T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, Sent., 10-03-2011, n. 112 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza n. 16 del 11.1.2008 Il TAR del Molise ha accolto il ricorso presentato dall’odierna ricorrente ed ha conseguentemente condannato la Regione Molise a corrisponderle le differenze stipendiali dovute per le mansioni superiori svolte.

La Regione Molise ha impugnato la predetta sentenza innanzi al Consiglio di Stato chiedendone la riforma. L’appello è tuttora pendente e la sentenza di primo grado non è stata sospesa.

Con atto di diffida e messa in mora notificato a mezzo posta in data 18.6.2009 la ricorrente ha chiesto alla Regione Molise di dare esecuzione alla sentenza del TAR Molise esecutiva ex lege.

La Regione Molise non ha eseguito la predetta sentenza.

Con ricorso notificato presso la sede legale della Regione Molise in data 24.9.2009 la ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza n. 16 del 2008 invocandone la provvisoria esecutività ex lege.

Del deposito del ricorso, avvenuto in data 22.10.2009, la segreteria del TAR ha dato comunicazione alla Regione Molise con raccomandata AR ricevuta il 27.10.2009.

La Regione Molise non si è costituita in giudizio.

Alla camera di consiglio del 26.1.20011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Tanto premesso in fatto, il collegio deve preliminarmente rilevare d’ufficio l’irrituale instaurazione del contraddittorio in quanto il ricorso non è stato notificato presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di cui la Regione Molise si avvale per la difesa in giudizio bensì direttamente all’amministrazione regionale.

A tal proposito è stato precisato in giurisprudenza che in mancanza di un’espressa previsione normativa che estenda anche all’azione di esecuzione delle sentenza di primo grado, non sospese dal Consiglio di Stato, la puntuale disciplina del giudizio di ottemperanza, l’azione non può ritenersi correttamente introdotta con il solo deposito del ricorso in segreteria del giudice adito, in quanto tale modalità introduttiva del giudizio non consente la corretta e completa instaurazione del contraddittorio; ciò perché non si è in presenza di giudicato che ha già fissato l’assetto definitivo degli interessi, pubblici e privati coinvolti, e bisogna assicurare la pienezza del contraddittorio, onde consentire all’amministrazione di svolgere adeguatamente le proprie difese proprio per la delicatezza della fase in atto in cui tale assetto è ancora "in itinere" e gli interessi devono essere salvaguardati al fine di conservarli, per quanto possibile, integri ed effettivi per la concreta attuazione della decisione finale (Consiglio Stato, sez. IV, 09 ottobre 2002, n. 5352). A differenza di quanto previsto per il giudizio di ottemperanza, l’azione di esecuzione delle sentenze di primo grado non sospese dal Consiglio di Stato, prevista dall’art. 33 comma 5 l. 6 dicembre 1971 n. 1034 (introdotto dall’art. 10 l. 21 luglio 2000 n. 205), non può ritenersi correttamente instaurata con il solo deposito del ricorso nella segreteria del giudice adito, in quanto tale adempimento non è idoneo a garantire la corretta e completa instaurazione del contraddittorio; ne segue che ai fini dell’ammissibilità di detta azione occorre la previa notificazione del ricorso alle altre parti (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 21 ottobre 2005, n. 9266).

Nel caso di specie il ricorso è stato notificato ma la notifica è irritale poiché eseguita presso la sede legale della Regione Molise anziché presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di cui la Regione Molise si avvale per la difesa in giudizio.

Poiché l’azione esecutiva non è soggetta a termine di decadenza ma di prescrizione, il collegio non rinviene ragioni ostative alla possibilità di disporre la regolarizzazione della notifica, concedendo a tal fine termine per sanare il vizio rilevato.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Molise non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ordina la rinnovazione della notifica ai sensi di cui in motivazione concedendo alla scopo termine di giorni trenta dalla comunicazione della presenta sentenza e rinvia alla camera di consiglio del

Spese riservate al definitivo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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