T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 10-03-2011, n. 710

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che la ricorrente ha impugnato gli atti relativi alla procedura di gara indetta dall’Amministrazione resistente per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, deducendo l’illegittimità dei criteri di determinazione del canone da offrirsi;

che in data 16 dicembre 2010 sono stati resi i pareri della Conferenza StatoRegioni ex art. 46 bis del D.L. n. 159/2009, convertito in L. n. 222/2007 riferiti all’individuazione dei criteri di gara e di valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas ed alla determinazione degli ambiti territoriali minimi nel settore della distribuzione;

che, con nota depositata il 22 febbraio 2011, la ricorrente, preso atto del mutato contesto di riferimento, ha manifestato il venir veno del proprio interesse alla decisione;

Ritenuto:

che il ricorso, per quanto precede, deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c);

che stante il mutamento della situazione di fatto e di diritto intervenuta in corso di giudizio sussistono giuste ragioni per compensare le spese;
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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