Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 17-02-2011) 15-03-2011, n. 10486 Circolazione stradale patente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di Civitavecchia ha applicato la pena ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di A.P. in ordine al reato di cui all’art. 589 cod. pen. commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale.

Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica deducendo violazione di legge per la mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Il ricorso è fondato. L’art. 222 C.d.S. prevede che all’affermazione di responsabilità per l’illecito in questione consegue di diritto l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Come già ritenuto ripetutamente da questa Corte, con la sentenza di patteggiamento vanno applicate le sanzioni amministrative accessorie, essendo il divieto eccezionale previsto dall’art. 445 c.p.p. limitato alle pene accessorie ed alle misure di sicurezza diverse dalla confisca obbligatoria. Ne consegue che con la pronunzia ex art. 444 c.p.p. deve essere disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida cui si riferisce il presente giudizio, e ciò persino se essa sia stata già disposta dal prefetto, posto che, una volta stabilita dal giudice la durata della sospensione, da questa dovrà detrarsi il periodo di tempo già scontato per effetto della sospensione ordinata dal prefetto. Non rileva che nella richiesta di patteggiamento non sia stata fatta menzione della sanzione amministrativa, giacchè essa non può formare oggetto dell’accordo tra le parti, limitato alla pena, e consegue di diritto alla sollecitata pronuncia. Nè potrebbe opporsi che la sanzione amministrativa verrebbe applicata in difetto di accertamento del reato, in quanto nel patteggiamento, anche se non si fa luogo all’affermazione della responsabilità dell’imputato, si procede comunque all’accertamento del reato, sia pure sui generis, essendo fondato sulla descrizione del fatto reato, nei suoi elementi, soggettivo ed oggettivo, contenuta nel capo d’imputazione, e non contestata dalle parti nel formulare la richiesta.

La pronunzia deve essere conseguentemente annullata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa in questione, con rinvio al Tribunale di Civitavecchia.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Civitavecchia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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