T.A.R. Sicilia Catania Sez. I, Sent., 10-03-2011, n. 578 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con istanza dell’11.2. 2003 il ricorrente ha chiesto al Sindaco del Comune di Milazzo il rilascio della concessione edilizia per la costruzione di un edificio residenziale turistico a due elevazioni f.t. da edificare in contrada "Tono" sull’area di sua proprietà distinta in catasto al f. n. 4 partt. 731, 537 e 791. L’area in questione è classificata dal P.R.G. come ZTO CT2.

Con il provvedimento impugnato il Dirigente del Settore Ambiente e Territorio del Comune di Milazzo ha rigettato la richiesta di concessione edilizia presentata dallo stesso sulla scorta della motivazione offerta dall’UTC, secondo cui "L’area oggetto del proposto intervento ricade nel vigente P.R.G. in z.t.o. CT2 normata dall’art. 20 delle NN.TT.AA. che prevede come strumento di attuazione unico piano particolareggiato esteso all’intera zona perimetrata e tra gli interventi consentiti nuove costruzioni con destinazione a ville isolate o residenza a rotazione d’uso o villaggi turistici. L’area ricade altresì in zona sottoposta a vincolo paesistico istituito ai sensi della legge n. 1497/1939 con D.P.R.S. del 27.5. 1974 e con Decreto Assessore Regionale Beni Culturali ed Ambientali n. 886del 17.4.1979. Il piano particolareggiato di cui sopra, redatto dai tecnici incaricati, allo stato, sta seguendo il suo iter, per cui senza entrare nel merito della proposizione progettuale, si esprime parere contrario.". In relazione a tale ultima circostanza, va subito precisato che il piano particolareggiato, ancorchè se ne fosse iniziato l’esame con delibera consiliare n.134/07, non è stato poi approvato.

Il ricorrente ha concluso per l’accoglimento del ricorso e il risarcimento dei danni asseritamente subiti.

Il Comune di Milazzo non ha provveduto a costituirsi in giudizio.

Alla pubblica udienza del 13/01/2011 la causa è stata assegnata a sentenza.

Il ricorso è fondato nei termini appresso indicati.

A)Con la prima censura il ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento di diniego impugnato, sotto il profilo della erronea interpretazione della norma regolamentare di cui all’art. 20 N.T.A. del P.R.G., laddove postula per la edificabilità in Z.T.O. CT2 la previa sussistenza di un piano attuativo prescindendo dal rilievo, in loco e concreto, del livello di urbanizzazione e dalla natura e consistenza dell’intervento richiesto.

Inoltre l’avvenuta decadenza (di cui si dà atto in seno al provvedimento)di tale prescrizione delle NN.TT.AA. per decorso del termine decennale di efficacia ex l.r. n.38/73, a seguito della mancata approvazione del piano attuativo (circostanza questa pure pacifica inter partes), assevererebbe vieppiù la dedotta illegittimità del diniego impugnato e la necessità, quindi, di provvedere sulla istanza di c.e. esaminandone i profili sostanziali di congruità e fattibilità urbanisticoedilizia.

Il rilievo è pertinente.

L’art. 1 della L.R. n.38/5.11.1973 (recante norme concernenti la durata dei vincoli degli strumenti urbanistici nel territorio della Regione Siciliana) prevede che "…… l’art. 2 della L. 19.11.1968 n.1187 si applica in Sicilia con le seguenti modifiche ed integrazioni: " Le indicazioni….. di piano regolatore generale….., nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all’espropriazione od a vincoli che comportino l’inedificabilità, perdono ogni efficacia qualora entro dieci anni dalla data di approvazione dei predetti strumenti urbanistici non siano stati approvati i relativi piani particolareggiati…."…".

In fattispecie analoga il Consiglio di Stato, con decisione n.1765/24.03.09 della Quarta Sezione, ha sancito che l’art.2 L. n.1187/68, che ha fissato il limite temporale di efficacia dei P.R.G. nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all’espropriazione od a vincoli che comportino l’inedificabilità, si riferisce a vincoli che producono una pressoché totale ablazione del diritto di proprietà, essendo tanto intensi da annullare o ridurre notevolmente il valore degli immobili incisi, ivi compresa (come nel caso) l’ipotesi di imposizione temporanea di in edificabilità sino all’entrata in vigore dei piani particolareggiati (cfr anche TAR Puglia Lecce, III^ 1.07.2010 n.1620).

Del resto l’A.R.T.A., nei chiarimenti impartiti al Comune intimato con parere D.R.U. Serv.11.U.O. 11.1 prot. n. 74392 dell’1.10.2008, per la medesima zona urbanistica, ha ribadito che, fermo restando l’obbligo di ottemperare alle altre prescrizioni delle N.T.A., in caso di avvenuto decorso del termine decennale ex art.1 L.R. n.38/73, possa procedersi al rilascio della concessione edilizia in assenza di piani attuativi, qualora i lotti di terreno siano di limitata estensione e ricadano in un ambito urbanistico dove siano già presenti le opere di urbanizzazione adeguate all’intervento proposto (circostanza quest’ultima che nella fattispecie andrà debitamente e previamente verificata).

Diversamente opinando si perverrebbe peraltro alla inaccettabile conseguenza di determinare la compressione sine die dello ius aedificandi a causa dell’ingiustificata inerzia del Comune nell’approvazione del piano particolareggiato e pur in presenza di una disciplina urbanistica generale che, per la permanente efficacia dei suoi contenuti precettivi e per la sufficienza di questi ultimi, consente all’Amministrazione medesima di valutare comunque, alla stregua degli standards vigenti, la compatibilità dell’intervento edilizio progettato.

B)Con la seconda censura il ricorrente rileva la sostanziale ultroneità della osservazione, riportata nella parte finale del provvedimento, secondo cui il lotto di terreno ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, in quanto tale vincolo non implica ex se la preclusione di qualsiasi attività edilizia e sia perché la tutela del medesimo è per legge demandata alla diversa autorità della Soprintendenza ai BB.CC.AA. competenti per territorio.

Anche tale doglianza è pertinente.

Invero la menzione del vincolo paesaggistico in seno al provvedimento dirigenziale impugnato, che in effetti sembra avere una funzione di mera notizia, non esclude ex se la possibilità di conseguire il permesso di costruire una volta che si sia ottenuto il parere favorevole da parte della diversa Autorità deputata alla sua tutela.

In conclusione, stante la rilevata fondatezza delle censure dianzi esaminate, il ricorso va accolto e va, in conseguenza, annullata l’ordinanza dirigenziale con lo stesso avversata, facendo espressamente salvi tuttavia gli ulteriori, legittimi provvedimenti dell’amministrazione comunale convenuta nei sensi sopra indicati.

La domanda di risarcimento danni non può, allo stato, trovare ingresso, in quanto, da un lato, il ricorrente non ha fornito elementi di prova atti ad asseverarla e, dall’altro, rimane aperta per l’amministrazione medesima la possibilità di provvedere sulla questione alla luce delle considerazioni sopra evidenziate.

Quanto infine alle spese del giudizio,ritiene il collegio che nella specie, in dipendenza della complessità della sottesa vicenda amministrativa, sussistano giusti motivi per dichiararne la irripetibilità.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, con conseguente annullamento dell’ordinanza dirigenziale impugnata e facendo comunque salvi gli ulteriori, legittimi provvedimenti dell’amministrazione.

Spese irripetibili.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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