T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, Sent., 10-03-2011, n. 201 Mansioni e funzioni Pensioni, stipendi e salari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La ricorrente, dirigente medico di primo livello presso l’Azienda USL n. 4 di Lanusei veniva incaricata con delibere del Commissario straordinario n. 26 e 28 quale responsabile dl servizio materno infantile.

Con delibera del direttore generale prot. 5997 del 14.03.1997, l’Azienda ha ulteriormente prorogato l’incarico che era perdurante al momento della proposizione del ricorso.

Secondo l’esposizione della ricorrente, quindi, sono state da lei svolte le funzioni di dirigente medico di secondo livello.

Si duole del fatto che l’Azienda ha, per tutto il periodo in questione, continuato a corrisponderle la retribuzione di dirigente medico di primo livello e non già quella spettante al dirigente medico di secondo livello.

Concludeva per l’accoglimento del ricorso con conseguente accertamento:

che la dottoressa G., a far data dal 25.10.1995 e fino a tutt’oggi, è stata adibita dall’Azienda USL n. 4 ed ha svolto in qualità di responsabile del servizio materno infantile le superiori mansioni di dirigente medico di secondo livello;

che l’azienda USL n. 4 è tenuta a corrispondere alla dottoressa G., per lo svolgimento delle predette funzioni e per tutto il suindicato periodo, il trattamento economico previsto per il dirigente medico di secondo livello;

condannare l’Azienda USL n. 4 a corrispondere alla ricorrente per il periodo 25.10.1995/30.06.1998, le differenze stipendiali tra il trattamento economico di dirigente medico di secondo livello che le competeva e quello di dirigente medico di primo livello ricevuto; con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, su ciascun rateo dovuto e fino alla sua corresponsione.

Si costituiva l’Amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso

Alla udienza pubblica del 9.12.2010 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Ad avviso della costante giurisprudenza amministrativa, dalla quale il Collegio ritiene di non doversi discostare, in difetto di espressa norma di legge, la retribuibilità delle mansioni superiori non trova sostegno in principi generali dell’ordinamento, ma anzi contrasta con il principio di buon andamento e l’imparzialità dell’Amministrazione nonché con la rigida determinazione delle sfere di competenza, attribuzioni e responsabilità proprie dei funzionari. Tale contrasto, connotando di illiceità il rapporto, impedisce anche l’applicazione di istituti civilistici quali il rapporto contrattuale di fatto o la gestione di affari altrui.

Tali orientamenti sono stati da ultimo ribaditi dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3 del 2006, ove si è appunto confermato il carattere non retroattivo della disposizione di cui all’articolo 15 del d.lgs. n. 387 del 1998, che riconosce con carattere di generalità il diritto del dipendente pubblico, che abbia svolto mansioni superiori, al trattamento economico relativo alla qualifica immediatamente superiore. Sicché tale diritto va riconosciuto solo a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’art. 15, d.lgs. 29 ottobre 1998 n. 387, atteso che le disposizioni in esso contenute hanno carattere innovativo e non natura meramente interpretativa di norme preesistenti.

Per quanto riguarda il periodo anteriore al 22 novembre 1998 occorre una norma di legge ad hoc per la retribuibilità delle mansioni superiori nel pubblico impiego.

Con riferimento al comparto sanitario, tale norma è rinvenibile nell’articolo 29 del d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761.

Con riferimento alle mansioni svolte anteriormente all’entrata in vigore del D.P.R. 28 novembre 1990 n. 384 (regolamento che all’art. 55 ha disciplinato le condizioni per la retribuibilità, a decorrere dalla sua entrata in vigore, delle mansioni superiori nel settore sanitario), il Collegio non ritiene di doversi discostare dal consolidato orientamento della giurisprudenza che, in tema di differenze retributive per lo svolgimento delle mansioni superiori alla qualifica rivestita da parte dei dipendenti delle aziende sanitarie locali, ai sensi dell’art. 29, comma 2, del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 subordina la possibilità di riconoscere le differenze retributive per l’espletamento fattuale di mansioni superiori al ricorrere di tre condizioni, giuridiche e di fatto, operanti in modo concomitante:

a) le mansioni si devono essere protratte per un periodo di oltre 60 giorni nell’anno solare, e devono riferirsi ad un posto di ruolo in pianta organica, esistente, vacante e disponibile, in esercizio non vicario;

b) su tale posto non deve essere stato bandito alcun concorso;

c) l’incarico deve essere stato attribuito dall’organo gestorio competente con una formale deliberazione, dalla quale deve emergere l’avvenuta verifica dei presupposti innanzi descritti, nonché l’assunzione di tutte le relative responsabilità (cfr., tra le tante, Cons. St., Sez. V, 6 marzo 2007 n. 1048 e 16 maggio 2006 n. 2790; Consiglio di stato, sez. V, 17 settembre 2008, n. 4431; T.A.R. Cagliari, sentenza 3 luglio 2008, n. 1283).

Tanto premesso, rileva il Collegio che, nella fattispecie, come risulta dalla documentazione agli atti della causa, ai fini della retribuibilità delle mansioni superiori, manca il requisito dell’assunzione di tutte le responsabilità poiché la delibera del commissario straordinario n. 26 del 1995 stabiliva che la destinazione dei funzionari amministrativi o dei dirigenti sanitari ai presidi e sevizi avvenisse con funzione di responsabilità anche solo gerarchica (quindi non piena assunzione di incarico).

L’esame della documentazione acquisita agli atti, condotta alla stregua del suesposto criterio ermeneutico, conduce, nella fattispecie, alla conclusione della infondatezza della domanda e al conseguente rigetto del ricorso.

Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima,definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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