T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 10-03-2011, n. 708

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto n. 1219/1.400/DIF, datato 8 agosto 1987, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha comunicato al ricorrente (partecipante al concorso indetto con D.I. datato 12 novembre 1996 per l’arruolamento nel Corpo di Polizia Penitenziaria) l’inserimento al n. 1219 della graduatoria "con riserva di accertamento dei requisiti e dei diritti risultanti dall’esame successivo della documentazione" e contestuale invito a presentarsi per essere sottoposto "ad esame clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio per l’accertamento del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 122, 123 del Decreto Legislativo 30 ottobre 1992, n. 443".

In detta sede è stato dichiarato "non idoneo all’assunzione" perché affetto da "deviazione del setto nasale destro con ostruzione non compatibile" ai sensi dell’art. 123 lett. d) del citato Decreto Legislativo.

Con istanza del 11 novembre 1997, il ricorrente, che nel frattempo si era sottoposto ad intervento chirurgico per l’eliminazione della patologia riscontrata, ha chiesto di essere sottoposto a nuovi accertamenti.

L’Amministrazione, con nota n. 1219/1400/RIC del 17 dicembre 1997, ha respinto l’istanza, affermando l’inappellabilità dei giudizi espressi dalla competente Commissione medica.

Con il presente ricorso, il ricorrente, ha impugnato i detti provvedimenti, deducendo la violazione dell’art. 123, lett, d) del D.Lgs. n. 443/1992 e dell’art. 4 della Costituzione, nonché eccesso di potere per ingiustizia manifesta.

L’Amministrazione, costituitasi in giudizio, ha opposto l’infondatezza delle avverse censure, chiedendo la reiezione del ricorso.

Nella camera di consiglio del 4 febbraio 1998, preso atto dell’esecuzione dell’intervento chirurgico cui il ricorrente si era sottoposto per l’eliminazione della causa di idoneità, il Collegio disponeva in via istruttoria la presentazione del medesimo presso l’Ospedale Militare di Milano per essere sottoposto a visita.

Nella camera di consiglio del 3 marzo, preso atto degli esiti degli accertamenti effettuati in data 23 febbraio 1998, è stata concessa la richiesta misura cautelare ed alla pubblica udienza del 23 febbraio 2011, la causa è passata in decisione.

Con il presente ricorso il ricorrente, che ignorava la rilevata imperfezione (peraltro mai accertata dai sanitari dell’esercito Italiano nel qual aveva militato per tre anni), con un unico motivo di ricorso, ha censurato l’operato dell’Amministrazione, rilevando come l’imperfezione nasale assunta a presupposto dell’impugnata esclusione, in quanto patologia non cronica ed eliminabile in via chirurgica, non potesse costituire causa ostativa all’assunzione.

A sostegno della propria deduzione evidenzia come l’art. 123, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 443/1992, ove elenca le patologie invalidanti, richiede, nella quasi totalità dei casi, che siano accertate in forma cronica.

Riconosce il ricorrente che la "stenosi e poliposi nasale", da cui era affetto, viene specificata dalla norma senza alcun riferimento alla cronicità della medesima, ma afferma che una interpretazione meramente letterale della singola proposizione avulsa dal contesto della disposizione normativa integrerebbe una violazione dell’art. 4 della Costituzione nella parte in cui statuisce che "la Repubblica riconosce a tutti i cittadini diritto la lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto".

La censura è fondata.

L’art. 123 del D.Lgs. n. 443/1992, rubricato "cause di non idoneità", al comma 1 stabilisce che "costituiscono cause di non idoneità per l’ammissione ai concorsi di cui all’articolo 122 le seguenti imperfezioni e infermità:…d) le infermità ed imperfezioni degli organi del capo: malattie croniche ed imperfezioni del globo oculare, delle palpebre, dell’apparato lacrimale, disturbi della motilità dei muscoli oculari estrinseci; stenosi e poliposi nasale; sinusopatie croniche; malformazioni e malattie della bocca; gravi malocclusioni dentarie con alterazione della funzione masticatoria e/o dell’armonia del volto; disfonie e balbuzie; otite media purulenta cronica anche se non complicata e monolaterale perforazione timpanica; sordità unilaterale; ipoacusie monolaterali permanenti con una soglia audiometrica media sulle frequenze 500100020004000 Hz superiore a 30 decibel dall’orecchio che sente di meno, oppure superiore a 45 decibel come somma dei due lati (perdita percentuale totale biauricolare superiore al 20%); deficit uditivi da trauma acustico con audiogramma con soglia auditiva a 4000 Hz, superiore a 50 decibel (trauma acustico lieve secondo Klochoff); tonsilliti croniche".

Sulla tale base letterale deve affermarsi che, ancorché la "stenosi e poliposi nasale" sia stata enunciata senza qualificazioni ulteriori, la ratio della norma persegue il fine di precludere l’assunzione di soggetti affetti da patologie che, in quanto croniche, determinino effetti permanenti, rendendo il soggetto non idoneo ad assolvere i compiti connessi alla figura professionale che gli aspiranti all’assunzione dovranno assolvere una volta incorporati nell’Amministrazione.

Preso atto di tale manifesta ratio deve concludersi che riconoscere un effetto preclusivo ad una patologia del tutto transitoria ed eliminabile, e nel concreto eliminata con un tempestivo intervento di modesta complessità, determinerebbe un effetto assolutamente incongruo ed illogico in palese contrasto con il principio di proporzionalità.

Chiarita, pertanto, la portata della disposizione normativa da applicarsi al caso di specie e preso atto del giudizio di idoneità "all’assunzione nella Polizia Penitenziaria" espresso dalla competente Autorità medica a seguito degli accertamenti disposti dal Tribunale in via istruttoria, il ricorso deve essere accolto con annullamento dei provvedimenti in epigrafe e con conseguente obbligo di assunzione in servizio del ricorrente nel Corpo della Polizia penitenziaria da parte del Ministero.

Le spese di giudizio sono poste a carico del resistente Ministero nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Euro 3.000, oltre al 12,5% a titolo di spese forfetariamente calcolate, ad I.V.A. e C.P.A.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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