Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-02-2011) 15-03-2011, n. 10483 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

V.A. ricorre avverso l’ordinanza di cui in epigrafe con la quale il tribunale ha rigettato la richiesta di riesame dal medesimo presentata nei confronti dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere che gli è stata applicata per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, in concorso con altri (acquisto concorsuale di circa 50 grammi di eroina destinata almeno parzialmente al mercato in ragione del quantitativo non modesto, dell’assenza di redditi leciti, della mancata dimostrazione della "vincita" che avrebbe consentito l’acquisto per esclusivo uso personale).

Si articolano due motivi.

Con il primo si censura il compendio indiziario, sostenendosi che il tribunale non avrebbe valutato la condizione di tossicodipendenza del V. e comunque non avrebbe assolto l’onere probatorio della destinazione della droga a terzi che necessita per fondare l’addebito.

Con il secondo (ripropone questione di competenza per territorio, contestando la radicata competenza della AG di Verona (luogo di acquisto della droga), sostenendo che il reato doveva ritenersi consumato in Padova luogo ove sarebbe stato raggiunto l’accordo per l’acquisto.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Quanto al compendio indiziario, il tribunale, tenuto anche conto che trattavasi di provvedimento cautelare, ha dato satisfattiva spiegazione (nei termini suindicati) della ritenuta dimostrazione della destinazione illecita della droga, in termini qui non rinnovabili. Del resto, il solo fatto dell’asserita tossicodipendenza del V. non sarebbe elemento di decisivo segno contrario, non risultando concettualmente incompatibile l’ipotesi del tossicodipendente che acquista sia per uso personale, che per cedere poi a terzi una parte della droga, proprio per garantirsi economicamente la quota di fabbisogno personale.

La eccezione di competenza è stata debitamente affrontata già dal giudice della cautela (in una vicenda già caratterizzata, per vero, dall’applicazione del disposto dell’art. 27 c.p.p.), mentre l’impostazione del ricorrente è erronea in fatto laddove evoca il principio pacifico in forza del quale l’acquisto e la vendita si perfezionano con il consenso, senza la necessità della materiale traditio, trasferendolo in un contesto inconferente: non può infatti rilevare il luogo ove gli acquirenti in concorso si sono determinati all’acquisto, ma solo il luogo ove tra questi e i venditori si è raggiunto l’accordo (sotto questo profilo, non si apprezzano incongruenze ricostruttive nell’ordinanza gravata, laddove si evidenzia che il primo contatto tra le parti si è avuto in territorio di competenza dell’AG di Verona, dove si è poi realizzato l’acquisto).

Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese de procedimento e della somma di Euro 1000 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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