Cass. civ. Sez. V, Sent., 20-05-2011, n. 11240 Redditi d’impresa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ricorso.
Svolgimento del processo

L’Agenzia delle Entrate di Arezzo ha rettificato, in base ai parametri di cui al D.P.C.M. del 1997, il reddito d’impresa, a contabilità semplificata, presentato dalla S.n.c. "Centro oftalmico aretino di Faragli Tiziana & C." nell’anno 1996, accertando maggiori ricavi e maggior volume d’affari, ed ha, conseguentemente, elevato il reddito da partecipazione sociale della F..

Le autonome impugnazioni proposte dalla Società e dalla socia sono state accolte dalla CTP di Arezzo, con decisioni riformate dalla CTR della Toscana, che, con distinte sentenze, depositate, entrambe, il 10.4.2006, ha ridotto la pretesa fiscale nei confronti della Società, nei limiti assentiti dall’Ufficio in fase precontenziosa, ed ha ridotto, in conformità, il reddito da partecipazione sociale della F..

Per la cassazione di tali sentenze, hanno proposto separati ricorsi la Società e la socia sulla scorta di quattro motivi, di analogo contenuto, cui resistono, con controricorso, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate nel procedimento promosso la F. e la sola Agenzia in quello proposto dalla Società.
Motivi della decisione

1. In via preliminare, va disposta la riunione al ricorso (iscritto al n. 30440 dell’anno 2006) proposto dalla socia F.T., avverso la sentenza della CTR della Toscana n. 8/32/06, del ricorso (iscritto al n. 30442 dell’anno 2006) proposto dalla Società "Centro oftalmico aretino di Faragli Tiziana & C." avverso la sentenza della stessa CTR n. 7/32/06, in quanto relativi alla medesima "res controversa". 2. Sempre in via preliminare, va rilevata l’inammissibilità dei ricorsi nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che non ha partecipato al pregresso grado in nessuno dei giudizi riuniti: a seguito dell’istituzione dell’Agenzia delle Entrate, avvenuta con D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e divenuta operativa dal 1 gennaio 2001 (ex art. 1 D.M. 28 dicembre 2000), si è verificata una successione a titolo particolare della stessa nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all’adempimento dell’obbligazione tributaria, per effetto della quale deve ritenersi che la legittimazione "ad causam" e "ad processum" nei procedimenti introdotti successivamente al 1 gennaio 2001 spetta all’Agenzia, e la proposizione dell’appello da parte o nei confronti della sola Agenzia, senza esplicita menzione dell’ufficio periferico che era parte originaria, si traduce nell’estromissione di quest’ultimo (cfr.

S.U. n. 3116 e n. 3118 del 2006, n. 22641 del 2007).

3. Le sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 14815/2008, cui va data continuità, hanno affermato che "In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio". 4. La sussistenza del litisconsorzio necessario tra società di persone e soci è stata affermata da questa Sezione (ord. n. 12236 del 2010) anche quando l’Agenzia abbia proceduto, con unico atto ad accertamenti ILOR ed IVA. Se è vero, infatti, che l’impugnazione dell’accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una società di persone non determina la necessità del "simultaneus processus" nei confronti dei soci, mancando un meccanismo analogo a quello previsto dal combinato disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40, comma 2, e D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, di unicità di accertamento ed automatica imputazione dei redditi della società ai soci in proporzione alla partecipazione agli utili, è anche vero che, qualora l’Agenzia abbia proceduto, come nella specie, con unico atto, (avviso n. (OMISSIS)), ad accertamenti ILOR ed IVA a carico di una società di persone, il profilo dell’accertamento concernente l’imponibile IVA, ove non suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici (qui nient’affatto dedotti), non si sottrae al vincolo necessario di "simultaneus processus", attesa l’inscindibilità delle due situazioni.

5. La riunione dei giudizi, disposta con la presente sentenza, non è idonea a far salva l’integrità del contraddittorio, constando, ex actis, che la F. è socia al 92,30%. Deve, dunque, dichiararsi la nullità dell’intero rapporto processuale, che si è sviluppato, in assenza dell’intera compagine sociale, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14. Le sentenze emesse nei gradi di merito vanno cassate e la causa va rinviata alla CTP di Arezzo, per la celebrazione del giudizio di primo grado nei confronti di tutti i litisconsorti necessari.

6. Va, infine, disposta l’integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i giudizi, qui riuniti, in ragione del rilievo "ex officio" della questione relativa all’integrità del contraddittorio.
P.Q.M.

La Corte, riunisce al ricorso n. 30440 del 2006 quello iscritto al n. 30442 del 2006, dichiara la nullità dei giudizi, cassa le sentenze impugnate e quelle di primo grado e rinvia alla CTP di Arezzo.

Compensa, interamente, tra le parti le spese dei giudizi riuniti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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