Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-02-2011) 15-03-2011, n. 10479 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M.P., nella qualità di parte offesa, a mezzo difensore, propone ricorso per cassazione avverso il decreto indicato in epigrafe, con il quale il GIP presso il Tribunale di Matera disponeva de plano l’archiviazione del procedimento a carico del dr. B.F., imputato del reato di cui all’art. 590 c.p. in danno della medesima M., giudicando inammissibile l’opposizione alla richiesta di archiviazione "poichè per un verso gli elementi prospettati dai querelanti non appaiono idonei a sostenere efficacemente l’accusa in giudizio e, per altro verso, l’indagine non sembra suscettibile di positivi sviluppi con le sollecitazioni integrative indicate dalla parte offesa".

Con un unico motivo la ricorrente, dopo aver premesso una ricostruzione dei fatti, si duole della declaratoria di inammissibilità dell’opposizione, con conseguente mancata instaurazione del contraddittorio camerale, sostenendo che erroneamente e comunque immotivatamente il giudice avrebbe provveduto in tal senso, travalicando i poteri spettanti gli a tal fine, limitati alla possibilità di valutare solo la specificità e pertinenza della richiesta investigativa e non anche la rilevanza delle indagini indicate, che comporterebbe un’anticipazione del merito dell’opposizione, che, per scelta legislativa deve essere trattata e decisa nel contraddittorio delle parti.

Il ricorso è fondato.

L’art. 410 c.p.p., come è noto, configura un sistema equilibrato in forza del quale, attraverso il meccanismo dell’opposizione alla richiesta di archiviazione, si vuole rendere effettivo il principio di obbligatorietà dell’azione penale in caso di inerzie e lacune investigative del pubblico ministero, ma, nel contempo, si vuole anche evitare istanze di prosecuzione delle indagini meramente pretestuose o dilatorie, offrendosi in tali ipotesi al giudice lo strumento per disporre de plano l’archiviazione (cfr. Corte cost., 11 aprile 1997 n. 95). Per l’effetto, dalla disciplina positiva deriva che, qualora sia stata proposta opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, il Gip, ai sensi dell’art. 410 c.p.p., può disporre l’archiviazione con provvedimento de plano esclusivamente in presenza di due condizioni, delle quali deve dare atto con adeguata motivazione, e cioè l’inammissibilità dell’opposizione, per l’omessa indicazione dell’oggetto dell’investigazione suppletiva, e l’infondatezza della notizia di reato. Al di fuori di tali ipotesi, in presenza di opposizione della persona offesa, non può che ricorrersi al procedimento camerale, senza del quale il provvedimento di archiviazione deve considerarsi emesso con violazione della garanzia del contraddittorio e perciò impugnabile con il ricorso per cassazione.

Ai fini della corretta applicazione della richiamata disposizione, è stata ritenuto (v., Sezioni unite, 14 febbraio 1996,Testa, rv.

204134, che ai fini dell’ apprezzamento sull’ammissibilità dell’opposizione occorra tenere conto della pertinenza (cioè la Inerenza rispetto alla notizia di reato) e della rilevanza degli elementi di indagine proposti(cioè l’incidenza concreta sulle risultanze dell’attività compiuta nel corso delle indagini preliminari) sempre che non travalichino in vantazioni anticipate di merito ovvero in prognosi di fondatezza da parte del giudice; ne consegue che eventuali ragioni di infondatezza dei temi indicati nell’atto di opposizione non possono costituire motivo legittimo di inammissibilità, neppure ove attengano ad una valutazione prognostica dell’esito della "investigazione suppletiva" e delle relative fonti di prova indicate dalla parte offesa.

Sotto questo profilo, il provvedimento del GIP nella fattispecie in esame appare meritevole di censura avendo il giudice dichiarato inammissibile l’opposizione facendo esclusivamente riferimento, in una vicenda complessa quale quella in esame, avente ad oggetto l’insorgere di un evento ischemico a distanza ravvicinata da una escissione di ragade anale, alla superfluità degli atti di indagine sollecitati, quali la visita medica della persona offesa, non compiuta in sede di indagini preliminari- pur essendo stata sollecitata dal PM- senza giustificare tale affermazione sulla base dei concreti dati di fatto forniti nell’atto di opposizione. Analogo giudizio di superfluità è stato formulato con riferimento alla richiesta istruttoria consistente nella esecuzione di una visita nEurologica della paziente, senza tener conto delle specifiche argomentazioni enunciate nell’interesse della parte offesa volte proprio a sottolineare profili di novità rispetto alle indagini svolte dal consulente del PM. Il ricorso va, pertanto, accolto per evidente violazione del principio del contraddicono, con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato con rinvio al tribunale di Matera.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *