T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, Sent., 10-03-2011, n. 570 Equo indennizzo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente, sottoufficiale di marina con il grado di maresciallo di 1^ classe, ha passato in navigazione più di tredici anni con l’incarico di addetto alle telecomunicazioni conseguendo la medaglia d’onore di lunga navigazione di terzo grado.

Su domanda del 1° dicembre 1997, la Commissione Medico Ospedaliera di Augusta, in data 27 aprile 1998 riconosceva la sussistenza della malattia "reflusso gastroesofageo con esofagite erosiva I gastrite erosivo- emorragica e pregresso papilloma squamoso operato endoscopicamente" e giudicato provato il nesso di causalità con il rapporto di servizio, non riteneva ascrivibile la predetta infermità a nessuna delle categorie contemplate dalla L 834/81 in quanto suscettibile di utile modificazione. In considerazione di ciò in data 6/08/1999 il Ministero della Difesa rappresentava al ricorrente di non potere avviare il procedimento relativo all’ottenimento dell’equo indennizzo.

In data 13 agosto 2001 il ricorrente presentava istanza volta al riconoscimento dell’aggravamento della già riscontrata infermità, sulla quale la Commissione medico Ospedaliera, verificata una sostanziale stabilizzazione della patologia, l’ascriveva ad una delle categorie di cui alla L. 834/81, ribadendo il riconoscimento della sua dipendenza da causa di servizio.

In data 26 febbraio 2002 il ricorrente chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della ulteriore patologia "sinusite frontale cronica recidivante, substenosi nasale" e "faringo tubarite recidivanti". Tali patologie venivano accertate dalla C.M.O di Augusta con verbale n. 12398 ed ascritte alla tabella A, categoria 7 nella misura MX e nella percentuale del 40%.

In data 6 ottobre 2008 il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio non riconosceva la dipendenza da fattori di servizio di nessuna delle patologie riscontrate e, sulla scorta di tale parere, il Ministero intimato adottava il provvedimento impugnato di reiezione della domanda di concessione dell’equo indennizzo.

A sostegno del ricorso vengono proposte le seguenti censure:

1) Violazione dell’art. 12, comma 11.11, comma 2.14, comma 1 e 2 DPR 461/2001- Eccesso di potere per violazione del principio di tempestività.

Lamenta il ricorrente la intempestività del provvedimento adottato, in relazione alle domande presentate nelle date del 1°/12/1997 e 13/08/2001, anteriori all’entrata in vigore del DPR 461/01 che al comma 11 dell’art. 10 stabilisce che le domande già presentate alla data di entrata in vigore dello stesso devono essere trattate entro dodici mesi. Nello stesso termine, ai sensi del comma 3 dell’art. 18 le procedure di riconoscimento di causa di servizio e concessione di equo indennizzo devono comunque concludersi.

l’Amministrazione ha violato i predetti termini che, se anche non perentori, costituiscono limite esterno, la cui violazione determina l’illegittimo esercizio del potere amministrativo.

Con riferimento alla successiva istanza del 26 febbraio, presentata nella vigenza del DPR 461/01, il Comitato di verifica si è pronunciato oltre i 60 giorni dal ricevimento degli atti violando le previsioni del comma 2 dell’art.11 del richiamato DPR, e l’amministrazione si è pronunciata ben oltre i 20 giorni dalla ricezione del parere previsti dal comma 1 dell’art. 14 e non ha notificato il provvedimento all’interessato nei 15 giorni prescritti dal comma 2 dell’art.14.

La persistente violazione dei termini procedimentale determinerebbe, secondo la prospettazione del ricorrente, la illegittimità dei provvedimenti impugnati.

2) Violazione dell’art. 1, comma 1 l. n. 241/90- Eccesso di potere per violazione del principio dell’affidamento.

Le valutazioni positive espresse ripetutamente dalla C.M.O. di Augusta che ha riconosciuto la dipendenza delle patologie accertate da causa di servizio, ha ingenerato nel ricorrente un legittimo affidamento frustrato, dopo circa 12 anni dalla proposizione della prima istanza, con gli atti qui impugnati.

3) Eccesso di potere per travisamento dei fatti, violazione dei principi di identità e non contraddizione, manifesta illogicità e carenza di motivazione.

Il Comitato di Verifica, con il provvedimento impugnato avrebbe disatteso immotivatamente i pregressi pareri della C.M.O. di Augusta, facendo proprio acriticamente, ed in mancanza di ulteriori accertamenti, il parere del Comitato di Verifica.

Alla pubblica Udienza del 23 febbraio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisone.
Motivi della decisione

Il Collegio prende in esame la prima censura posta a sostegno del ricorso introduttivo e ne rileva la infondatezza.

Contrariamene a quanto affermato dal ricorrente il superamento dei termini per l’adozione del provvedimento da parte del comitato di verifica per le cause di servizio, non incide sulla legittimità dello stesso poiché il procedimento, come tratteggiato dal DPR 461/2001, non contiene la indicazione di termini perentori la cui violazione si ripercuote sulla legittimità dell’atto finale, rivestendo i termini che scandiscono il procedimento natura meramente sollecitatoria ed ordinatoria (in termini C. Stato, sez. III, n. 4904 del 25 maggio 2010). L’Amministrazione pertanto, malgrado i termini assegnatile in via ordinatoria dalle disposizioni di legge richiamate dal ricorrente, fossero spirati al momento dell’adozione dell’atto finale, non avena consumato il proprio potere di provvedere.

Anche le ulteriori censure che il Collegio, per esigenze di economia processuale congiuntamente esamina, si presentano infondate.

La normativa di settore e, specificatamente il già richiamato D.P.R. n. 461 del 29/01/2001, ha effettuato una chiara e precisa ripartizione tra le competenze relative all’accertamento clinico della patologia riscontrata, demandata alle Commissioni Mediche, e quelle inerenti alla verifica della dipendenza della patologia da causa di servizio, attribuita alla competenza del Comitato di Verifica.

Il Comitato di Verifica delle cause di servizio è, si, tenuto a fare riferimento all’accertamento eseguito dalla Commissione Medica, ma unicamente con riguardo alla diagnosi, rientrando invece nella propria competenza esclusiva emettere il giudizio definitivo circa la dipendenza o meno da causa di servizio della patologia diagnosticata.

Da ciò scaturisce che, una volta accertata dalla Commissione Medica una determinata patologia, la mancata riferibilità a causa di servizio ad opera del Comitato di Verifica, non integra alcuna contraddittorietà (in termini, TAR Lazio, Roma, sez. II, sent. n. 37911 del 21/12/2010).

Né, peraltro, sussiste obbligo per l’Amministrazione di puntualmente motivare in ordine alle ragioni espresse dai singoli organi consultivi al fine di esternare il "dissenso" rispetto a quanto espresso dalla Commissione medica, per la ragione già evidenziata che unico organo demandato a verificare la dipendenza da causa di servizio di un patologia di cui è affetto il dipendente, anche ai fini della concessione dell’equo indennizzo è il Comitato di Verifica il cui accertamento costituisce tipica manifestazione di discrezionalità tecnica, sottratto, in linea di principio, al sindacato di legittimità del giudice amministrativo (TAR Lazio Roma, sez. I, sent. n. 15708 del 7/06/2010).

Poiché, nel caso di specie, il parere del comitato di verifica risulta congruamente articolate e motivato, non contenendo evidenti vizi logici che soli potrebbero giustificare il sindacato di legittimità di questo Giudice, correttamente l’Amministrazione intimata si è espressa con il provvedimento impugnato denegando la richiesta concessione dell’equo indennizzo per la patologia riscontrata dalla Commissione Medica, ma non valutata dipendente da causa di servizio dal Comitato di Verifica, organo preposto a tale valutazione, vincolante per l’Amministrazione.

Non può infine ritenersi leso il principio di affidamento del ricorrente, in quanto dalla proposizione di una domanda all’Amministrazione scaturisce una mera aspettativa al suo esito, positivo o negativo, basato comunque sulla scorta delle risultanze procedimentali e sul rispetto dei connessi ed inderogabili parametri di legge.

Conclusivamente, riscontrata la infondatezza delle censure addotte, il ricorso va rigettato.

Data la particolare natura della controversia, il Collegio ritiene di compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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