T.A.R. Puglia Bari Sez. I, Sent., 10-03-2011, n. 409 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza parziale n. 4185 del 15 dicembre 2010, questa Sezione ha accolto in parte il ricorso proposto da R.&.P. s.p.a. (seconda classificata nella procedura negoziata mediante cottimo fiduciario, indetta da I. s.p.a. per l’affidamento del servizio di revisione legale dei bilanci per gli esercizi del triennio 20102012) e per l’effetto ha:

– annullato l’aggiudicazione del servizio alla D.&.T. s.p.a.;

– dichiarato il difetto del presupposto per la caducazione del contratto d’appalto, ai sensi dell’art. 121, primo comma – lett. c), cod. proc. amm.;

– respinto la domanda di risarcimento del danno per equivalente;

– assegnato alle parti il termine di trenta giorni, dalla pubblicazione della decisione, per il deposito di memorie in ordine all’applicazione, ai sensi dell’art. 123 cod. proc. amm., delle sanzioni alternative.

Parte ricorrente chiede l’applicazione della massima riduzione della durata del contratto, ai sensi dell’art. 123, primo comma – lett. b), cod. proc. amm., così da determinarne la conclusione anticipata al 22 maggio 2012.

La difesa di I. s.p.a. insiste per il difetto dei presupposti previsti dagli artt. 121 e 123 cod. proc. amm. per l’irrogazione delle sanzioni alternative; in subordine, chiede che le sanzioni siano determinate nella misura minima.
Motivi della decisione

1. Va premesso che, con la citata sentenza parziale n. 4185 del 15 dicembre 2010, questa Sezione ha accertato che il contratto d’appalto tra I. s.p.a. e D.&.T. s.p.a. è stato stipulato il 24 settembre 2010, in violazione dell’obbligo di standstill discendente dal combinato disposto dell’art. 11, decimo comma, e dell’art. 79 del d. lgs. n. 163 del 2006 (applicabili senz’altro agli appalti sottosoglia, in virtù del richiamo operato dall’art. 121 dello stesso Codice), in quanto la stazione appaltante si è limitata a pubblicare sul proprio sito web la notizia dell’aggiudicazione, omettendo la comunicazione individuale all’impresa seconda classificata.

La ricorrente è venuta a conoscenza dell’avvenuta stipula del contratto dopo la notifica del ricorso, in prossimità della camera di consiglio del 3 novembre 2010 (a seguito della costituzione di I. s.p.a.).

Tuttavia, ai sensi dell’art. 121, primo comma – lett. c), cod. proc. amm., il contratto di appalto stipulato a seguito di aggiudicazione annullata è dichiarato inefficace quando l’Amministrazione abbia violato il termine dilatorio stabilito dall’art. 11 del Codice dei contratti pubblici, "… sempre che tale violazione, aggiungendosi a vizi propri dell’aggiudicazione definitiva, abbia influito sulle possibilità del ricorrente di ottenere l’affidamento".

Nella fattispecie, la gara controversa è risultata illegittima non per questioni attinenti all’ordine in graduatoria o all’ammissione dell’aggiudicataria, bensì per vizi che hanno invalidato la lex specialis e l’intera procedura, a causa dell’insufficienza dei criteri di valutazione delle offerte tecniche e dell’indebita commistione dell’esame dei prezzi e delle offerte tecniche, sì che non è stato possibile accertare che la stazione appaltante avrebbe dovuto aggiudicare l’appalto alla ricorrente.

Dunque, la violazione dell’obbligo di standstill non ha di per sé precluso alla ricorrente di ottenere l’affidamento: è così mancato, ai sensi dell’art. 121, primo comma – lett. c), cod. proc. amm., il presupposto per la declaratoria d’inefficacia del contratto.

2. Per quanto rilevato, deve procedersi all’applicazione delle sanzioni previste dal combinato disposto degli artt. 121, quarto comma, e 123 cod. proc. amm., secondo i quali il giudice dispone (in via alternativa o cumulativa) la riduzione della durata del contratto ed il pagamento di una sanzione pecuniaria da versare al bilancio dello Stato, quando nonostante le violazioni il contratto sia considerato efficace.

2.1. Tenuto conto dell’interesse manifestato dalla società ricorrente e della durata triennale dell’appalto, appare equo disporre la riduzione temporale del contratto nella misura massima indicata dall’art. 123, primo comma – lett. b), cod. proc. amm., ossia il cinquanta per cento della durata residua alla data di pubblicazione della presente pronuncia.

2.2. Non si ravvisano, viceversa, ragioni per irrogare la sanzione pecuniaria di cui all’art. 123, primo comma – lett. a), cod. proc. amm., che è connotata da un carattere prettamente afflittivo e non risponde al concreto interesse dell’impresa ricorrente, volto al conseguimento dell’appalto ovvero alla riduzione temporale del contratto stipulato con l’aggiudicatario illegittimamente selezionato.

Nella fattispecie in esame, i vizi riscontrati nella procedura e la stessa violazione dell’obbligo di standstill hanno riguardato un appalto di servizi sottosoglia di modesta entità economica, nell’ambito di una gara di cottimo fiduciario regolata da disposizioni normative piuttosto scarne, rispetto alle quali gli errori in cui è incorsa la stazione appaltante devono, a tal fine, giudicarsi tali da non configurare una condotta grave, ai sensi del secondo comma del citato art. 123.

3. Quanto alle spese, se ne può disporre la compensazione per la presente parte del giudizio, ferma restando la condanna già disposta a carico di I. s.p.a. con la sentenza n. 4185 del 15 dicembre 2010.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dispone la riduzione della durata del contratto stipulato tra I. s.p.a. e D.&.T. s.p.a., nella misura del cinquanta per cento del tempo residuo alla data di pubblicazione della presente pronuncia.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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