T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 10-03-2011, n. 712

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I ricorrenti indicati in epigrafe, proprietari della Cascina San Marco, impugnano il permesso di costruire, avente ad oggetto la realizzazione di un deposito automezzi, rilasciato dal Comune di Cantù alla confinante azienda agricola S.F.F. dei F.lli C. s.a.

Queste le censure dedotte:

I. violazione dell’art. 59, n. 4 e 6 della l. Regione Lombardia n. 12/2005; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto;

II. violazione degli artt. 38 n. 3 e 32 n. 5 della l. Regione Lombardia n. 12/2005;

III. violazione degli artt. 59 e 60 n. 2 della l. Regione Lombardia n. 12/2005; eccesso di potere per difetto di istruttoria.

I ricorrenti chiedono, inoltre, il risarcimento dei danni subiti.

Si è costituita in giudizio la controinteressata S.F.F. dei F.lli C. s.a., deducendo, oltre all’infondatezza nel merito:

– la sopravvenuta carenza di interesse in quanto il titolo edilizio impugnato è stato sostituito da un nuovo permesso di costruire rilasciato in data 21.6.2010;

– l’inammissibilità del primo motivo di ricorso in quanto volto a contestare la legittimità di precedenti titoli edilizi non tempestivamente impugnati;

– l’inammissibilità della censura concernente il difetto di legittimazione della resistente a chiedere il titolo edilizio in quanto irritualmente ed intempestivamente proposta.

All’udienza del 27 gennaio 2011 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

L’eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, sollevata dalla controinteressata, è fondata.

In data 21.6.2010, l’amministrazione comunale ha difatti rilasciato, ai sig.ri C. Enrico ed Eugenio, un titolo abilitativo con cui ha nuovamente autorizzato la costruzione di un deposito per mezzi agricoli sull’area sita in via per Alzate n. 83 (doc. n. 33 dell’amministrazione).

Questo permesso di costruire sopravvenuto ha, quindi, sostituito l’originario titolo abilitativo che viene così privato di ogni capacità lesiva dell’interesse sostanziale: ciò rende, sul piano processuale, inutile la pronuncia del giudice.

Né sorregge l’impugnativa l’interesse residuale al risarcimento del danno in quanto il danno lamentato dai ricorrenti deriva ora da un nuovo titolo edilizio e non dall’atto impugnato, del quale la controinteressata non si è avvalsa.

Per le ragioni esposte il ricorso è, dunque, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *