Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-02-2011) 15-03-2011, n. 10473 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di Roma, Sezione per il riesame del provvedimenti restrittivi della libertà personale, con ordinanza in data 27.10.2010, confermava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa In data 15.10.2010 dal G.i.p. del Tribunale di Civitavecchia, nei confronti di M.P. e altri.

Il Tribunale riferiva che il pubblico ministero presso il Tribunale di Roma in data 25.9.2010 disponeva il fermo di Mo.

F., M.P., C.M. e B.C., nel confronti dei quali si procedeva per violazione della disciplina in materia di sostanze stupefacenti, D.P.R. n. 309 del 1990, ex artt. 73, 74 e 80. Il G.i.p. del Tribunale di Roma convalidava il fermo e disponeva nei confronti del M. e degli altri indagati la misura cautelare carceraria, in relazione alla violazione descritta al capo B) della rubrica, concernente l’importazione nel territorio nazionale da Santo Domingo di una partita di sostanza stupefacente di ingente quantità, al fine di spaccio sul mercato italiano. Rilevava il Tribunale del riesame che il G.i.p. dichiarava la propria incompetenza territoriale, a favore dell’ufficio di Civitavecchia. Il G.i.p. presso il Tribunale di Civitavecchia, in data 15.10.2010, applicava nei confronti dei predetti la misura cautelare carceraria.

Tanto premesso, il Tribunale si soffermava sui motivi posti a fondamento dell’istanza di riesame formulata dal difensore del M.. Il Collegio richiamava, quindi, la decisione assunta dal medesimo Tribunale in sede di riesame proposto avverso il provvedimento cautelare originario adottato dal G.i.p. di Roma, sopra richiamato. In ordine alla gravità indiziaria, il Tribunale evidenziava che M., nel corso degli interrogatori, aveva pure reso affermazioni ammissive della propria responsabilità. Rispetto alla esigenze cautelari, il Tribunale considerava che la spregiudicatezza dimostrata nella perpetrazione della condotta illecita – che non risulta episodica, giacchè analogo prelievo di bagagli sarebbe avvenuto in data (OMISSIS) – e la qualifica di ufficiale di PG appartenente al Gruppo Guardia di Finanza di Fiumicino, costituivano elementi in grado di supportare i pericoli, di grado elevato e non altrimenti contenibili, posti in evidenzia nell’ordinanza impugnata.

Avverso la richiamata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione M.P. a mezzo del difensore, deducendo la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sul fumus commissi delicti.

La parte assume che il contenuto delle valige prelevate sia rimasto ignoto; osserva il ricorrente che il Tribunale confonde la gravità indiziaria relativa alla obiettiva esistenza di sostanza stupefacente all’interno delle valige, con la consapevolezza, in capo al prevenuto, circa tale contenuto. Ritiene che solo apparente sia la motivazione fondata sulle modalità di ritiro del bagaglio, come pure in ordine alla sussistenza delle sostanze stupefacenti. Rileva la parte che le modalità della condotta non consentono di configurare il reato come contestato. Il ricorrente ritiene poi che il Tribunale abbia travisato la portata delle dichiarazioni rese dal M..

Sotto altro aspetto, il ricorrente invoca l’annullamento dell’ordinanza impugnata, atteso che non contiene l’indicazione delle esigenze attinenti alle indagini, di cui all’art. 274, lett. a);

osserva che la appartenenza alle Forze dell’Ordine è un argomento basato su una presunzione di pericolosità connessa al ruolo. Il ricorrente osserva poi che l’indagato risulta sospeso dal servizio, di talchè non risulta attuale la qualifica ricoperta. Infine, ritiene carente la motivazione in relazione alla scelta della misura estrema adottata.

Il ricorso è infondato.

Il Tribunale di Roma, nell’ordinanza impugnata, svolge una analitica disamina del quadro indiziario, giungendo a ritenere che M. P. sia attinto da gravi indizi di reato, rispetto alla fattispecie in addebito. Invero, il Collegio si sofferma sulle specifiche modalità dell’azione posta in essere dai prevenuti ed effettua un coerente apprezzamento dei peculiari elementi di fatto, inequivocamente accertati, che qualificano la vicenda. Il Tribunale evidenzia che il prelievo delle valige di cui si tratta avvenne in totale spregio delle ordinarie procedure aeroportuali, che erano ben note al M., a causa della qualifica soggettiva rivestita dal prevenuto. Osserva il Tribunale che le valige vennero prelevate direttamente dall’aereo, prima che venissero compiuti sui bagagli i controlli di rito, da Mo., ispettore di Polizia in servizio presso la Polizia di Fiumicino e dal M., appuntato della Guardia di Finanza in servizio presso il Gruppo di Fiumicino. Il Collegio, inoltre, pone in collegamento la predetta attività con la disponibilità, da parte dell’indagato, di significative somme di denaro contante. Sul punto, il Tribunale precisa che nell’auto del M. erano stati rinvenuti Euro 2.300; e che presso la abitazione del predetto erano state trovate ulteriori somme in contanti pari ad Euro 10.420 e 2.730, custodite nell’armadio e nella cassettiera della camera da letto. Il Tribunale, con riguardo alla consapevolezza in capo all’odierno ricorrente di perpetrare il reato in addebito, ha pure valorizzato le dichiarazioni rese dallo stesso indagato; M. ha, invero, ammesso di aver pensato che nelle valige potessero essere custoditi stupefacenti o diamanti e che la valigia d lui prelevata pesava circa 12 chili. Sulla scorta dei significativi elementi di fatto ora richiamati, il Tribunale ha del tutto logicamente apprezzato la sussistenza di un grave quadro indiziario, in ordine alla perpetrazione, in fattispecie plurisogettiva, del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis e art. 80; ed ha pure ritenuto che i predetti elementi assumessero idoneità dimostrativa in relazione all’attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario della misura.

Tanto chiarito, si osserva che la motivazione che sorregge le valutazioni del Tribunale del riesame di Roma in relazione all’apprezzamento della attualità delle esigenze cautelari è immune da manifeste illogicità, che sole consentono l’annullamento dell’ordinanza impugnata. Sul punto, il Tribunale ha chiarito di condividere la valutazione effettuata dal G.i.p. di Civitavecchia, il quale ha pure evidenziato l’esigenza di cui all’art. 274 c.p.p., lett. c), sulla base della valutazione, in chiave sintomatica di personalità, delle specifiche modalità di realizzazione della condotta criminosa. Deve poi rilevarsi che, nel caso di specie, non si procede per reati contro la pubblica amministrazione, di talchè il pericolo di reiterazione criminosa ben può essere ritenuto sussistente dal giudice del merito anche quando il pubblico ufficiale risulti sospeso dal servizio: nella fattispecie, cioè, la qualifica di pubblico ufficiale costituisce, come ben chiarito dal Tribunale, null’altro che un elemento in grado di supportare, in concreto, l’effettuata prognosi in ordine al pericolo di attività recidivante specifica.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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