Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 17-02-2011) 15-03-2011, n. 10488 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Terni ha applicato la pena ex art. 444 c.p.p. nei confronti di D.M.R. in ordine al reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b); ed ha altresì irrogato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per sei mesi.

2. Ricorre per cassazione l’imputato lamentando che, in violazione dell’art. 222 C.d.S., comma 2 bis, è stato omesso di diminuire la sanzione accessoria in questione nella misura di un terzo.

3. Il ricorso è manifestamente infondato. La norma invocata, infatti, si inserisce nel contesto della disciplina delle sanzioni amministrative accessorie per i reati che hanno prodotto danno alle persone e si riferisce in particolare alla fattispecie di omicidio colposo. Tale interpretazione della disciplina legale si desume univocamente dal fatto che la diminuzione di un terzo è prevista quando la sospensione della patente possa essere irrogata nella misura massima di quattro anni e quindi, come si evince dall’art. 222, comma 2, solo per il reato di omicidio colposo.

Il gravame è quindi inammissibile. Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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