T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 10-03-2011, n. 711 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe C. S.p.A. ha chiesto pronuncia di annullamento del diniego di accesso e contestuale ordine di esibizione dei seguenti documenti:

– denuncia a suo carico presentata dall’Agenzia delle Entrate alla Procura della Repubblica, atto sulla base del quale l’Agenzia ha disposto, ai sensi dell’art. 43, comma 3 del D.P.R. 600/73 e dell’art. 57, comma 3, del D.P.R. 633/72, l’estensione all’anno 2004 della verifica fiscale avviata per gli anni 20052007;

– copia dei documenti relativi al provvedimento interno con cui l’Agenzia si è determinata a prestare acquiescenza alla pronuncia della Commissione Tributaria che aveva respinto le sue pretese nei confronti della contribuente e a coltivare il ricorso in Cassazione avverso detta pronuncia soltanto sul capo riguardante la spettanza degli interessi.

Con un unico motivo ha dedotto la violazione delle norme di legge e regolamentari che disciplinano l’accesso agli atti amministrativi, nonché l’eccesso di potere per illogicità e carenza di motivazione in quanto i documenti richiesti non rientrerebbero tra quelli suscettibili di essere sottratti all’accesso essendo ormai definito, a suo dire, il relativo procedimento tributario.

L’Agenzia si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.

Alla camera di consiglio del 9 marzo 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato.

Appaiono, invero, condivisibili le argomentazioni difensive dell’Agenzia delle Entrate secondo cui la denuncia alla Procura della Repubblica è sottratta all’accesso in quanto coperta dal segreto nella fase delle indagini preliminari e la determinazione dell’Amministrazione di rinunciare all’impugnazione della quasi totalità dei capi della sentenza della Commissione Tributaria rientra tra gli atti afferenti alla strategia difensiva di un contenzioso tributario tuttora pendente.

Osserva il Collegio che gli atti relativi ad una indagine penale, ivi compresa la denuncia di parte che vi abbia dato impulso, rientrano nel segreto istruttorio regolato dall’art. 329 c.p.p. sicchè, rispetto ad essi non può esercitarsi l’accesso se non nelle forme consentite dalla partecipazione al procedimento penale cui essi ineriscono (T.A.R. Trentino Alto Adige Trento, sez. I, 7 maggio 2009, n. 143).

Tali atti, conseguentemente, sono sottratti all’accesso ai sensi dell’art. 24 della legge n. 241 del 1990 (Cons. Stato, sez. VI, 9 dicembre 2008, n. 6117).

Quanto, poi, all’atto con cui l’Agenzia si è determinata in ordine alla non impugnazione di alcuni capi della sentenza della Commissione tributaria deve rilevarsi che, in disparte la considerazione che trattasi di atti interni relativi alla predisposizione della strategia processuale, è dirimente il dato che il relativo procedimento tributario, proprio in quanto ancora sub iudice, non può considerarsi definito: non è infatti contestato che il giudizio sia tuttora pendente dinanzi la Corte di Cassazione, ancorché per un solo capo della sentenza impugnata.

In proposito va richiamato e condiviso il principio di recente espresso dal Consiglio di Stato per cui secondo una lettura costituzionalmente orientata della disposizione di cui all’art. 24 della L. 7 agosto 1990 n. 241, l’inaccessibilità agli atti del procedimento tributario deve restare temporalmente limitata alla fase di pendenza dello stesso; non sussistono viceversa esigenze di segretezza nella fase che segue la conclusione del procedimento di adozione del provvedimento definitivo di accertamento dell’imposta dovuta, sulla base degli elementi reddituali che conducono alla quantificazione del tributo (Cons. Stato, sez. IV, 13 gennaio 2010, n. 53).

Nel caso di specie non è contestata la pendenza del relativo processo in Cassazione; ne discende che il provvedimento di accertamento dell’imposta dovuta non è ancora definitivo, non essendo stato ancora accertato giudizialmente il complesso degli elementi reddituali che conducono alla quantificazione del tributo.

Per quanto precede il ricorso deve essere respinto.

Può tuttavia disporsi la compensazione delle spese del giudizio in considerazione della natura delle questioni trattate.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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