Cass. civ. Sez. II, Sent., 20-05-2011, n. 11263 Divisione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 18 aprile 1997 D. S., D.M., D.F. ed D.E. convenivano D.C., D. D., De.Cl. e De.Mi., B. C. davanti al Tribunale di Roma per ottenere la divisione dei beni caduti nelle successioni di F.E. e di D. D..

Gli attori esponevano:

che in data 17 febbraio 1979 era deceduta ab intestato F. E., lasciando quali eredi legittimi il coniuge De.

D. ed i cinque figli S., E., F., M. e D.C.;

– che in data (OMISSIS) era deceduto anche De.

D., lasciando quale erede testamentaria la seconda moglie B.C. ed eredi legittimi i cinque figli per i beni non contemplati nel testamento;

che essi attori intendevano accettare le disposizioni testamentarie in favore di B.C., che era stata citata solo quale litisconsorte necessario;

– che D.C. aveva rinunciato all’eredità paterna, per cui gli erano subentrati per rappresentazione i figli D., C. e De.Mi..

I convenuti si costituivano e dichiaravano di non opporsi alla divisione, alla quale provvedeva, con sentenza in data 8 settembre 2001, il Tribunale di Roma.

Contro tale decisione proponevano appello D.C., D., Cl. e Mi..

Con sentenza in data 7 marzo 2006 la Corte di appello di Roma rigettava l’appello. i giudici di secondo grado ritenevano che infondatamente gli appellanti si dolevano del fatto che il Tribunale, in presenza di due successioni, aveva proceduto ad un’unica divisione, in base alla seguente motivazione:

Ed invero, il primo giudice ha ritenuto di procedere allo scioglimento della comunione ponendo a base della decisione un unico compendio, pur essendo in presenza di due distinte successioni, così argomentando : "1) l’eredità paterna ha assorbito pro-quota tutti i beni già relitti dalla signora F., sicchè allo stato tutti i condividenti risultano comproprietari degli stessi beni, ad eccezione del signor D.C. che, avendo rinunciato all’eredità del padre, non vanta diritti sugli appartamenti di (OMISSIS). Tuttavia, gli altri condividenti nulla hanno eccepito al riguardo e parte convenuta, del resto, si è difesa in giudizio considerando la titolarità di D.C. e dei suoi figli come una quota unica, al cui interno non è stata chiesta alcuna divisione; 2) procedere a due distinte divisioni comporterebbe necessariamente la vendita di tutti i beni e la ripartizione del ricavato per soddisfare le diverse e numerose quote di titolarità; tale soluzione, del resto non richiesta dalle parti (le quali tutte hanno concluso per l’attribuzione delle quote), sacrificherebbe eccessivamente il diritto di ciascun condividente di vedersi attribuita una porzione in natura dei beni comuni; 3) nella specie, stante le conclusioni assunte dalle parti, con particolare riferimento alle istanze di attribuzione cosi come formulate ed ai
Motivi della decisione

più avanti, si perverrebbe alle stesse modalità di divisione anche laddove si considerassero distintamente i due compendi.

La Corte di appello riteneva poi infondate le critiche all’operato del giudice di primo grado in ordine alle singole assegnazioni ed alla valutazione di alcuni appartamenti.

Contro tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione D.C. e D.D..

Resistono con controricorso D.E., D. S., D.M., D.F..

MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo i ricorrenti ribadiscono che, in mancanza di un accordo di tutti i condividenti, non si poteva provvedere ad un’unica divisione dei beni provenienti da due distinte successioni, in cui, tra l’altro, i beneficiari non coincidevano perfettamente.

La doglianza è fondata, in quanto la sentenza impugnata si è posta in contrasto con la pacifica giurisprudenza di questa S.C., citata nel ricorso, a fronte della quale a nulla valgono le considerazioni di opportunità invocate dal Tribunale e condivise dalla Corte di appello.

L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento degli altri.

In relazione al motivo accolto la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, che provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo del ricorso, con assorbimento degli altri; in relazione al motivo accolto cassa la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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