Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 25-02-2011) 15-03-2011, n. 10493 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale del riesame di Napoli in data 22.11.2010 pronunziava ordinanza con la quale rigettava l’istanza di riesame proposta ex art. 309 c.p.p. da B.S. indagato in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 avverso l’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa in data 22.11.2010 dal G.I.P. del Tribunale di Napoli.

Avverso tale provvedimento proponeva ricorso in cassazione B. S. a mezzo del suo difensore che concludeva chiedendone l’annullamento.

Il ricorso era deciso all’udienza camerale del 25/02/2011 con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.
Motivi della decisione

Il ricorrente censura il provvedimento impugnato per il seguente motivo:

violazione di legge per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in quanto,ad avviso del ricorrente, il Tribunale del riesame non avrebbe fornito alcuna concreta e logica motivazione in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria a suo carico, in considerazione del fatto che il giudice non avrebbe valutato compiutamente tutti gli elementi decisivi a sua disposizione. In particolare il giudice avrebbe disatteso le dichiarazioni dell’indagato secondo cui egli, tossicodipendente, stava comprando, al momento dell’arresto, e non già vendendo sostanza stupefacente.

Il proposto motivo di ricorso è palesemente infondato, in quanto ripropone questioni di merito a cui l’ordinanza impugnata ha dato ampia e convincente risposta e mira ad una diversa ricostruzione del fatto preclusa al giudice di legittimità.

Il ricorso inoltre manca di qualsiasi considerazione per la motivazione criticata, e lungi dall’ individuare specifici vuoti o difetti di risposta che costituirebbero la complessiva mancanza o contraddittorietà della motivazione, si duole del risultato attinto dall’ordinanza impugnata e accumula circostanze che intenderebbero ridisegnare il fatto ascritto in chiave a lui favorevole, al fine di ottenere in tal modo una decisione solamente sostitutiva di quella assunta dal Tribunale del riesame. Nell’ordinanza oggetto di ricorso è infatti chiaro il percorso motivazionale che ha indotto il Tribunale a confermare l’ordinanza di applicazione della misura della custodia giudiziale in carcere.

Il provvedimento impugnato,infatti, in merito al requisito della gravita indiziaria, evidenzia che gli agenti di polizia giudiziaria operanti hanno visto l’odierno ricorrente cedere le dosi di stupefacente a due giovani acquirenti, i quali, sentiti a sommarie informazioni, hanno ammesso di avere acquistato la droga dall’indagato e pertanto la versione fornita dall’odierno ricorrente non è credibile, perchè contrasta apertamente con quanto constatato personalmente dalla polizia giudiziaria presente sui luoghi e con quanto dichiarato dagli stessi soggetti acquirenti.

Il ricorso proposto non va in conclusione oltre la mera enunciazione del vizio denunciato e dunque esso è inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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