Cass. civ. Sez. II, Sent., 20-05-2011, n. 11265 Confini

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

F.G., F.E. e P.M., in proprio e quale genitore del minore F.A., esponevano di essere proprietari di un appezzamento di terreno in (OMISSIS), in catasto al foglio 4 particella 35 sub b. confinante con B.E., il quale aveva occupato con interventi successivi una vasta porzione del loro terreno, per modo che i confini non erano più quelli originari, risultanti dalle mappe.

Chiedevano l’accertamento dei confini, la restituzione del terreno usurpato ed i danni.

Il convenuto rilevava che il suo defunto genitore aveva acquistato nel 1919 il podere confinante e che da allora i confini erano rimasti immutati e chiedeva il rigetto della domanda.

Il Tribunale di Rimini condannava il B. a restituire mq 931 ed ai danni in L. 3.000.000 oltre interessi, decisione confermata dalla Corte di appello di Bologna, con sentenza 1154/04, che pur richiamando una ordinanza del GOA che aveva parlato di azione di rivendicazione, deduceva che, in sentenza la causa era stata qualificata come regolamento di confini, gli attori avevano contestato che il confine apparente corrispondesse a quello reale, denunziando l’usurpazione, il convenuto non aveva contestato il titolo, opponendo un titolo diverso.

Era pacifico che il giudizio di regolamento presuppone la mera incertezza dei confini e che in tema di actio duplex incertae partis entrambe le parti hanno l’onere di provare la rispettiva estensione del fondo e la ctu disposta in primo grado aveva determinato il confine risultante dai rispettivi titolo di acquisto e dalle mappe catastali. Ricorre B. con tre motivi, resistono G., M. ed F.A..

Vi è agli atti procura notarile al nuovo difensore del ricorrente, dopo il decesso del precedente difensore.
Motivi della decisione

Col primo motivo si lamentano violazione dell’art. 950 c.c., comma 1, dell’art. 2967 c.c. ed illogicità della motivazione perchè si tratta di una sottospecie di rei vindicatio e nel caso in esame il confine era certo, materializzato e delimitato, come accertato dalla ctu: "è stata rilevata anche la posizione degli elementi fisici di fatto che determinano il terreno attualmente in possesso del convenuto sig. B.E., quali …" Col secondo motivo si denunzia violazione dell’art. 950 c.c., comma 3, perchè le due sentenze di merito fanno riferimento alle mappe catastali del 1969 frutto del frazionamento di controparte mentre bisognava riferirsi ai rispettivi titoli di acquisto e risalire al 1919. Sia i catasto pontificio sia quello italiano entrato in vigore dal 1922 sono tutt’altro che affidabili.

Col terzo motivo si lamenta violazione degli artt. 197, 201, 279, 280 c.p.c. perchè i ctu non avrebbe dovuto disattendere la lettera ed il senso logico dell’ordinanza del GOA 21.7.1999 nè ignorare le osservazioni del ctp. Le censure non meritano accoglimento.

In ordine alla prima , a prescindere dalla circostanza della contestuale deduzione di violazione di norme sostanziali e di vizi di motivazione, in contrasto con la necessaria specificità del motivo e dalla considerazione che la qualificazione della domanda spetta al giudice, come correttamente avvenuto nelle sentenze di primo e secondo grado, l’incertezza del confine non può essere messa in discussione col mero richiamo ad un brano della ctu, peraltro poi contestata, la cui interpretazione conduce solo a dimostrare l’usurpazione e non l’incertezza del confine.

Col secondo motivo, rispetto all’affermazione della Corte di appello che il confine risultante dai rispettivi titoli e dalle mappe catastali, è esattamente ricostruito dalla ctu e dichiarato nella sentenza di primo grado, da un lato si critica il riferimento al frazionamento del 1969 senza indicare di avere svolto ritualmente e tempestivamente alcuna critica al riguardo, dall’altro si deduce che occorreva risalire al 1919 ma che all’epoca il catasto era inaffidabile.

Il terzo motivo è generico e non autosufficiente nel riferimento all’ordinanza del GOA ed alla ctp non riportate.

Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2700, di cui Euro 2500 per onorari, oltre accessori.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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