Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-02-2011) 15-03-2011, n. 10480 Riparazione per ingiusta detenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con l’ordinanza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Messina, su istanza presentata da C.P. ai sensi degli artt. 314 e 315 c.p.p., condannava il Ministero dell’Economia e della Finanze a corrispondere allo stesso la somma di Euro 91.969,80 a titolo di riparazione per l’ingiusta detenzione subita in carcere dal 6 novembre 1995 al 3 dicembre 1996, per i reati di omicidio ed altri connessi, dai quali era stato assolto con formula piena.

Il giudice della riparazione, dopo aver dato atto dei criteri applicati per la determinazione indennitaria, conformi a quelli indicati dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte, ha operato una decurtazione del 25% sull’indennizzo astrattamente calcolato nella misura di Euro 91.969, 80 (pari ad Euro 235,82 x 390 giorni di custodia in carcere), attesi i precedenti penali e la sottoposizione dell’istante alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, ritenuti elementi atti ad essere legittimamente valutati ai fini della quantificazione del diritto alla riparazione.

La decisione richiama in proposito il principio già espresso in sede di legittimità secondo il quale è legittimo operare una riduzione sulla somma giornaliera computata quale frazione aritmetica di quella massima liquidabile per legge nell’ipotesi in cui l’istante abbia subito precedenti condanne, essendo ragionevole ritenere che in tal caso il danno derivante dalla ingiusta detenzione sofferta sia stato minore.

Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il difensore, il C., contestando il metodo di quantificazione dell’importo liquidato sul rilievo che erroneamente la Corte territoriale aveva dato rilievo a precedenti penali dell’istante, malgrado essi attengano a reati di minimo allarme sociale (contravvenzioni relative alla violazione delle norme sull’assicurazione obbligatoria degli autoveicoli e natanti ed emissione di assegni a vuoto), ed alla sottoposizione del medesimo alla misura di prevenzione, scaturita in via esclusiva dall’ingiusto coinvolgimento del C. nel procedimento, nell’ambito del quale aveva subito la ingiusto detenzione, afferente a fatti dai quali era risultato estraneo.

Il ricorso è fondato.

L’ordinanza impugnata ha correttamente richiamato i principi ormai consolidati di questa Corte in tema di liquidazione dell’indennizzo in questione, ma, dopo aver correttamente posto in risalto i criteri applicabili, non ha, poi, dato sostanziale contezza della ritenuta congruità della somma liquidata, operando una decurtazione sulla somma astrattamente liquidabile, attraverso il generico riferimento a precedenti penali dell’istante ed alla sottoposizione del medesimo a misura di prevenzione.

Vero è che la liquidazione dell’indennizzo in questione deve dal giudice essere effettuata in via equitativa; ma l’esercizio in concreto di tale potere discrezionale deve pur sempre dare adeguata e congrua contezza dell’uso di tale facoltà indicando il processo logico e valutativo seguito, e solo quando la motivazione del provvedimento dia adeguata ragione di tanto il divisamento espresso non è suscettibile di sindacato alcuno in sede di legittimità, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). In mancanza di congrue indicazioni motivazionali che diano conto, sia pure succintamente ed anche in via meramemente logico-presuntiva, del concreto apprezzamento, coerentemente con le premesse assunte, delle circostanze concrete che abbiano condotto a quella liquidazione, risulterebbe meramente assertoria la conclusiva determinazione del quantum liquidato e del tutto incontrollabile in sede di legittimità il relativo processo logico e valutativo. Situazione che si è verificata nel caso in esame, laddove il riferimento generico ai precedenti penali ed alla misura di prevenzione, collegata alla pericolosità sociale dell’istante, appare non aver tenuto conto degli elementi- e comunque non ha fornito risposta adeguata sul punto- emergenti dal decreto applicativo della misura di prevenzione- pure allegato all’istanza ex art. 314 c.p.p. (precedenti penali di modesto rilievo ed adozione della misura di prevenzione proprio in relazione ai fatti per i quali il C. subì l’ingiusta detenzione).

In conclusione, l’ordinanza impugnata va annullata ed il giudice del rinvio dovrà procedere ad una rinnovata valutazione del quantum alla luce dei principi sopra indicati.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Messina per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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