Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 25-02-2011) 15-03-2011, n. 10491 Rinuncia all’impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Milano, con sentenza dell’8.6.2010, confermava la sentenza emessa il 23.10.2009 dal Tribunale di Monza che aveva dichiarato S.F. colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80 e lo aveva condannato alla pena di anni sei di reclusione ed Euro 26.000 di multa.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso in Cassazione S.F. a mezzo del suo difensore, censurandola per molteplici motivi e concludeva chiedendo l’annullamento della stessa. Il ricorso era deciso all’udienza camerale del 25/02/2010 con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.
Motivi della decisione

E stata ritualmente acquisita al processo la dichiarazione di rinunzia dell’imputato al ricorso proposto.

La rinunzia risulta ritualmente presentata ex art. 589 c.p.p., comma 3.

Pertanto, per l’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d), l’impugnazione deve essere dichiarata inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300,00 in favore della Cassa delle Ammende. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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