Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 25-02-2011) 15-03-2011, n. 10494 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 5 novembre 2010 il Tribunale di Venezia rigettava la richiesta di riesame proposta nell’interesse di R. R., indagato in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 per avere detenuto all’interno della propria abitazione grammi 109,65 di eroina e per avere ceduto un grammo della medesima sostanza a Ro.Ro., avverso l’ordinanza in data 28.10.2010 del G.I.P. del Tribunale di Verona che gli applicava la misura cautelare della custodia in carcere.

Avverso tale provvedimento R.R. personalmente proponeva ricorso per Cassazione e concludeva chiedendone l’annullamento senza rinvio, disponendo la sua immediata scarcerazione e, in subordine, con rinvio, con tutte le conseguenze di legge.
Motivi della decisione

R.R. censurava l’impugnato provvedimento per il seguente motivo:

nullità dell’ordinanza ex art. 606 c.p.p., lett. e) per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Secondo il ricorrente illogica e contraddittoria sarebbe la motivazione del provvedimento impugnato, in quanto, dapprima si ammette che non vi è certezza della cessione della sostanza stupefacente al Ro. e poi si dichiara che, in relazione alla detenzione della droga sequestrata all’imputato nel suo appartamento, il quadro indiziario è gravissimo. In tale contesto, non essendovi certezza in merito alla cessione di grammi uno al Ro., e avendo il ricorrente dichiarato di avere detenuto presso la sua abitazione una quantità non modesta di stupefacente poichè, essendo tossicodipendente, aveva inteso farsi una scorta, non sussisterebbe un elevato pericolo di reiterazione del reato, così come ritenuto dal Tribunale del riesame. Il ricorso è infondato.

Il Tribunale del riesame infatti spiega con chiarezza le motivazioni per cui sussistono in capo al ricorrente R.R. gravi, precisi e concordanti indizi in ordine al reato a lui contestato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.

I Giudici del riesame ritengono infatti che il R. detenesse i 109,65 grammi di eroina rinvenuti presso la sua abitazione al fine di spaccio, e non già per uso personale come da lui sostenuto,in considerazione della notevole quantità di droga reperita e del denaro sequestrato che non sono compatibili con la tesi difensiva.

Il provvedimento impugnato da poi atto che mentre gli indizi con riguardo alla illecita detenzione di 109,65 grammi di eroina sono gravi, precisi e concordanti, non può dirsi la stessa cosa a proposito della cessione di stupefacente al Ro., in quanto, a tal riguardo, il quadro indiziario è meno pesante e dovrà essere approfondito.

Correttamente pertanto il Tribunale del riesame ritiene che ricorra il pericolo di reiterazione nel reato,in considerazione della quantità della sostanza rinvenuta e della personalità dell’indagato, che ha ben tre precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti.

Il ricorso di R.R., quindi, lungi dall’individuare specifici vuoti o difetti di risposta che costituirebbero la complessiva mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, si duole del risultato attinto dalla ordinanza impugnata e accumula fatti che intenderebbero ridisegnare il fatto in chiave a lui favorevole, al fine di ottenere in tal modo una decisione solamente sostitutiva di quella assunta dai giudici del riesame.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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