, soggetti diversi dall’odierna convenuta; che, riguardo alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice denuncia: a) la violazione dell’art. 3 Cost., per irragionevole disparita’ di trattamento fra danneggiati, a seconda dell’applicabilita’ o meno della procedura di risarcimento diretto, e per aver creato il legislatore, imponendo al danneggiato la citazione della propria Compagnia assicuratrice, un diverso trattamento processuale dei danneggiati cui e’ viceversa consentita la proposizione dell’ordinaria azione di responsabilita’; b) la violazione dell’art. 24 Cost., perche’ ai fini della disciplina del risarcimento diretto, il regolamento adottato con d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254 (Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell’articolo 150 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private) prevede che le spese accessorie dovute al danneggiato dall’impresa di assicurazione sono solo quelle relative alle consulenze medico-legali, e non anche quelle di assistenza legale stragiudiziale; c) l’eccesso di delega di cui all’art. 76 Cost., per avere il Governo, introducendo l’azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione del danneggiato, elaborato – eccedendo la delega contenuta nell’art. 4, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualita’ della regolazione, riassetto normativo e codificazione. – Legge di semplificazione 2001) – innovazioni sostanziali e abrogazioni normative (tra le quali la non convenibilita’ in giudizio del responsabile del sinistro), non limitandosi al mero riassetto della disciplina assicurativa esistente; che nel giudizio di legittimita’ costituzionale e’ intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, deducendo l’inammissibilita’ e, nel merito, l’infondatezza della questione sollevata. Considerato che il Giudice di pace di Prato dubita della legittimita’ costituzionale degli artt. 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), nella parte in cui disciplinano il risarcimento diretto dei danni da circolazione stradale, per violazione dell’art. 3 Cost., per aver creato irragionevole disparita’ di trattamento fra danneggiati, assoggettati a diversi trattamenti processuali; dell’art. 24 Cost., per aver previsto con regolamento l’esclusione del rimborso delle spese di assistenza legale stragiudiziale; nonche’ dell’art. 76 Cost., per avere il decreto legislativo in esame esorbitato dalla delega contenuta nell’art. 4, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualita’ della regolazione, riassetto normativo e codificazione. – Legge di semplificazione 2001), operando una revisione abrogativa delle norme preesistenti in tema di responsabilita’ per danni dalla circolazione; che l’ordinanza del Giudice di pace di Prato e’ priva di qualsiasi riferimento al fatto cui sarebbero applicabili le norme censurate, in quanto espone soltanto che l’azione e’ stata promossa da un soggetto nei confronti della propria compagnia assicuratrice, per il risarcimento dei danni, senza neppure precisare se l’incidente stradale abbia interessato autoveicoli, e in quale numero, e neppure quale sia il petitum, e senza dar conto delle difese delle parti, se non quanto al fatto che la convenuta ha sollecitato il giudice a sollevare la questione di legittimita’ costituzionale; che, sulla base dell’anzidetto rilievo, la questione proposta e’ manifestamente inammissibile, sia per omessa specifica motivazione sulla rilevanza della stessa nel giudizio a quo, sia per omessa descrizione della fattispecie (ex plurimis, ordinanze nn. 154 e 85 del 2010, nn. 201 e 191 del 2009, n. 441 del 2008, tutte in tema di risarcimento diretto); che riguardo alla dedotta esclusione del rimborso al danneggiato delle spese stragiudiziali, non e’ individuata con precisione la disposizione sospettata d’incostituzionalita’ (dal che deriva un ulteriore motivo d’inammissibilita’: ordinanze n. 154 del 2010 e n. 85 del 2003), e se anche dal contesto dell’ordinanza si desume la riferibilita’ della censura all’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254 (Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell’articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private), fa difetto qualsiasi motivazione circa la sua applicabilita’ nel giudizio a quo (ordinanza n. 154 del 2010), oltre a trattarsi di norma sottratta al sindacato di costituzionalita’ (ordinanza n. 440 del 2008); che, infine, il giudice rimettente non ha adempiuto all’obbligo di verificare la possibilita’ di una interpretazione costituzionalmente orientata della norma impugnata, che avrebbe consentito, «accanto all’azione diretta contro la compagnia assicuratrice del veicolo utilizzato, la persistenza della tutela tradizionale nei confronti del responsabile civile, dal momento che il Codice delle assicurazioni si e’ limitato a rafforzare la posizione dell’assicurato rimasto danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, senza peraltro togliergli la possibilita’ di fare valere i suoi diritti secondo i principi della responsabilita’ civile dell’autore del fatto dannoso» (sentenza n. 180 del 2009, ordinanza n. 441 del 2008). Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilita’ della questione di
legittimita’ costituzionale degli articoli 149 e 150 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni
private), e dell’art. 9 del d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254
(Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni
derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell’articolo 150 del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle
assicurazioni private), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24
e 76 della Costituzione, dal Giudice di pace di Prato con l’ordinanza
indicata in epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 maggio 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Finocchiaro

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 maggio 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *