Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 25-02-2011) 15-03-2011, n. 10492 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 21 settembre 2010 il G.I.P. del tribunale di Sanremo applicava a B.M., imputato del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 la pena di anni 1 e mesi 5 di reclusione ed Euro 1400,00 di multa, ritenuta l’ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, concesse le circostanze attenuanti generiche, con la diminuzione per la scelta del rito. Il Tribunale inoltre ordinava la confisca dello stupefacente e degli strumenti preposti al frazionamento e confezionamento dello stesso, nonchè del mezzo in sequestro.

B.M. era accusato di avere illecitamente detenuto ed occultato dentro il vano luci del portabagagli della sua autovettura un involucro contenente circa grammi 5,910 di cocaina pura, numero tre involucri contenenti cocaina e numero tre involucri contenenti marijuana, sostanze che,per quantità, modalità di confezionamento ed occultamento e per la contestuale disponibilità di un bilancino elettronico di precisione con tracce di stupefacente, apparivano chiaramente destinate all’uso di terzi.

Avverso la decisione del Tribunale il B. proponeva ricorso per Cassazione personalmente e concludeva chiedendone l’annullamento con ogni conseguente statuizione.
Motivi della decisione

B.M. ha censurato la sentenza impugnata per il seguente motivo:

contraddittorieta e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e) sulla disposta confisca dell’autovettura in sequestro autovettura Touareg tg. (OMISSIS). Rilevava sul punto il ricorrente che, essendo stata riconosciuta l’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, la confisca dell’autovettura era facoltativa e poteva essere disposta soltanto ove ricorressero le condizioni generali previste dall’art. 240 c.p., ma il giudice non aveva fornito alcuna motivazione a sostegno della disposta confisca, in particolare non aveva chiarito in che cosa sarebbe consistito il nesso di strumentante tra l’autovettura sequestrata e il reato.

Il ricorso è fondato.

Al ricorrente B.M. è stata riconosciuta l’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, comma 5. In tal caso la confisca del denaro o dei beni trovati in possesso dell’imputato può essere disposta soltanto quando ricorrano le condizioni generali di cui all’art. 240 c.p.. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte è concorde (cfr. Cass. Sez. Unite, Sent. n. 10372 del 27.09.1995, Rv. 202271).

Nella fattispecie di cui è processo pertanto la confisca può essere disposta soltanto ai sensi dell’art. 240 c.p. e quindi il giudice avrebbe dovuto motivare in merito alla pertinenzialità giuridicamente rilevante tra il reato e l’autovettura. Non è infatti sufficiente che egli sia stato trovato a bordo della sua autovettura in cui vi era la sostanza stupefacente sequestrata, in quanto per aversi il nesso di pertinenzialità è necessario che il mezzo sia stato costantemente utilizzato per l’attività illecita, nè risulta che il mezzo in questione sia stato modificato in modo da divenire idoneo al trasporto di stupefacenti.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti,si richiede un collegamento stabile tra il mezzo e l’attività criminosa, espressione di un rapporto funzionale,non essendo sufficiente il semplice impiego del mezzo (cfr., tra le altre, Cass., Sez. 4, Sent. n. 43937 del 20 settembre 2005).

La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Sanremo limitatamente alla confisca dell’auto.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Sanremo limitatamente alla confisca.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *