T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, Sent., 10-03-2011, n. 111 Pensioni, stipendi e salari compenso per lavoro straordinario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I – I ricorrenti, dipendenti della Regione Molise con diversi livelli e qualifiche funzionali, avendo chiesto la retribuzione del lavoro straordinario prestato, oltre i limiti del monte ore, nel periodo dal 1981 al 1991, insorgono per impugnare i seguenti atti: 1)le delibere di G.R. del Molise n. 5146 del 22.12.1995 e n. 110 del 31.1.1996, con le quali si è negato ai ricorrenti il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario eccedenti il monteore individuale; 2)gli atti preordinati, consequenziali e connessi, compresi i pareri rilasciati dal responsabile del Settore affari legislativi e giuridici prot. n. 16660 datato 19.7.1993 e prot. n. 20692 datato 19.9.1995, facenti parte integrante della delibera G.R. n. 5146/95. Chiedono, altresì, la declaratoria del loro diritto a ottenere la corresponsione della retribuzione per le prestazioni di lavoro straordinario eccedenti il monteore individuale, secondo le richieste da essi stessi avanzate. I ricorrenti deducono i seguenti motivi: violazione e falsa applicazione della normativa di cui alle LL.RR. n. 12 dell’8.5.1980 e n. 10 dell’8.6.1981, n. 13 del 29.4.1985, n. 24 del 23.11.1988, n. 31 del 14.12.1990; violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 97 Cost., dei principi in materia di lavoro straordinario esua retribuibilità, eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, disparità di trattamento, sviamento di potere, eccesso di potere sotto diversi, molteplici profili.

Con memoria del 25.2.2008 si costituisce l’erede del ricorrente deceduto P.C.. Con memoria del 25.2.2008 si costituiscono gli eredi del ricorrente deceduto M.A..

Con memoria finale, i ricorrenti ribadiscono e precisano le loro deduzioni e conclusioni.

Si costituisce la Regione intimata, deducendo con successive memorie e note di deposito, la parziale prescrizione del debito, nonché l’infondatezza del ricorso. Conclude per la reiezione.

Con la ordinanza collegiale n. 267 del 1996, questa Sezione respinge la domanda cautelare dei ricorrenti. Con la ordinanza presidenziale n. 4 del 2010, sono disposti incombenti istruttori, ai quali l’Amministrazione da esecuzione.

All’udienza del 9 febbraio 2011, la causa viene introitata per la decisione.

II – Il ricorso è infondato.

III – Per il periodo dal 1981 al 28 novembre 1986, il credito vantato dai ricorrenti risulta oramai prescritto. Infatti, soltanto in data 28 novembre 1991, i ricorrenti hanno inviato all’Amministrazione le prime istanze di sollecito dei pagamenti, utili a interrompere la prescrizione. Invero, i crediti derivanti da prestazioni di lavoro straordinario non retribuite, al pari di ogni credito avente causa in un rapporto di pubblico impiego, sono soggetti alla prescrizione quinquennale, ai sensi dell’art. 2948 codice civile, attenendo a somme suscettibili di essere pagate in ratei mensili, come qualsiasi altro emolumento retributivo del pubblico dipendente (cfr.: T.a.r. Liguria Genova, I, 8.2.2005 n. 170; T.a.r. Molise, 19.4.1988 n. 47).

IV – I motivi del ricorso sono, comunque, destituiti di fondamento.

A tenore della disciplina regionale di cui all’art. 12 della L.R. n. 12/1980, all’art. 7 della L.R. n. 10/1981, all’art. 27 della L.R. n. 13/1985 e all’art. 16 della L.R. n. 24/1988, il lavoro straordinario dei dipendenti regionali riveste carattere di eccezionalità e può essere svolto sul duplice presupposto delle comprovate esigenze di servizio e della preventiva autorizzazione. L’art. 16 comma secondo della L.R. n. 24/1988, in particolare, esclude ogni forma di autorizzazione generica o indeterminata. La disciplina diviene ancor più rigida allorché – come nel caso di specie – il lavoro straordinario eccede i limiti del monteore individuale: in tal caso, l’autorizzazione è consentita, per esigenze eccezionali e debitamente motivate, solo per il due per cento del personale, avente specifiche e definite funzioni (ai sensi del combinato disposto dell’art. 12 comma terzo L.R. n. 12/1980, dell’art. 27 comma secondo L.R. n. 13/1985 e dell’art. 16 comma quinto L.R. n. 24/1988). Il delineato sistema della normativa regionale è orientato, con ogni evidenza, ad attribuire un elevato livello di formalizzazione al procedimento autorizzativo, di guisa che la mancanza dei presupposti indicati dalla legge rende inutili e non compensabili le prestazioni di lavoro straordinario rese dai ricorrenti dipendenti regionali. Peraltro, tali argomentazioni sono ben esposte proprio nelle impugnate delibere di G.R. n. 5146 del 22.12.1995 e n. 110 del 31.1.1996, con le quali si è negato ai ricorrenti il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario eccedenti il monteore individuale.

Invero, il diritto al compenso per lavoro straordinario può essere riconosciuto al pubblico dipendente solo in presenza di preventiva e formale autorizzazione, avendo questa lo scopo di controllare, nel rispetto dei principi di buon andamento della pubblica Amministrazione, la sussistenza di effettive ragioni di pubblico interesse alla prestazione e di risorse finanziarie all’uopo destinate (cfr:. Cons. Stato V, 10.11.2010 n. 7991; idem V, 26.10.2010 n. 7625). L’Amministrazione regionale non è tenuta a corrispondere la retribuzione per lavoro straordinario che non sia stato preventivamente autorizzato nei modi prescritti, non essendo sufficiente al riguardo, esibire come indizio di prova, le attestazioni delle presenze in servizio, in carenza della specifica autorizzazione (cfr.: Cons. Stato V, 4.6.2009 n. 3460).

V – In conclusione, il ricorso non può essere accolto. Si ravvisano giustificate ragioni per la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge, perché infondato.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina all’Autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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