Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole
Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 20 del 19-5-2010
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 1, comma 1,
della legge della Regione Piemonte 7 aprile 2009, n. 11 (Tutela,
valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte),
limitatamente alle parole «la lingua piemontese,»; dell’art. 2, comma
2, lettera c), della legge regionale medesima, nella parte in cui si
riferisce alla «lingua piemontese»; dell’art. 2, comma 2, lettera g),
della legge regionale medesima limitatamente alle parole «in
piemontese e»;
Dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della
legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimita’ costituzionale dell’art.
2, comma 2, lettera d), della stessa legge della Regione Piemonte n.
11 del 2009, limitatamente alle parole «della lingua piemontese,»;
dell’art. 2, comma 2, lettera i), della legge regionale medesima,
limitatamente alle parole «alla lingua piemontese e»;
Dichiara non fondate le questioni di legittimita’ costituzionale
dell’art. 1, comma 3; dell’art. 3, comma 5; dell’art. 4 della
medesima legge della Regione Piemonte n. 11 del 2009, promosse, in
riferimento all’art. 6 della Costituzione, con il ricorso indicato in
epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2010.
Il Presidente: Amirante
Il redattore: Grossi
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 13 maggio 2010.
Il cancelliere: Fruscella
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 1, comma 1,
della legge della Regione Piemonte 7 aprile 2009, n. 11 (Tutela,
valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte),
limitatamente alle parole «la lingua piemontese,»; dell’art. 2, comma
2, lettera c), della legge regionale medesima, nella parte in cui si
riferisce alla «lingua piemontese»; dell’art. 2, comma 2, lettera g),
della legge regionale medesima limitatamente alle parole «in
piemontese e»;
Dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della
legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimita’ costituzionale dell’art.
2, comma 2, lettera d), della stessa legge della Regione Piemonte n.
11 del 2009, limitatamente alle parole «della lingua piemontese,»;
dell’art. 2, comma 2, lettera i), della legge regionale medesima,
limitatamente alle parole «alla lingua piemontese e»;
Dichiara non fondate le questioni di legittimita’ costituzionale
dell’art. 1, comma 3; dell’art. 3, comma 5; dell’art. 4 della
medesima legge della Regione Piemonte n. 11 del 2009, promosse, in
riferimento all’art. 6 della Costituzione, con il ricorso indicato in
epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2010.
Il Presidente: Amirante
Il redattore: Grossi
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 13 maggio 2010.
Il cancelliere: Fruscella
Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.